Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25852/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Lecce, pronunciandosi quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la rideterminazione della pena di due anni, otto mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa, che gli era stata irrogata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi con la sentenza irrevocabile deliberata il 28 novembre 2011.

Ritenuto che con l'incidente di esecuzione oggetto di vaglio la ricorrente riproponeva quanto aveva già dedotto nel giudizio di cognizione, relativamente all'illegalità del trattamento sanzionatorio che gli era stato irrogato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, che veniva escluso nel giudizio di merito.

Ritenuto che dalla sentenza presupposta emergeva che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi non aveva specificato che la pena base era corrispondente al limite edittale previsto dalla fattispecie oggetto di contestazione, con la conseguenza che non vi sono elementi per sostenere l'assenza di una specifica motivazione in ordine al discostamento dalla misura edittale vigente all'epoca del fatto di reato.

Ritenuto che avverso la sentenza di merito era stato proposto appello e che, tra i motivi di impugnazione, vi era anche quello relativo all'individuazione della pena base per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, reputata congrua rispetto al ruolo svolto dalla ricorrente della vicenda criminosa in esame, anche alla luce del fatto che alla stessa erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

Per queste ragioni, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Lecce, pronunciandosi quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la rideterminazione della pena di due anni, otto mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa, che gli era stata irrogata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi con la sentenza irrevocabile deliberata il 28 novembre 2011. Ritenuto che con l'incidente di esecuzione oggetto di vaglio la ricorrente riproponeva quanto aveva già dedotto nel giudizio di cognizione, relativamente all'illegalità del trattamento sanzionatorio che gli era stato irrogato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, che veniva escluso nel giudizio di merito. Ritenuto che dalla sentenza presupposta emergeva che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi non aveva specificato che la pena base era corrispondente al limite edittale previsto dalla fattispecie oggetto di contestazione, con la conseguenza che non vi sono elementi per sostenere l'assenza di una specifica motivazione in ordine al discostamento dalla misura edittale vigente all'epoca del fatto di reato. Ritenuto che avverso la sentenza di merito era stato proposto appello e che, tra i motivi di impugnazione, vi era anche quello relativo all'individuazione della pena base per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, reputata congrua rispetto al ruolo svolto dalla ricorrente della vicenda criminosa in esame, anche alla luce del fatto che alla stessa erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Per queste ragioni, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 25852/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris