CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 05814/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.641/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -resistenti- avverso il DECRETO d el [OSCURATO:PERSONA] di TORINO R.G. n. 11136/2022depositato i l 02/09/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 2/09/2022 il Giudice di Pace di Torino ha convalidato il trattenimento presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di Torino di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 14 ottobre 1991, disposto dal Questore di Agrigento il 31 - 8 - 2022, ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98, contestualmente al decreto di respingimento. Il provvedimento è così motivato: “ [OSCURATO:PERSONA], rilevato che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D. LGS. 286/98, atteso che: non sussistendo profili di manifesta illegittimità del decreto di respingimento, rilevando che: 1) le fattispecie contestate di cui all’art. 10 c. 2 lett. a e b TUI sono indicate cumulativamente poiché, come dedotto dalla P.A., risultano integrate entrambe; 2) dal foglio notizie allegato in atti risulta che lo straniero è venuto in Italia per trovare lavoro e non richiede protezione internazionale; 3) l’espulsione non è collettiva essendo stata valutata singolarmente la situazione personale del trattenuto; 4) sono state esibite le certificazioni dell’ASP Palermo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del medico dell’hot-spot di Lampedusa del 31/08/2022; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 P.Q.M. Convalida il provvedimento del Questore di Agrigento, emesso il 31.8.2022 nei confronti del Sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]”. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente ha propo sto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi di ricorso sono così rubricati :« I. violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto – mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale (Cass., n. 5926/15, pp. 10-12); II. violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – violazione art. 4, Protocollo 4 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo –divieto di espulsioni collettive e natura seriale del decreto di respingimento». Il ricorrente, cittadino tunisino, esponeva: a) di essere giunto a Lampedusa (AG) il 28 agosto 2022 a bordo di un natante insieme a numerosi connazionali e all’atto dello sbarco di essere stato sottoposto a controllo dalla Questura di Agrigento, come attestato dal relativo foglio notizie allegato alla richiesta di convalida del trattenimento presso il C.P.R. di Torino ; b) di essere stato trasferito presso l’hotspot dell’isola, e il 30 agosto 2022 sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, come attestato nell’AFIS, ove si legge: “Elenco precedenti dattiloscopici relativi a [OSCURATO:PERSONA] –C.U.I. 06GBYMS […] hotspot di Lampedusa e Linosa il 30.08.2022 per “ingresso irregolare nell’Unione europea ([OSCURATO:PERSONA])” (doc. 2); c) di essere stato condotto il 31 agosto 2022 – unitamente ad altri 21 cittadini tunisini sbarcati insieme al medesimo – presso gli uffici della Questura di Agrigento, dove sottoscriveva un secondo foglio notizie (doc. 3) e riceveva la notifica di un decreto di respingimento in quanto “fermato all’atto dell’ingresso nel territorio dello Stato avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera […] essendo stato l’interessato ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso” e in quanto “non ha inteso avvalersi della possibilità di richiedere la protezione internazionale, così come risulta dal foglio notizie, essendo stato compiutamente informato al momento della pre-identificazione” (doc. 4). Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, di non avere ricevuto informazioni circa la possibilità di chiedere la protezione internazionale, come aveva dichiarato all’udienza di convalida del 2- 9-2022. Rileva che l’art. 10-ter, D. Lgs. 286/98, dispone che “Presso i medesimi punti di crisi [gli hotspot, n.d.r.] sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito”. L'obbligo di informare gli stranieri, giunti irregolarmente nel territorio di uno Stato dell'Unione Europea, in merito al diritto di richiedere il riconoscimento della protezione internazionale è espressamente previsto dalla direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013, il cui art. 8 recita: "Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servivi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo". Deduce che, nel caso in esame, non risulta alcuna prova dell’assolvimento dell’onere di informazione nei confronti del ricorrente in merito alla possibilità di chiedere protezione internazionale: né il foglio notizie di pre-identificazione del 28 agosto 2022, né quello compilato il 31 agosto 2022 attestano la somministrazione di alcuna informativa, orale o scritta, al ricorrente, né agli atti è allegata la “Scheda informativa per l’eventuale richiesta di protezione internazionale secondo la normativa di cui all’articolo 8 della Direttiva 2013/32/UE”. In particolare, secondo quanto si legge nel foglio notizie del 28 agosto 2022, redatto al momento dello sbarco, oltre alle generalità al sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva chiesta la ragione dell’ingresso in Italia (“Venuto in Italia per”), ma non veniva anticipata alcuna informazione