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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 20572/2023

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di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6676/2021 del ruolo generale, proposto DA P OSSANZINI C ESIRA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 42T58 A092 Y), nata ad Agugliano (AN) il 18 dicembre 1942 e residente a Jesi (AN), in via [OSCURATO:PERSONA] n. 61, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59M31 A 271 A), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA]Oro n. 184/190; - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] S ENIGALLIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del vice Sindaco, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di delibera autorizzativa di [OSCURATO:PERSONA] n. 76 del 30 marzo 2021, e di ICI decreto del Sindaco n. 440/2020, nonché di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 64T44 I608 G) dell’Avvocatura comunale, domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione; - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 455/6/2020 della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata in data 24 luglio 2020 e non notificata.

U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale non partecipata, celebratasi da remoto, in data 1° marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] :

1. con avviso di accertamento n. 1867 il Comune di Senigallia contestava a [OSCURATO:PERSONA] l’omessa denuncia e l’omesso versamento dell’imposta ICI concernente l’anno di imposta 2007, in relazione all’immobile (edificio a due piani, piccolo fabbricato retrostante e piccola costruzione prefabbricata) siti in Senigallia (AN), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 148 (in catasto alla partita 3557, folio 4, n. 144/5 e 144/5, mappale 282, n. 1347, mappale 282, 1348, mappale 282) e terreno di mq 324 (corte urbana, in catasto al folio 4, mappali 1911 e 1910), di cui la contribuente era titolare del 50% del diritto di usufrutto, senza diritto di accrescimento (con il coniuge, titolare del restante 50% del medesimo diritto) e con nuda proprietà in capo alle figlie;

2. la Commissione tributaria regionale delle Marche, con l’impugnata pronuncia, rigettava l’appello della suindicata ricorrente, così confermando la sentenza appellata, ritenendo che: a. l’avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato, in quanto rispettoso dei requisiti previsti dall'art. 7 dello Statuto del contribuente, contenendo i presupposti di fattoe le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, essendo state indicate le norme di legge violate, il conteggio dettagliato dell'imposta e delle sanzioni ed essendo stato, altresì, spiegato che la contribuente aveva omesso di dichiarare l'area edificabile oggetto dell'avviso e che il valore del bene era quello venale, aggiungendo che nella scheda tecnica allegata all’avviso erano stati elencati gli immobili tassati, con indicazione della misura dell'imponibile, pari a al 50% del valore dell'immobile, con ciò risultando chiaro che «[…] la tassazione ha riguardato la quota del 50% di usufrutto dell’appellante […]» (così a pagina n. 2 della sentenza impugnata); a.1.

«Peraltro, come spiegato dalla difesa del Comune, il gravato accertamento seguiva ad una dichiarazione della stessa appellante che aveva erroneamente dichiarato non il valore dell'area edificabile, come prescritto dalla norma (art. 5 comma 6 D. Lgs. 504/1992), bensì il fabbricato ove erano stati eseguiti i lavori di ristrutturazione» (così a paginan. 2 della sentenza impugnata); b.

«Quanto all'estensione dell'area la difesa del Comune ha spiegato che essa è pari a mq. 723,78, essendo stata calcolata secondo le modalità previste dalla DGM n. 318 del 22 luglio 2004 e DGM n. 269 del 30 dicembre 2008, con riferimento all'area necessaria alla realizzazione del fabbricato preesistente e non a quella dell'intero lotto di terreno edificabile», ulteriormente osservando la Commissione che l'appellante non aveva sul punto censurato le suddette modalità di conteggio con diversi calcoli tecnici, opponendo, invece, la superficie minore indicata nell'atto di acquisto del notaio Mazzetti, che prescindeva del tutto dai criteri stabiliti dal Comune; c. l’art. 7 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 non contempla tra le ipotesi di esenzione o di riduzione dal pagamento dell'imposta il vincolo storico ed architettonico a cui il bene risulterebbe assoggettato;

3. con ricorso notificato tramite posta elettronica certificata in data 24 febbraio 2021 la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi di censura, successivamente ribaditi con memoria ex art. 360-bis.1., cod. proc. civ. depositata il 17 febbraio 2023; 4.il Comune di Senigallia ha resistito, notificando, tramite posta elettronica certificata, controricorso in data 6 aprile 2021, chiedendo il rigetto del ricorso.

C [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto «la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 360 n. 5 e n. 5 c.p.c. per omesso esame delle disposizioni di cui allo Statuto del contribuente (art. 7 L. 212/2000) e della L. 241.1990» (così a pagina n. 4 del ricorso);

1.1. l'istante ha sul punto rappresentato che «l'avviso in oggetto è stato emesso per “omessa denuncia e/o omesso versamento” benché nello stesso si dia atto del parziale pagamento dell'imposta mediante la dicitura “si tiene conto del versamento effettuato”» (v. pagina n. 5 del ricorso), che poiviene quantificato in un importo (di 417,58 €) diverso dagli acconti versati dalla ricorrente (pari a 564,07 €), con una differenza in positivo (di 146,49 €) per il Comune di Senigallia rispetto alla quale nulla è stato chiarito;

