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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28234/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per la celebrazione del processo.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza pre-dibattimentale in data 8 marzo 2021, ha riformato quella del Tribunale di Ravenna, con la quale GIAMBONI Luca era stato condannato per il reato di cui all'art. 187, codice strada, commesso il 24/6/2015, dichiarando non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione, con trasmissione degli atti al Prefetto di Ravenna per la applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, per avere la Corte pronunciato sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione, nonostante la difesa avesse depositato, in data 19 ottobre 2019, rituale e tempestiva dichiarazione di rinuncia alla prescrizione.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per la celebrazione del processo.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va accolto.

Secondo il diritto vivente, nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata de plano in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (sez.

U, n. 28954 del 27/4/2017, Iannelli, Rv. 269810).

In altri termini, in presenza di una causa di estinzione del reato, in sede di giudizio di legittimità è da escludere la rilevazione del vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe condurre all'annullamento con rinvio, poiché, in caso di annullamento, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione che gli impone l'obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato: e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.

Nel caso esaminato dal Supremo collegio, nella sentenza richiamata, si è dunque riconosciuta la inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse: pur ritenuta la fondatezza del rilievo della nullità assoluta ed insanabile della sentenza predibattimentale impugnata, siccome emessa in violazione del contraddittorio, la Corte di legittimità ha ciononostante ,e' ritenuto che tale circostanza non poteva determinare la regressione del procedimento alla fase del merito, difettando elementi che rendessero evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, cosicché il giudice del rinvio avrebbe dovuto svolgere accertamenti istruttori ulteriori ai fini di una complessa rivalutazione degli elementi di prova, incompatibili con l'obbligo dell'immediata declaratoria di estinzione del reato prescritto.

2. In perfetta coerenza con tale principio, il giudice di legittimità si è pronunciato sul valore da attribuire alla eventuale rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato, affermando, intanto, che essa diviene irrevocabile allorquando sia portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria, in quanto, una volta scelta la via del giudizio sul merito a fronte della potenziale estinzione del reato, la rinuncia esplica i suoi effetti hic et nunc, dando immediatamente luogo all'espletamento dell'attività processuale volta ad accertare la consistenza del tema di accusa (sez 6, n. 17598 del 18/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280969); e che, in ogni caso, anche ove la rinuncia sia intervenuta prima che la prescrizione sia maturata, essa non è invalida, ma semmai solo inefficace, producendo i suoi effetti al verificarsi della causa estintiva del reato, sicché essa è revocabile fino a tale momento (sez. 3, n. 3758 del 20/10/2021, dep. 2022, Mulieri, Rv. 282828).

Sempre in maniera del tutto coerente con tali premesse, si è pure affermato, in maniera qui condivisa, che, in caso di rinuncia dell'imputato alla prescrizione (nella specie, contenuta nella procura speciale conferita al difensore per il giudizio di legittimità), la sentenza d'appello pronunciata de plano in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della decisione di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice d'appello, poiché in tal modo il rinunciante ha allegato un interesse concreto ed attuale alla celebrazione del giudizio di appello da lui promosso (sez. 3, n. 15758 del 30/1/2020, D., Rv. 279272; n. 52834 del 31/5/2018, Caputi, Rv. 274562, in cui, nel ribadire i principi sopra richiamati - in forza dei quali è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione inteso a far valere la nullità della sentenza de plano dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, in riforma di sentenza di condanna, - si è fatto espressamente salvo il caso di rinuncia alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen.)

3. La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per il giudizio sul gravame proposto dall'imputato rinunciante alla prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per il giudizio.

Deciso il 28 giugno 2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per la celebrazione del processo. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza pre-dibattimentale in data 8 marzo 2021, ha riformato quella del Tribunale di Ravenna, con la quale GIAMBONI Luca era stato condannato per il reato di cui all'art. 187, codice strada, commesso il 24/6/2015, dichiarando non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione, con trasmissione degli atti al Prefetto di Ravenna per la applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, per avere la Corte pronunciato sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione, nonostante la difesa avesse depositato, in data 19 ottobre 2019, rituale e tempestiva dichiarazione di rinuncia alla prescrizione. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per la celebrazione del processo. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto. Secondo il diritto vivente, nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata de plano in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (sez. U, n. 28954 del 27/4/2017, Iannelli, Rv. 269810). In altri termini, in presenza di una causa di estinzione del reato, in sede di giudizio di legittimità è da escludere la rilevazione del vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe condurre all'annullamento con rinvio, poiché, in caso di annullamento, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione che gli impone l'obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato: e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva. Nel caso esaminato dal Supremo collegio, nella sentenza richiamata, si è dunque riconosciuta la inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse: pur ritenuta la fondatezza del rilievo della nullità assoluta ed insanabile della sentenza predibattimentale impugnata, siccome emessa in violazione del contraddittorio, la Corte di legittimità ha ciononostante ,e' ritenuto che tale circostanza non poteva determinare la regressione del procedimento alla fase del merito, difettando elementi che rendessero evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, cosicché il giudice del rinvio avrebbe dovuto svolgere accertamenti istruttori ulteriori ai fini di una complessa rivalutazione degli elementi di prova, incompatibili con l'obbligo dell'immediata declaratoria di estinzione del reato prescritto. 2. In perfetta coerenza con tale principio, il giudice di legittimità si è pronunciato sul valore da attribuire alla eventuale rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato, affermando, intanto, che essa diviene irrevocabile allorquando sia portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria, in quanto, una volta scelta la via del giudizio sul merito a fronte della potenziale estinzione del reato, la rinuncia esplica i suoi effetti hic et nunc, dando immediatamente luogo all'espletamento dell'attività processuale volta ad accertare la consistenza del tema di accusa (sez 6, n. 17598 del 18/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280969); e che, in ogni caso, anche ove la rinuncia sia intervenuta prima che la prescrizione sia maturata, essa non è invalida, ma semmai solo inefficace, producendo i suoi effetti al verificarsi della causa estintiva del reato, sicché essa è revocabile fino a tale momento (sez. 3, n. 3758 del 20/10/2021, dep. 2022, Mulieri, Rv. 282828). Sempre in maniera del tutto coerente con tali premesse, si è pure affermato, in maniera qui condivisa, che, in caso di rinuncia dell'imputato alla prescrizione (nella specie, contenuta nella procura speciale conferita al difensore per il giudizio di legittimità), la sentenza d'appello pronunciata de plano in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della decisione di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice d'appello, poiché in tal modo il rinunciante ha allegato un interesse concreto ed attuale alla celebrazione del giudizio di appello da lui promosso (sez. 3, n. 15758 del 30/1/2020, D., Rv. 279272; n. 52834 del 31/5/2018, Caputi, Rv. 274562, in cui, nel ribadire i principi sopra richiamati - in forza dei quali è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione inteso a far valere la nullità della sentenza de plano dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, in riforma di sentenza di condanna, - si è fatto espressamente salvo il caso di rinuncia alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen.) 3. La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per il giudizio sul gravame proposto dall'imputato rinunciante alla prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per il giudizio. Deciso il 28 giugno 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente
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