in merito al diritto di chiedere la protezione internazionale. Ugualmente nel foglio notizie del 31 agosto 2022, peraltro redatto in assenza di un interprete nonostante il ricorrente non conosca la lingua italiana, allo stesso veniva nuovamente chiesto il motivo dell’ingresso in Italia (“Essere venuto in Italia per trovare lavoro, (…) turismo, (…) richiedere la protezione internazionale”), di nuovo senza alcuna somministrazione di informazioni in materia di asilo. Con il secondo motivo rileva che in sede di convalida del trattenimento, si era opposto alla richiesta della Questura di Torino affermando la natura seriale del respingimento di cui era destinatario, unitamente ai 21 connazionali sbarcati il medesimo giorno e trattenuti presso il C.P.R. di Torino. In particolare il ricorrente richiamava la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, secondo cui l’elemento determinante ai fini dell’individuazione di un’operazione di espulsione collettiva è l’allontanamento di una persona in quanto parte di un gruppo, in assenza di un esame individuale della situazione personale e della possibilità di esporre i motivi di opposizione al provvedimento ablativo. Richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non costituisce espulsione collettiva ai sensi dell'art. 4 del IV Protocollo addizionale alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, l'adozione contestuale di distinti provvedimenti espulsivi nei confronti di una pluralità di soggetti mediante adozione di un modello uniforme, giustificata dall’unicità dell'ipotesi contestata, allorché si proceda all'esame della posizione individuale di ciascuno straniero (Cass., nn. 23134/04, 16571/05, 5359/19). Se dunque non è decisiva la circostanza della contestualità di plurimi provvedimenti analoghi, in presenza dei medesimi presupposti di fatto, ciò che rileva è la verifica individuale della posizione di ciascuno straniero e la garanzia della possibilità di esporre i motivi di opposizione all’eventuale rimpatrio. Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, infatti, per allontanamento collettivo si deve intendere “qualsiasi misura dell’autorità competente che costringa degli stranieri, in quanto gruppo, a lasciare un Paese, salvi i casi in cui una tale misura venga adottata all’esito e sulla base di un esame ragionevole e oggettivo della situazione particolare di ciascuno degli stranieri che compongono il gruppo” (Cedu, causa [OSCURATO:PERSONA] c. Danimarca, n. 7011 del 3 ottobre 1975). Ad avviso del ricorrente, nel caso di specie, l’esame ragionevole e oggettivo della condizione individuale degli stranieri destinatari del provvedimento di respingimento non ha avuto luogo in quanto prima dell’emissione del decreto di respingimento da parte della Questura di Agrigento, l’attività istruttoria della pubblica amministrazione si era esaurita nella redazione di due cd. “fogli notizie”. Secondo il ricorrente, il primo, risalente al momento dello sbarco del 28 agosto 2022 a Lampedusa (AG), a seguito di un’operazione di soccorso in mare (doc. 10), si riferisce a una mera operazione di pre-identificazione ed era generica la richiesta – nemmeno preceduta dall’informativa in merito alla protezione internazionale – sulle ragioni della fuga, le cui opzioni di risposta (lavoro, famiglia, povertà, asilo, altro) non erano peraltro reciprocamente esclusive. Inoltre rimarca che notoriamente le operazioni di pre-identificazione presso i luoghi di sbarco avvengono in condizioni ambientali e psicofisiche estremamente critiche, nell’imminenza di operazioni di soccorso in mare. Il secondo foglio notizie risaliva al 31 agosto 2022, risultava compilato in assenza di un interprete, benchè i fogli notizie sbarco redatti tre giorni prima fossero stati compilati grazie all’ausilio di un mediatore linguistico (di cui viene riportata la sottoscrizione), con ulteriore notazione relativa al fatto che “le informazioni relative alla nazionalità dell’interessato sono state accertate da personale interprete in lingua araba-inglese- francese” (doc. 11). Ulteriormente, in sede di convalida del trattenimento, tutti gli stranieri affermavano di non conoscere l’italiano e si avvalevano di un interprete di lingua araba, mentre i fogli notizie del 31 agosto 2022 riportavano, indistintamente per tutte le persone in questione, la dicitura secondo cui lo straniero “parla e comprende la lingua italiana” (doc. 3), senza nemmeno l’indicazione in merito alla lingua preferita per le notifiche. Rimarca il ricorrente un’ulteriore discrepanza rinvenibile nel secondo foglio notizie, e cioè ladata di arrivo in Italia, erroneamente indicata al 31 agosto 2022, mentre l’ingresso risaliva a tre giorni prima, il 28 agosto 2022, quando l’odierno ricorrente e i suoi connazionali sbarcavano e venivano pre-identificati. Anche detta discrepanza, ad avviso del ricorrente, rende evidente l’assoluta inaffidabilità delle informazioni contenute in tali fogli notizie, che in alcun modo possono costituire un idoneo e adeguato esame delle condizioni individuali da parte della pubblica amministrazione. Infine, la successiva possibilità per l’odierno ricorrente e per i suoi connazionali di comunicare con un difensore, di chiedere la protezione internazionale a seguito dell’informativa o di sollevare i motivi di opposizione all’allontanamento in occasione dell’udienza di convalida del trattenimento non è idonea a sanare le violazioni denunciate, poiché è con l’adozione dei decreti di respingimento che si è concretizzata la condotta giuridica dell’allontanamento collettivo. 2. Il primo motivo è fondato. 2.1.L’art. 8 della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 prevede che “qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo”. L’art. 1, comma 2, del decreto legislativo Cass. 10743/2017) a seguito dell’entrata in vigore degli artt. 1, comma 2, e 3 d. lgs. 142/2015 (di attuazione della Direttiva del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8) va perciò adeguata all’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta, dovendosi stabilire le autorità competenti hanno il dovere di fornire, ai sensi dell’ informazioni sulla ; ciò a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, posto che questa attività è funzionale ad assicurare il diritto del migrante di ottenere informazioni sufficienti a consentire di avere un accesso effettivo alle procedure di asilo, dato che proprio la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all'accesso a tali procedure (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09 [OSCURATO:PERSONA] ed altri c. Italia, §204). 2.3. Il provvedimento impugnato non è coerente con i principi appena illustrati, perché, là dove ritiene che la rappresentazione, da parte del migrante, della volontà di trovare lavoro in Italia abbia esentato le autorità competenti dall’obbligo In altri termini, nella prospettiva delineata dal quadro normativo sopra delineato non è concludente quanto osservato dal giudice di pace nell’ordinanza impugnata, sia perché è irrilevante che nel foglio notizie si prospetti una ragione di espatrio (quella per motivi di lavoro) diversa da quella dell’asilo, giacché il citato art. 10 ter, comma 1, impone comunque di fornire l’informativa quanto alla procedura di protezione internazionale, sia perché tale prescrizione obbedisce a una logica ben precisa, non potendosi escludere che chi sia alla ricerca di un’occupazione in Italia si trovi nella condizione che la legge valorizza ai fini del riconoscimento del diritto di asilo (il che spiega l’esigenza di rimuovere l’ostacolo costituito dalla mancata conoscenza della procedura attraverso cui conseguire il pertinente titolo di soggiorno). 2.4. Ancora più inconsistente è il rilievo fondato sulla mancata proposizione della domanda di protezione internazionale; tale evenienza non può difatti mai giustificare la reticenza dell’amministrazione quanto ai ragguagli di cui al citato art. 10 ter, comma 1: e ciò in quanto, proprio in base a detta norma, la scelta dello straniero di non proporre domanda di protezione internazionale deve essere una scelta informata (supportata, quindi, dall’acquisita cognizione sia dell’esistenza di un diritto di asilo riconosciuto dall’ordinamento italiano, sia degli strumenti procedimentali attraverso cui tale diritto riceve concreta tutela). 2.5. Non vi dubbio, poi, che una simile nullità del decreto di respingimento potesse essere rilevata, ove sia manifesta, anche in sede di convalida del trattenimento. Invero, il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida del decreto di trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d. lgs. 286/1998, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia “regolare”), involge incidentalmente, ai fini della decisione da assumere, anche la «manifesta illegittimità̀» del provvedimento di espulsione o respingimento (si vedano in questo senso, ex multis, Cass. 18404/2023, Cass. 18128/2022, Cass. 7829/2019, Cass.5750/2017, Cass. 24415/2015). L’ordinanza di convalida del Giudice di pace, pertanto, risulta viziata per l’errore di diritto rappresentato dall’aver la stessa trascurato il valore precettivo della richiamata disciplina circa l’informativa sulla procedura della protezione internazionale, che il giudice ha escluso definendo in diritto – in maniera errata come detto – la questione sollevata dalla difesa del trattenuto. Infatti, poiché l'avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale sarebbe ostativa al respingimento, quest'ultimo sarebbe illegittimo ove disposto senza il rispetto di tale preventivo dovere d'informazione, che ostacola di fatto il tempestivo esercizio del diritto a richiedere la protezione internazionale; tale illegittimità si riverbererebbe anche sul conseguente provvedimento di trattenimento, inficiandolo a sua volta (cosìCass. 5926/2015, in motivazione). 3. In conclusione, il primo motivo di ricorso avverso il provvedimento di convalida dev’essere, dunque, accolto. Ne consegue l’assorbimento del secondo motivo di ricorso (con cui è stata lamentata la violazione degli artt. 10, comma 4, e 10-ter, d. lgs. 286/98 8 direttiva 2013/32/UE e 4, protocollo 4, alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, perché il giudice di merito ha erroneamente escluso la natura seriale del respingimento adottato nei confronti dell’odierno ricorrente insieme agli altri ventuno connazionali con lui sbarcati), su cui è oramai superfluo provvedere, e la cassazione senza rinvio del decreto di convalida impugnato,decidendo nel merito, attesa l’intervenuta scadenza del termine perentorio per disporre la convalidadel trattenimento. 4. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex legeal patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023; 30178/2023). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di