1.2. la ricorrente ha aggiunto di aver versato l'imposta anche in relazione alla corte urbana prospiciente l'abitazione di cui è causa, benché non dovuta (trattandosi di area priva di autonoma capacità edificatoria), assumendo, sul piano generale, che l’avviso avrebbe dovuto contestare l’insufficiente versamento ed essere così qualificato, con conseguente diversità sia di riferimenti normativi asseritamente violati, che di sanzioni, concludendo, quindi nel senso che l'avviso «è erroneo in quanto basato su elementi contraddittori e tali da creare totale incertezza in ordine alla modalità di determinazione della presunta pretesa creditoria dell’Ente a totale ed esclusivo discapito del contribuente leso nel suo diritto di difesa» (v. pagine nn. 5 e 6 del ricorso); 2.con la seconda censura, la ricorrente ha eccepito «la violazione dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 3 del D.LGS 504/1992» (così a pagina n. 6 del ricorso);

2.1. sotto il primo profilo (in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc civ.), la difesa dell'istante ha contestato la decisione impugnata nella parte in cui ha individuato la contribuente come soggetto passivo dell'imposta, ponendo – di contro - in evidenza che la stessa è usufruttuaria al 50% (senza diritto di accrescimento) degli immobili di cui all'avviso di accertamento; 2.1.a.nello specifico, la ricorrente ha lamentato che nell'avviso di accertamento non era stato precisato che l'imposta ingiunta era stata correlata a tale quota del diritto di usufrutto, risultando solo determinata nella misura di 3.473,00 € (oltre alla somma di 563,19 € già versati), la quale, se riferita alla sola menzionata quota, determinerebbe un'imposta di complessivi 7.510,00 €, in termini del tutto sperequati rispetto alla previsione dell’art. 6 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, segnalando sul punto che nessuna richiesta di pagamento del restante importo del 50% di usufrutto era stata avanzata alle figlie dell’istante (in capo alle quali, quale nude proprietarie, il diritto di usufrutto, nella misura del 50% spettante al padre deceduto, si sarebbe consolidato), il che confermerebbe che alla ricorrente sarebbe stata richiesta l’imposta nella sua integralità, richiamando sul punto le sentenze della Commissione tributaria provinciale, che avevano accolto i ricorsi della contribuente proposti contro gli ulteriori avvisi di accertamento tramite i quali il Comune aveva richiesto alla stessa, quale erede del proprio coniuge, l’imposta in oggetto; 2.2.sotto il secondo profilo (in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc civ.), la Possanzini ha dedotto «l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti» (v. pagina n. 7 del ricorso), costituito dal rilievo che le predette argomentazioni, articolate nei motivi di appello, non sono state esaminate dal Giudice regionale;

3. con la terza doglianza, la ricorrente ha eccepito la « ulteriore violazione dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 5 del D.LGS 504/1992» (così a pagina n. 7 del ricorso), nella parte in cui la Commissione regionale ha ritenuto corretta l’estensione della superfice tassabile nella misura di 723,78 mq. corrispondente a quella necessaria per la realizzazione del fabbricato preesistente; 3.1.a tal proposito, l’istante ha rappresentato di aver rilevato nel ricorso in appello che l'avviso di accertamento non specificava che l'imposta in esame doveva riferirsi al solo fabbricato e non anche all'area edificabile sottostante, ribadendo quindi, sotto tale aspetto, il difetto di motivazione dell'atto impositivo;

3.2. la difesa della ricorrente ha posto in evidenza sul punto anche il travisamento dei fatti ad opera della Commissione regionale, assumendo che «la misura indicata dal Comune è carente di prova per essere stata quantificata senza una specificazione in merito a fronte dell'oggettività ed incontestabilità di quella riportata nell'atto pubblico di acquisto dell'area» (cfr. pagina n. 8 del ricorso), mai contestata dal Comune, il quale non ha nemmeno sollevato obiezioni in ordine alla consistenza delle D.I.A. presentate per i lavori di manutenzione dell'immobile, nelle quali è riportata l’effettiva consistenza dell'area, pari a 620 mq; 3.2.a. per tale via, la Possanzini ha ritenuto la sussistenza della violazione dei parametri vincolanti previsti dall'articolo 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungendo sul punto che l'amministrazione aveva completamente omesso di considerare, ai fini della determinazione del valore venale dell'area, anche il limite di edificabilità costituito dalla prossimità del terreno alla linea ferroviaria limite, costitutivo di un vincolo previsto dall’art. 49 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, stante la necessità di mantenere le costruzioni ad una distanza di almeno 30 mt. dalla rotaia più vicina, con conseguente divieto assoluto di edificazione e dunque di non assoggettabilità all'imposta comunale sugli immobili;

4. con la quarta ragione di impugnazione la contribuente ha rimproverato al Giudice regionale la «violazione dell’art. 360 N. 3 e 5 in relazione al D.LGS 504/1992 per omessa valutazione del vincolo storico architettonico» (cfr. pagina n. 10 del ricorso), reputando, sotto il primo aspetto, non pertinente il rilievo operato dalla Commissione di secondo grado al fatto che l’esenzione non fosse contemplata dalle disposizioni di cui al citato decreto, opponendo, al riguardo, che il Comune di Senigallia, con due delibere (nn. 269/2008 e 318/2004), aveva stabilito che gli edifici siti in “fascia litoranea” – come quello oggetto di tassazione - non erano soggetti all’imposta comunale sugli immobili, provvedendo, in tale modo, l’ente ad autovincolarsi, in modo da non poter avanzare la relativa pretesa impositiva;

