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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 agosto 1985

Cassazione n. 27137/2023

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Albania il 2/8/1985 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cremona il 23/11/2022 dato atto degli avvisi alle parti udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Cremona, su concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen., ritenuta la continuazione ed applicata la diminuente per il rito, la pena di anni due di reclusione ed euro 1.800,00 di multa in relazione ai delitti di tentata estorsione e ricettazione in rubrica ascrittigli.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la mancanza di motivazione in relazione all'applicazione di una misura di sicurezza non concordata tra le parti.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati.

Invero, dalla sentenza impugnata non risulta l'applicazione di alcuna misura di sicurezza nei confronti del ricorrente e il richiamo del difensore alla misura cautelare degli arresti domiciliari è, con tutta evidenza, erroneo, in quanto le misure di sicurezza, disciplinate all'art. 199 e segg cod.pen. sono istituto con presupposti e finalità del tutto eterogenei rispetto al sistema cautelare, le cui scansioni e determinazioni sono insuscettibili di essere ricomprese nella negoziazione sulla pena che connota il patteggiamento.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 19 Maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Albania il 2/8/1985 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cremona il 23/11/2022 dato atto degli avvisi alle parti udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Cremona, su concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen., ritenuta la continuazione ed applicata la diminuente per il rito, la pena di anni due di reclusione ed euro 1.800,00 di multa in relazione ai delitti di tentata estorsione e ricettazione in rubrica ascrittigli. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la mancanza di motivazione in relazione all'applicazione di una misura di sicurezza non concordata tra le parti. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati. Invero, dalla sentenza impugnata non risulta l'applicazione di alcuna misura di sicurezza nei confronti del ricorrente e il richiamo del difensore alla misura cautelare degli arresti domiciliari è, con tutta evidenza, erroneo, in quanto le misure di sicurezza, disciplinate all'art. 199 e segg cod.pen. sono istituto con presupposti e finalità del tutto eterogenei rispetto al sistema cautelare, le cui scansioni e determinazioni sono insuscettibili di essere ricomprese nella negoziazione sulla pena che connota il patteggiamento. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 19 Maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27137/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris