CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15666/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 15 aprile 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma del 30-6-2023, qualificati i fatti commessi da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 56, 633 cod.pen. rideterminava la pena allo stesso inflittain mesi 8 di reclusione ed € 80,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Menicucci, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. violazione di legge con riferimento all’art. 56 cod.pen. poiché, il giudice di appello, nel riqualificare il reato di tentato furto originariamente contestato in quello di tentata occupazione abusiva di immobile, non aveva tenuto conto nello stabilire la pena base della riduzione per il tentativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, il giudice di secondo grado, nel rideterminare la pena per il reato diversamente qualificato di tentata occupazione abusiva ha affermato come fosse necessario “discostarsi dal minimo edittale pari ad un anno” stabilendo, così, la pena base in mesi 18 di reclusione ed € 180 di multa, poi ridotta sia per le già concesse attenuanti generiche che per il rito abbreviato. Così facendo, tuttavia, il giudice di appello ha errato nella misura in cui non ha determinato la sanzione base con la riduzione per il tentativo pur dallo stesso riconosciuto; riduzione che determina una forbice edittale del reato previsto e punito dagli artt. 56 e 633 cod. pen. compresa tra un minimo di mesi 4 di reclusione ed un massimo di 2 anni, mentre, la pena pecuniaria risulta determinabile da € 34,99 ad € 6.600. Deriva, pertanto, affermarsi che la sanzione in concreto inflitta risulta errata sia nella individuazione della pena minima che nel lieve discostamento dalla pena base pur affermato dal giudice di merito. 1.1 Al proposito questa Corte di legittimità ha già affermato come la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, ferma la necessità del contenimento della riduzione della pena edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi e l'obbligo di motivazione per dare conto della scelta operata. E nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza emessa in sede di appello che non aveva motivato in ordine alla specifica questione relativa alla mancata diminuzione di pena per il tentativo proposta dalla difesa dell'imputato (Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv. 258461 – 01; ed anche Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Rv. 277528). Stabilito, pertanto, che è obbligo del giudice di merito che riconosce un'ipotesi tentata procedere alla determinazione della pena riducendo la sanzione prevista per il delitto consumato e dare conto in motivazione della scelta operata nella forbicre prevista dall'art. 56 cod.pen. compresa tra un terzo e due terzi, ne deriva affermarsi che nel caso in esame il calcolo operato è errato avendo il giudice di appello fatto riferimento alla pena base prevista per il reato consumato e non tentato e non avendo lo stesso operato alcuna diminuzione per il tentativo di cui dava conto in motivazione. Alla determinazione corretta deve procedere il giudice di rinvio avuto riguardo alla sussistenza di profili di puro merito non valutabili nella presente sede di legittimità. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Rom