4.1. sotto altro profilo, la contribuente ha anche lamentato l'omessa valutazione del motivo di appello, avanzato in via subordinata, concernente l'applicazione dell'imposta in misura ridotta, in presenza di tale vincolo storico-architettonico ed in conformità alle indicazioni previste nella Tabella 10 di cui alla deliberazione n.269/2008 del Comune; 5.con la quinta ed ultima doglianza la Possanzini s’è dovuta della «violazione dell'art. 360 […] 5 cpc, per omesso esame del fatto decisivo per il giudizio rappresentato dall'autorizzazione edificatoria dell'area soggetta ad imposta» (cfr. pagina n. 12 del ricorso), sostenendo che la sentenza impugnata fosse censurabile anche nella parte in cui aveva ritenuto di mutare, ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI, il titolo ovvero la qualificazione dei lavori eseguiti sull’ immobile oggetto di causa, che non sarebbero qualificabili in termini di recupero, ma di manutenzione straordinaria, come emergente dalle D.I.A. presenti agli atti del Comune, risultando evidente la finalità di rinnovare l'organismo edilizio nel rispetto dei suoi elementi essenziali tipologici e strutturati, il tutto in coerenza con il vincolo storico architettonico imposto su tale bene.

6. il ricorso non può essere accolto, dovendo preliminarmente osservarsi quanto segue;

7. dall’esposizione dei fatti di causa e dallo svolgimento dei distinti motivi di ricorso non è dato desumere quali domande fossero state precisamente proposte con il ricorso introduttivo del giudizio ed i loro specifici contenuti, né è dato comprendere quali fossero i motivi di appello avanzati, risultando altresì non puntualmente rappresentanti i tratti essenziali della pretesa impositiva (con riguardo, cioè, ai presupposti ed al contenuto dell’avviso di accertamento in contestazione tra le parti), né le questioni poste nel giudizio di merito con riferimento tanto alle eccezioni pregiudiziali di rito sollevate, quanto alle difese svolte con riferimento agli elementi costitutivi ed ai conseguenziali dati probatori della ripresa a tassazione;

7.1. il ricorso difetta, quindi, di una compiuta esposizione dei fatti di causa, come previsto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., che costituisce requisito complementare di ammissibilità del ricorso stesso (cfr. Cass., 5 dicembre 2019, n. 31787; Cass., 24 aprile 2018, n. 10072; Cass., 11 marzo 2011, n. 5836; Cass., 22 settembre 2003, n. 14001), essendo funzionale a consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa cognizione dei fatti (anche processuali) che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata;

8. sempre preliminarmente va osservato che tutte le censure formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (e quindi l’intero quinto motivo), risultano – a tacer d’altro - inammissibili per la ricorrenza della cd. doppia conforme e cioè della duplice pronuncia di rigetto nel corso del giudizio di merito, tenuto conto che l’istante non si è premurato di allegare le eventualiragioni di diversità delle valutazioni poste a base delle due sentenze di merito, che hanno rigettato i ricorsi della ricorrente, dando invece conto che la Commissione regionale aveva rigettato il gravame, «uniformandosi integralmente alla sentenza di primo grado» (v. pagina n. 4 del ricorso);

8.1. conseguentemente, deve applicarsi la previsione (ratione temporis applicabile, essendo stato il ricorso in appello proposto nell’anno 2013) di cui all'art. 348-ter,ultimo comma, cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ. la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado (cfr., su tali pacifici principi, tra le tante, Cass., Sez.

L., 7 marzo 2023, n. 6826, che richiama Cass., Sez.

II, 10 marzo 2014, n. 5528; Cass., Sez.

VI/II, 15 marzo 2022, n. 8320, che richiama Cass., Sez.

T, 18 dicembre 2014, n. 26860 e Cass., Sez.

I, 22 dicembre 2016, n. 26774 e, nello stesso senso Cass., Sez.

VI/II, 9 marzo 2022, n. 7724, nonché Cass., Sez. 6/T, 24 febbraio 2023, n. 5746), dovendo aggiungersi sul punto che questa Corte ha avuto di modo di chiarire che la predetta previsione si applica anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (cfr. Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053);

9. ricorrono, in ogni caso, specifiche ragioni di inammissibilità anche dei singoli motivi di impugnazione; 10.il primo motivo ricorso, da considerarsi, nella sua prima parte, parametrato sul paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. (ritenendo che, per mero lapsus calami, sia stato riprodotto nel ricorso il doppio riferimento al num. 5 e non anche, nella sua prima parte per l’appunto, al num. 3, essendo chiara la deduzione della violazione di legge sotto il profilo del deficit motivazionale dell’avviso impugnato), risulta inammissibile per più concorrenti ragioni;

10.1. il motivo difetta di autosufficienza, non avendo la parte dato conto di come avesse censurato il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, né avendo riprodotto, anche in sintesi, l’effettivo contenuto dell’avviso di accertamento, dovendo pertanto darsi continuità al principio secondo cui «qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente (ndr. o quantomeno riassuma) i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo», occorrendo assolvere al duplice onere imposto dall'art. 366, primo comma, num. 6., cod. proc. civ. di produrre agli atti il documento contestato e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (così, tra le tante, Cass., Sez.

