Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 13949/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (nuovamente trasmesso anche il 16 gennaio 2025); considerato che l'unico, stringato motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione è del tutto generico, essendo privo dei requisiti richiesti dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una congrua e non illogica motivazione del provvedimento impugnato (vedi pagg. 3- 5), esso non risulta connotato da concreta pertinenza censoria, non coniugandosi alla enunciazione di puntuali richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non essendo scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, finendo così per non consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (nuovamente trasmesso anche il 16 gennaio 2025); considerato che l'unico, stringato motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione è del tutto generico, essendo privo dei requisiti richiesti dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una congrua e non illogica motivazione del provvedimento impugnato (vedi pagg. 3- 5), esso non risulta connotato da concreta pertinenza censoria, non coniugandosi alla enunciazione di puntuali richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non essendo scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, finendo così per non consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 mar
Sentenza Cassazione n. 13949/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris