CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12142/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oEpiscopo Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gallitiello, domiciliazione telematica legale-controricorrente-e contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeCrescenzo-controricorrente-Numero registro generale 6662/2024Numero sezionale 783/2026Numero di raccolta generale 12142/2026Data pubblicazione 30/04/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Sabatella LuisaAntonia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] diEpiscopo Giuseppe-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 47/2024depositata il 2 febbraio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:La Corte d’appello di Potenza, a seguito di appello avverso sentenza n.55/2019 del Tribunale di Lagonegro presentato da Fino 2 SecurisationS.r.l. avverso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] -che si erano rispettivamente costituiti e difesi - nonché Luisa AntoniaSabatella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ClaudiaEpiscopo, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. - che erano tutti rimasti contumaci -, con sentenza n.47/2004, dichiarata la contumacia dei suddetti, rigettava il gravame.presentato ricorso – illustrato anche con memoria - nei confronti diSamuel [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Luisa AntoniaSabatella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ClaudiaEpiscopo, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; si sono difesi con rispettivo controricorso [OSCURATO:PERSONA] –che ha depositato pure memoria - ed [OSCURATO:PERSONA] di EpiscopoGiuseppe.Numero registro generale 6662/2024Numero sezionale 783/2026Numero di raccolta generale 12142/2026Data pubblicazione 30/04/2026Ritenuto che:La ricorrente non ha notificato il ricorso a [OSCURATO:PERSONA], RossellaEpiscopo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BancaMonte Pruno-[OSCURATO:PERSONA] di Fisciano e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., puravendolo rivolto espressamente anche contro di loro (si veda il ricorso, apagina 3).Va pertanto disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti deimedesimi con la notifica del ricorso e della presente ordinanza nel terminedi cui al dispositivo, la natura delle doglianze del ricorso esigendo pienezzadel litisconsorzio. Con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.MLa Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di LuisaAntonia Sabatella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di Fisciano eBper [OSCURATO:SOCIETA]., entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazionedella presente ordinanza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti dicompetenza. Rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma il 27 febbraio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]