T, 27 giugno 2023, n. 18387; Cass., Sez.

T, 21 giugno 2023, n. 17840, che richiama cfr. Cass., Sez.

V, 28 giugno 2017, n. 16147, Cass. Sez.

V, 13 febbraio 2015, n. 2928, Cass., Sez.

V, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez.

V, 19 dicembre 2022, n. 37170; Cass., Sez. 5 civ., 13 novembre 2018, n. 29093, che richiama Cass. Sez.

VI/III), 28 settembre 2016, n. 19048 e, sul piano generale, Cass., Sez.

U. civ., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., Sez.

T., 25 ottobre 2022, n. 31554, che richiama Cass., Sez.

V, 4 aprile 2013, n. 8312, Cass., Sez.

V, 19 aprile 2013, n. 9536, Cass., Sez.

V, 10 dicembre 2021, n. 39283 , Cass., Sez.

V, 6 novembre 2019, n. 28570, Cass., Sez.

V, 14 marzo 2022, n. 8156, Cass., Sez.

VI/V, 11 maggio 2022, n. 14905, Cass., Sez.

T, 30 giugno 2020, n. 2153); 10.2.in ogni caso, il motivo si rivela inammissibile nella parte in cui lamenta vizi di “merito” dell’avviso in relazione al quantum debeatur, suscettivi di accreditare la teorica ipotesi di un’erroneità dello stesso e non anche un suo difetto di motivazione, essendo risultate alla contribuente ben chiare le ragioni della pretesa, dovendo sul punto osservarsi che il Giudice regionale ha ritenuto la compiutezza motivazionale dell’atto uniformandosi ai principi di diritto della Corte, secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’”an” ed il “quantum” dell’imposta, esigendo il requisito motivazionale, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a comprovare la pretesa impositiva (Cass., Sez.

T, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez.

T, 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., Sez.

V, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez.

T, 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., Sez.

T, 15 novembre 2004, n. 21571); 11.risulta inammissibile anche il secondo motivo, concernente la mancata indicazione nell’avviso della qualità di usufruttaria (al 50%) della contribuente e l’inconciliabilità dell’ammontare della pretesa con la suddetta quota di usufrutto;

11.1. la Commissione regionale, difatti, ha dato espressamente atto che «la tassazione ha riguardato la quota del 50% di usufrutto dell’appellante» (così nella sentenza impugnata);

11.2. il motivo utilizza in modo improprio il canone dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. civ. proc., ponendosi, da un lato, in frontale contrasto con l’accertamento di fatto operato dal Giudice del gravame, il quale ha rilevato - come anticipato - che nella scheda tecnica allegata all’avviso erano stati «elencati gli immobili tassati con indicazione della misura dell’imponibile, cioè il 50% del valore dell'immobile» (v. pagina n. 2 della sentenza impugnata), coinvolgendo, per altro verso, la Corte in un’inammissibile rivalutazione del merito della pretesa, anche in relazione al suo quantum della pretesa;

11.3. nemmeno risulta possibile scrutinare la dedotta violazione dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, giacchè il motivo è stato formulato in maniera incompiuta ed in termini non specifici, come tali inammissibili (cfr. Cass., Sez.

L. 18 agosto 2020, n. 17224, che richiama Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860), non avendo illustrato le ragioni della dedotta violazione di legge, a cominciare dal valore della base imponibile su cui calcolare l’aliquota, limitandosi ad una generica, quanto non perscrutabile, contestazione circa la dedotta misura sperequata della pretesa;

12. pure inammissibile si rivela il terzo motivo del ricorso nella parte in cui è stata dedotta, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ, la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per diversa estensione della superfice e la sua erronea determinazione in relazione alla superficie tassata (723,78 mq) rispetto a quella effettiva del lotto (620 mq), nonché l’omessa considerazione del limite di edificabilità, stante la prossimità del terremo alla linea ferroviaria;

12.1. la censura non riproduce il contenuto dei motivi di appello dei quali si denuncia l’omessa considerazione delle predette questioni, né può ritenersi che vi sia stato omesso esame del rogito notarile (unico dato riportato dalla Commissione regionale nelle conclusioni dell’appellante, ritrascritte nella sentenza impugnata), di cui, invece, il Giudice del gravame ha tenuto conto per escluderne la concludenza ai fini della determinazione della superficie edificabile, mentre generica è la censura sui criteri di determinazione del valore venale dell’area edificabile, senza peraltro precisare come e quando la relativa questione sia stata posta nel giudizio di merito;

12.2. anche in tal caso emerge, in realtà, un utilizzo incoerente ed irrituale del canone censorio di cui al citato num. 3 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., come è reso manifesto dal passaggio argomentativo con cui la difesa dell’istante ha assunto che è «palese il difettodi motivazione dell’atto impositivo impugnato ed il travisamento dei fatti ad opera della Commissione di secondo cure […]» (v. pagina n. 9 del ricorso), con ciò quindi richiamando un deficit motivazionale dell’avviso impugnato, su cui valgono le osservazioni sopra svolte, ed una generica erronea valutazione dei fatti da parte del Giudice regionale, che integra un’ipotesi non riconducibile al predetto parametro;

13. va ritenuto inammissibile ed infondato il quarto motivo di impugnazione con il quale la contribuente ha eccepitola violazione del vincolo storico architettonico;

13.1. la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, giacchè con essa l’istante rivendica una esenzione o una riduzione, invocando un vincolo storico ed architettonico derivante dalle delibere comunali, il cui contenuto però non è riportato nel ricorso, come invece era necessario, avendo questa Corte affermato che qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (cfr. tra le tante, anche da ultimo; Cass.; Sez.

V, 15 febbraio 2023, n. 4814; Cass., 11 febbraio 2021, n. 3437; Cass., 23 gennaio 2014, n. 1391; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 27 gennaio 2009, n. 1893; Cass., 15 dicembre 2008, n. 29322; Cass., 12 giugno 2007, n. 13711);

13.2. va inoltre osservato che non risulta essere stata allegata e provata la dichiarazione di interesse culturale del bene, da reputarsi necessaria ai fini che occupano, giacchè «Alla stregua dell'art. 10, per i beni di proprietà privata vige un sistema di tutela del solo patrimonio culturale dichiarato, nel senso che essi godono di tutela solo in presenza della "dichiarazione di interesse culturale" prevista dal D. Lgs. n. 42 del 2004, art. 13, rilasciata dalle competenti autorità, che ne attesti il valore storico e archeologico (cfr. Cass. n. 12307 del 27 aprile 2017; Cass. n. 11664 del 10 marzo 2017; Cass. n. 29194 del 6.12.2017; Cass. n. 19878 del 05/10/2016 ).

In altri termini è necessario per il riconoscimento del valore storico-culturale l'ufficializzazione del vincolo da parte della Soprintendenza ex lege n. 42 del 2004: la notificazione del provvedimento impositivo, da eseguire in formaamministrativa ai sensi del R.D. 30 gennaio 1913, n. 263, art. 53 (tuttora in vigore in virtù del richiamo fattone nella L. n. 1089 del 1939, art. 73), costituisce elemento costitutivo della fattispecie (anche ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione spettante allo Stato); la qualificazione dei beni culturali di cui agli artt. 2 e 3, dipende dunque esclusivamente dalla notifica del provvedimento che riconosce dette qualità» (così, Cass. Sez.

V, 7 marzo 2019, n. 6636);

13.3. come si desume dalla stessa sentenza TAR evocata in ricorso ([OSCURATO:PERSONA], 25 giugno 2018, n. 467) si trattava, in effetti, di vincolo apposto nel piano regolatore e correttamente il Giudice del gravame ne ha escluso la rilevanza ai fini della reclamata esenzione; 13.4 come chiarito dalla Corte, infatti, l’agevolazione prevista dall'art. 2, comma 5, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, per gli immobili qualificati d'interesse storico-artistico (secondo il cui disposto «Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504»), trova la sua ratio nella necessità di contemperare l'entità del tributo con le ingenti spese che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili stessi, per cui è applicabile esclusivamente agli immobili sottoposti al vincolo diretto di cui all'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, richiamato dall'art. 2, comma 5, cit., e, trattandosi di norma di stretta interpretazione, non può essere estesa a quelli sottoposti al vincolo indiretto di cui all'art. 21 della medesima legge, genericamente apposto a salvaguardia di altri beni, con la conseguenza che incombe al contribuente l'onere – nella specie non adempiuto - di provare la natura diretta o indiretta del vincolo apposto, al fine di dimostrare la ricorrenza dei presupposti della fattispecie agevolativa (Cass., Sez.

V, 5 febbraio 2019, n. 3266; Cass., Sez.

T, 15 novembre 2017, n. 27077; Cass., Sez.

VI/V, 3 maggio 2017, n. 10760; Cass., Sez.

T, 7 novembre 2012, n. 19226; Cass. Sez.

U., 9 marzo 2011, n. 5518; Cass., Sez.

V, 24 ottobre 2008, n. 25703);

14. sul quinto motivo valgono le considerazioni in precedenza svolte sulla inammissibilità della censura a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.;

15. alla luce delle complessive riflessioni sin qui svolte, tenuto conto comunque dell’infondatezza del quarto motivo di impugnazione, il ricorso va rigettato;

16. le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo;

17. va dato, infine, atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6676/2021 del ruolo generale, proposto DA P OSSANZINI C ESIRA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 42T58 A092 Y), nata ad Agugliano (AN) il 18 dicembre 1942 e residente a Jesi (AN), in via [OSCURATO:PERSONA] n. 61, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59M31 A 271 A), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA]Oro n. 184/190; - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] S ENIGALLIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del vice Sindaco, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di delibera autorizzativa di [OSCURATO:PERSONA] n. 76 del 30 marzo 2021, e di ICI decreto del Sindaco n. 440/2020, nonché di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 64T44 I608 G) dell’Avvocatura comunale, domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione; - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 455/6/2020 della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata in data 24 luglio 2020 e non notificata. U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale non partecipata, celebratasi da remoto, in data 1° marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] : 1. con avviso di accertamento n. 1867 il Comune di Senigallia contestava a [OSCURATO:PERSONA] l’omessa denuncia e l’omesso versamento dell’imposta ICI concernente l’anno di imposta 2007, in relazione all’immobile (edificio a due piani, piccolo fabbricato retrostante e piccola costruzione prefabbricata) siti in Senigallia (AN), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 148 (in catasto alla partita 3557, folio 4, n. 144/5 e 144/5, mappale 282, n. 1347, mappale 282, 1348, mappale 282) e terreno di mq 324 (corte urbana, in catasto al folio 4, mappali 1911 e 1910), di cui la contribuente era titolare del 50% del diritto di usufrutto, senza diritto di accrescimento (con il coniuge, titolare del restante 50% del medesimo diritto) e con nuda proprietà in capo alle figlie; 2. la Commissione tributaria regionale delle Marche, con l’impugnata pronuncia, rigettava l’appello della suindicata ricorrente, così confermando la sentenza appellata, ritenendo che: a. l’avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato, in quanto rispettoso dei requisiti previsti dall'art. 7 dello Statuto del contribuente, contenendo i presupposti di fattoe le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, essendo state indicate le norme di legge violate, il conteggio dettagliato dell'imposta e delle sanzioni ed essendo stato, altresì, spiegato che la contribuente aveva omesso di dichiarare l'area edificabile oggetto dell'avviso e che il valore del bene era quello venale, aggiungendo che nella scheda tecnica allegata all’avviso erano stati elencati gli immobili tassati, con indicazione della misura dell'imponibile, pari a al 50% del valore dell'immobile, con ciò risultando chiaro che «[…] la tassazione ha riguardato la quota del 50% di usufrutto dell’appellante […]» (così a pagina n. 2 della sentenza impugnata); a.1. «Peraltro, come spiegato dalla difesa del Comune, il gravato accertamento seguiva ad una dichiarazione della stessa appellante che aveva erroneamente dichiarato non il valore dell'area edificabile, come prescritto dalla norma (art. 5 comma 6 D. Lgs. 504/1992), bensì il fabbricato ove erano stati eseguiti i lavori di ristrutturazione» (così a paginan. 2 della sentenza impugnata); b. «Quanto all'estensione dell'area la difesa del Comune ha spiegato che essa è pari a mq. 723,78, essendo stata calcolata secondo le modalità previste dalla DGM n. 318 del 22 luglio 2004 e DGM n. 269 del 30 dicembre 2008, con riferimento all'area necessaria alla realizzazione del fabbricato preesistente e non a quella dell'intero lotto di terreno edificabile», ulteriormente osservando la Commissione che l'appellante non aveva sul punto censurato le suddette modalità di conteggio con diversi calcoli tecnici, opponendo, invece, la superficie minore indicata nell'atto di acquisto del notaio Mazzetti, che prescindeva del tutto dai criteri stabiliti dal Comune; c. l’art. 7 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 non contempla tra le ipotesi di esenzione o di riduzione dal pagamento dell'imposta il vincolo storico ed architettonico a cui il bene risulterebbe assoggettato; 3. con ricorso notificato tramite posta elettronica certificata in data 24 febbraio 2021 la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi di censura, successivamente ribaditi con memoria ex art. 360-bis.1., cod. proc. civ. depositata il 17 febbraio 2023; 4.il Comune di Senigallia ha resistito, notificando, tramite posta elettronica certificata, controricorso in data 6 aprile 2021, chiedendo il rigetto del ricorso. C [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto «la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 360 n. 5 e n. 5 c.p.c. per omesso esame delle disposizioni di cui allo Statuto del contribuente (art. 7 L. 212/2000) e della L. 241.1990» (così a pagina n. 4 del ricorso); 1.1. l'istante ha sul punto rappresentato che «l'avviso in oggetto è stato emesso per “omessa denuncia e/o omesso versamento” benché nello stesso si dia atto del parziale pagamento dell'imposta mediante la dicitura “si tiene conto del versamento effettuato”» (v. pagina n. 5 del ricorso), che poiviene quantificato in un importo (di 417,58 €) diverso dagli acconti versati dalla ricorrente (pari a 564,07 €), con una differenza in positivo (di 146,49 €) per il Comune di Senigallia rispetto alla quale nulla è stato chiarito; 1.2. la ricorrente ha aggiunto di aver versato l'imposta anche in relazione alla corte urbana prospiciente l'abitazione di cui è causa, benché non dovuta (trattandosi di area priva di autonoma capacità edificatoria), assumendo, sul piano generale, che l’avviso avrebbe dovuto contestare l’insufficiente versamento ed essere così qualificato, con conseguente diversità sia di riferimenti normativi asseritamente