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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:147
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 6 marzo 2008 – Commissione / Lussemburgo (causa C‑340/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2002/73/CE – Parità di trattamento tra uomini e donne – Accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali – Condizioni di lavoro – Omessa trasposizione entro il termine impartito» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 6) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 269, pag. 15) Dispositivo 1) Non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 2, n. 1, primo comma, di tale direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 6 marzo 2008 – Commissione / Lussemburgo (causa C‑340/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2002/73/CE – Parità di trattamento tra uomini e donne – Accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali – Condizioni di lavoro – Omessa trasposizione entro il termine impartito» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 6) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 269, pag. 15) Dispositivo 1) Non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 2, n. 1, primo comma, di tale direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.
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