CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 45071/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 del Tribunale di Modena visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Modena ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di detenzione, a fine di cessione (art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990), di complessivi 587,83 grammi lordi di cocaina, condannandolo a tre anni di reclusione e 12.000 euro di multa, applicando altresì la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e disponendo la confisca, nonché la distruzione della sostanza stupefacente e delle altre cose in sequestro. 2. Avverso la sentenza presenta ricorso l'imputato che, nell'unico motivo articolato, lamenta l'avvenuta confisca, ex art. 240 cod. pen., anche dei telefoni cellulari, nonostante la mancanza di un vincolo di pertinenzialità rispetto al reato ascritto, ravvisato dal Giudice nella detenzione a fini di cessione e non già nella cessione di sostanze stupefacenti. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. I provvedimenti che dispongono l'ablazione dei beni dell'imputato devono essere motivati quanto al collegamento tra la cosa sequestrata e il reato in base a uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile (tra le altre, Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 254881). Anche nel caso di sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., se la confisca non è stata ricompresa nel previo accordo tra le parti, la tutela predisposta dal sistema nei confronti dell'imputato si espande sino a consentire il controllo di legittimità secondo i parametri generali dettati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348). 2. Nel caso di specie, tale rapporto non emerge né dal dispositivo della sentenza impugnata, dove si parla genericamente di «altre cose in sequestro», né dalla sua motivazione che, attraverso un richiamo per relationem, alle «altre cose» di cui al verbale di sequestro, si limita, peraltro in via incidentale, a precisare che tali cose sono state «utilizzate per commettere il delitto e la cui disponibilità da parte dell'imputato potrebbe favorire la realizzazione del reato». La motivazione risulta, dunque, soltanto apparente. Essa non esplicita perché il giudice ha ritenuto i cellulari, nel caso concreto, strumento per la realizzazione del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti — condotta che, peraltro, si pone su un piano temporale anteriore e nemmeno di logica presupposizione rispetto alla cessione che, per ipotesi, potrebbe non essere poi realizzata —, né chiarisce le ragioni per cui la libera disponibilità del bene in questione, se mantenuta, costituirebbe un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa.3. Per le ragioni esposte la sentenza deve essere annullata nella parte in cui dispone la confisca dei telefoni cellulari i quali vanno, dunque, restituiti al ricorrente. P .Q M . Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei cellulari in sequestro dei quali dispone la restituzione a