violati, che di sanzioni, concludendo, quindi nel senso che l'avviso «è erroneo in quanto basato su elementi contraddittori e tali da creare totale incertezza in ordine alla modalità di determinazione della presunta pretesa creditoria dell’Ente a totale ed esclusivo discapito del contribuente leso nel suo diritto di difesa» (v. pagine nn. 5 e 6 del ricorso); 2.con la seconda censura, la ricorrente ha eccepito «la violazione dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 3 del D.LGS 504/1992» (così a pagina n. 6 del ricorso); 2.1. sotto il primo profilo (in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc civ.), la difesa dell'istante ha contestato la decisione impugnata nella parte in cui ha individuato la contribuente come soggetto passivo dell'imposta, ponendo – di contro - in evidenza che la stessa è usufruttuaria al 50% (senza diritto di accrescimento) degli immobili di cui all'avviso di accertamento; 2.1.a.nello specifico, la ricorrente ha lamentato che nell'avviso di accertamento non era stato precisato che l'imposta ingiunta era stata correlata a tale quota del diritto di usufrutto, risultando solo determinata nella misura di 3.473,00 € (oltre alla somma di 563,19 € già versati), la quale, se riferita alla sola menzionata quota, determinerebbe un'imposta di complessivi 7.510,00 €, in termini del tutto sperequati rispetto alla previsione dell’art. 6 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, segnalando sul punto che nessuna richiesta di pagamento del restante importo del 50% di usufrutto era stata avanzata alle figlie dell’istante (in capo alle quali, quale nude proprietarie, il diritto di usufrutto, nella misura del 50% spettante al padre deceduto, si sarebbe consolidato), il che confermerebbe che alla ricorrente sarebbe stata richiesta l’imposta nella sua integralità, richiamando sul punto le sentenze della Commissione tributaria provinciale, che avevano accolto i ricorsi della contribuente proposti contro gli ulteriori avvisi di accertamento tramite i quali il Comune aveva richiesto alla stessa, quale erede del proprio coniuge, l’imposta in oggetto; 2.2.sotto il secondo profilo (in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc civ.), la Possanzini ha dedotto «l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti» (v. pagina n. 7 del ricorso), costituito dal rilievo che le predette argomentazioni, articolate nei motivi di appello, non sono state esaminate dal Giudice regionale; 3. con la terza doglianza, la ricorrente ha eccepito la « ulteriore violazione dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 5 del D.LGS 504/1992» (così a pagina n. 7 del ricorso), nella parte in cui la Commissione regionale ha ritenuto corretta l’estensione della superfice tassabile nella misura di 723,78 mq. corrispondente a quella necessaria per la realizzazione del fabbricato preesistente; 3.1.a tal proposito, l’istante ha rappresentato di aver rilevato nel ricorso in appello che l'avviso di accertamento non specificava che l'imposta in esame doveva riferirsi al solo fabbricato e non anche all'area edificabile sottostante, ribadendo quindi, sotto tale aspetto, il difetto di motivazione dell'atto impositivo; 3.2. la difesa della ricorrente ha posto in evidenza sul punto anche il travisamento dei fatti ad opera della Commissione regionale, assumendo che «la misura indicata dal Comune è carente di prova per essere stata quantificata senza una specificazione in merito a fronte dell'oggettività ed incontestabilità di quella riportata nell'atto pubblico di acquisto dell'area» (cfr. pagina n. 8 del ricorso), mai contestata dal Comune, il quale non ha nemmeno sollevato obiezioni in ordine alla consistenza delle D.I.A. presentate per i lavori di manutenzione dell'immobile, nelle quali è riportata l’effettiva consistenza dell'area, pari a 620 mq; 3.2.a. per tale via, la Possanzini ha ritenuto la sussistenza della violazione dei parametri vincolanti previsti dall'articolo 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungendo sul punto che l'amministrazione aveva completamente omesso di considerare, ai fini della determinazione del valore venale dell'area, anche il limite di edificabilità costituito dalla prossimità del terreno alla linea ferroviaria limite, costitutivo di un vincolo previsto dall’art. 49 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, stante la necessità di mantenere le costruzioni ad una distanza di almeno 30 mt. dalla rotaia più vicina, con conseguente divieto assoluto di edificazione e dunque di non assoggettabilità all'imposta comunale sugli immobili; 4. con la quarta ragione di impugnazione la contribuente ha rimproverato al Giudice regionale la «violazione dell’art. 360 N. 3 e 5 in relazione al D.LGS 504/1992 per omessa valutazione del vincolo storico architettonico» (cfr. pagina n. 10 del ricorso), reputando, sotto il primo aspetto, non pertinente il rilievo operato dalla Commissione di secondo grado al fatto che l’esenzione non fosse contemplata dalle disposizioni di cui al citato decreto, opponendo, al riguardo, che il Comune di Senigallia, con due delibere (nn. 269/2008 e 318/2004), aveva stabilito che gli edifici siti in “fascia litoranea” – come quello oggetto di tassazione - non erano soggetti all’imposta comunale sugli immobili, provvedendo, in tale modo, l’ente ad autovincolarsi, in modo da non poter avanzare la relativa pretesa impositiva; 4.1. sotto altro profilo, la contribuente ha anche lamentato l'omessa valutazione del motivo di appello, avanzato in via subordinata, concernente l'applicazione dell'imposta in misura ridotta, in presenza di tale vincolo storico-architettonico ed in conformità alle indicazioni previste nella Tabella 10 di cui alla deliberazione n.269/2008 del Comune; 5.con la quinta ed ultima doglianza la Possanzini s’è dovuta della «violazione dell'art. 360 […] 5 cpc, per omesso esame del fatto decisivo per il giudizio rappresentato dall'autorizzazione edificatoria dell'area soggetta ad imposta» (cfr. pagina n. 12 del