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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 40733/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro del 18 giugno 2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro duecento di multa in relazione ai reati previsti dagli artt. 81, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.: perché, dopo che la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che gestisce l'erogazione dell'acqua potabile cittadina, gli aveva sigillato per morosità il contatore ubicato presso la sua dimora sita in via Genova n. 27, lo rimuoveva e vi collocava il contatore attivo relativo ad un'utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA] (i due contatori si trovavano nella stessa nicchia); in tal modo, mediante violenza sui contatori, esposti per consuetudine alla pubblica fede, il Faenza si impossessava di un quantitativo imprecisato di acqua pubblica - in Pesaro in epoca anteriore e prossima al 26 aprile 2013 - con la recidiva specifica ed i nfra qui nq uen na le.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione delle norme in materia di valutazione delle prove.

Si deduce che l'unico elemento - di carattere meramente indiziario - a carico dell'imputato, costituito dall'inversione dei contatori, era del tutto insufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità del Faenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi di impugnazione manife- stamente infondati o generici.

Va premesso che il Tribunale aveva rappresentato che il contatore "rubato" alla Mari era stato posto a servizio dell'abitazione del Faenza, al quale la società erogatrice aveva sospeso l'erogazione dell'acqua per mancato pagamento e il Faenza, pertanto, continuava a disporre del servizio, sebbene non pagasse la fornitura da mesi: il costo dei suoi consumi era imputato alla Mari che versava il relativo corrispettivo (vedi la bolletta prodotta all'udienza del 12 gennaio 2015); il Faenza inviava alla Mari un sms di scusa per l'accaduto, salvo poi non provvedere a rimediare (vedi sms del 18 mag- gio e del 19 maggio 2013) (tenore e paternità dei messaggi confermati dal Faenza k nel corso del suo esame); il Faenza ammetteva di aver incaricato tale D'[OSCURATO:PERSONA] di "spostare" un altro contatore, e non quello della [OSCURATO:PERSONA], e di metterlo a posto suo, perché era cessata la fornitura dell'acqua a proprio favore.Il Tribunale aveva rilevato che il contatore da "spostare" era proprio quello della [OSCURATO:PERSONA], perché l'altro contatore presente nella nicchia, appartenente alla famiglia Perugini, era sigillato da anni.

La Corte territoriale ha correttamente condiviso integralmente le valutazioni del Tribunale, avendo attribuito valore di prova logica - e non di mere coincidenze - alle risultanze processuali, evidenziando che la finalità della condotta e le modalità dell'a- zione non lasciavano dubbi circa l'intenzione del Faenza di sottrarre indebitamente l'acqua da altro contatore.

Il ricorrente formula un'unica censura basata su argomentazioni generiche e ma- nifestamente infondate, senza confrontarsi col ben più ampio ed articolato apparato argomentativo, caratterizzato dall'esposizione di plurimi elementi probatori emersi a suo carico. 2.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro del 18 giugno 2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro duecento di multa in relazione ai reati previsti dagli artt. 81, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.: perché, dopo che la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che gestisce l'erogazione dell'acqua potabile cittadina, gli aveva sigillato per morosità il contatore ubicato presso la sua dimora sita in via Genova n. 27, lo rimuoveva e vi collocava il contatore attivo relativo ad un'utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA] (i due contatori si trovavano nella stessa nicchia); in tal modo, mediante violenza sui contatori, esposti per consuetudine alla pubblica fede, il Faenza si impossessava di un quantitativo imprecisato di acqua pubblica - in Pesaro in epoca anteriore e prossima al 26 aprile 2013 - con la recidiva specifica ed i nfra qui nq uen na le. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione delle norme in materia di valutazione delle prove. Si deduce che l'unico elemento - di carattere meramente indiziario - a carico dell'imputato, costituito dall'inversione dei contatori, era del tutto insufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità del Faenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi di impugnazione manife- stamente infondati o generici. Va premesso che il Tribunale aveva rappresentato che il contatore "rubato" alla Mari era stato posto a servizio dell'abitazione del Faenza, al quale la società erogatrice aveva sospeso l'erogazione dell'acqua per mancato pagamento e il Faenza, pertanto, continuava a disporre del servizio, sebbene non pagasse la fornitura da mesi: il costo dei suoi consumi era imputato alla Mari che versava il relativo corrispettivo (vedi la bolletta prodotta all'udienza del 12 gennaio 2015); il Faenza inviava alla Mari un sms di scusa per l'accaduto, salvo poi non provvedere a rimediare (vedi sms del 18 mag- gio e del 19 maggio 2013) (tenore e paternità dei messaggi confermati dal Faenza k nel corso del suo esame); il Faenza ammetteva di aver incaricato tale D'[OSCURATO:PERSONA] di "spostare" un altro contatore, e non quello della [OSCURATO:PERSONA], e di metterlo a posto suo, perché era cessata la fornitura dell'acqua a proprio favore.Il Tribunale aveva rilevato che il contatore da "spostare" era proprio quello della [OSCURATO:PERSONA], perché l'altro contatore presente nella nicchia, appartenente alla famiglia Perugini, era sigillato da anni. La Corte territoriale ha correttamente condiviso integralmente le valutazioni del Tribunale, avendo attribuito valore di prova logica - e non di mere coincidenze - alle risultanze processuali, evidenziando che la finalità della condotta e le modalità dell'a- zione non lasciavano dubbi circa l'intenzione del Faenza di sottrarre indebitamente l'acqua da altro contatore. Il ricorrente formula un'unica censura basata su argomentazioni generiche e ma- nifestamente infondate, senza confrontarsi col ben più ampio ed articolato apparato argomentativo, caratterizzato dall'esposizione di plurimi elementi probatori emersi a suo carico. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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