ricorso), sostenendo che la sentenza impugnata fosse censurabile anche nella parte in cui aveva ritenuto di mutare, ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI, il titolo ovvero la qualificazione dei lavori eseguiti sull’ immobile oggetto di causa, che non sarebbero qualificabili in termini di recupero, ma di manutenzione straordinaria, come emergente dalle D.I.A. presenti agli atti del Comune, risultando evidente la finalità di rinnovare l'organismo edilizio nel rispetto dei suoi elementi essenziali tipologici e strutturati, il tutto in coerenza con il vincolo storico architettonico imposto su tale bene. 6. il ricorso non può essere accolto, dovendo preliminarmente osservarsi quanto segue; 7. dall’esposizione dei fatti di causa e dallo svolgimento dei distinti motivi di ricorso non è dato desumere quali domande fossero state precisamente proposte con il ricorso introduttivo del giudizio ed i loro specifici contenuti, né è dato comprendere quali fossero i motivi di appello avanzati, risultando altresì non puntualmente rappresentanti i tratti essenziali della pretesa impositiva (con riguardo, cioè, ai presupposti ed al contenuto dell’avviso di accertamento in contestazione tra le parti), né le questioni poste nel giudizio di merito con riferimento tanto alle eccezioni pregiudiziali di rito sollevate, quanto alle difese svolte con riferimento agli elementi costitutivi ed ai conseguenziali dati probatori della ripresa a tassazione; 7.1. il ricorso difetta, quindi, di una compiuta esposizione dei fatti di causa, come previsto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., che costituisce requisito complementare di ammissibilità del ricorso stesso (cfr. Cass., 5 dicembre 2019, n. 31787; Cass., 24 aprile 2018, n. 10072; Cass., 11 marzo 2011, n. 5836; Cass., 22 settembre 2003, n. 14001), essendo funzionale a consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa cognizione dei fatti (anche processuali) che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata; 8. sempre preliminarmente va osservato che tutte le censure formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (e quindi l’intero quinto motivo), risultano – a tacer d’altro - inammissibili per la ricorrenza della cd. doppia conforme e cioè della duplice pronuncia di rigetto nel corso del giudizio di merito, tenuto conto che l’istante non si è premurato di allegare le eventualiragioni di diversità delle valutazioni poste a base delle due sentenze di merito, che hanno rigettato i ricorsi della ricorrente, dando invece conto che la Commissione regionale aveva rigettato il gravame, «uniformandosi integralmente alla sentenza di primo grado» (v. pagina n. 4 del ricorso); 8.1. conseguentemente, deve applicarsi la previsione (ratione temporis applicabile, essendo stato il ricorso in appello proposto nell’anno 2013) di cui all'art. 348-ter,ultimo comma, cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ. la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado (cfr., su tali pacifici principi, tra le tante, Cass., Sez. L., 7 marzo 2023, n. 6826, che richiama Cass., Sez. II, 10 marzo 2014, n. 5528; Cass., Sez. VI/II, 15 marzo 2022, n. 8320, che richiama Cass., Sez. T, 18 dicembre 2014, n. 26860 e Cass., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774 e, nello stesso senso Cass., Sez. VI/II, 9 marzo 2022, n. 7724, nonché Cass., Sez. 6/T, 24 febbraio 2023, n. 5746), dovendo aggiungersi sul punto che questa Corte ha avuto di modo di chiarire che la predetta previsione si applica anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (cfr. Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053); 9. ricorrono, in ogni caso, specifiche ragioni di inammissibilità anche dei singoli motivi di impugnazione; 10.il primo motivo ricorso, da considerarsi, nella sua prima parte, parametrato sul paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. (ritenendo che, per mero lapsus calami, sia stato riprodotto nel ricorso il doppio riferimento al num. 5 e non anche, nella sua prima parte per l’appunto, al num. 3, essendo chiara la deduzione della violazione di legge sotto il profilo del deficit motivazionale dell’avviso impugnato), risulta inammissibile per più concorrenti ragioni; 10.1. il motivo difetta di autosufficienza, non avendo la parte dato conto di come avesse censurato il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, né avendo riprodotto, anche in sintesi, l’effettivo contenuto dell’avviso di accertamento, dovendo pertanto darsi continuità al principio secondo cui «qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente (ndr. o quantomeno riassuma) i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo», occorrendo assolvere al duplice onere imposto dall'art. 366, primo comma, num. 6., cod. proc. civ. di produrre agli atti il documento contestato e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (così, tra le tante, Cass., Sez. T, 27 giugno 2023, n. 18387; Cass., Sez. T, 21 giugno 2023, n. 17840, che richiama cfr. Cass., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 16147, Cass. Sez. V, 13 febbraio 2015, n. 2928, Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. V, 19 dicembre 2022, n. 37170; Cass., Sez. 5 civ., 13 novembre 2018, n. 29093, che richiama Cass. Sez. VI/III), 28 settembre 2016, n. 19048 e, sul piano generale, Cass., Sez. U. civ., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., Sez. T., 25 ottobre 2022, n. 31554, che richiama Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312, Cass., Sez. V, 19 aprile 2013, n. 9536, Cass., Sez. V, 10 dicembre 2021, n. 39283 , Cass., Sez. V, 6 novembre 2019, n. 28570, Cass., Sez. V, 14 marzo 2022, n. 8156, Cass., Sez. VI/V, 11 maggio 2022, n. 14905, Cass., Sez. T, 30 giugno 2020, n. 2153); 10.2.in ogni caso, il motivo si rivela inammissibile nella parte in cui lamenta vizi di “merito” dell’avviso in relazione al quantum debeatur, suscettivi di accreditare la teorica ipotesi di un’erroneità dello stesso e non anche un suo difetto di motivazione, essendo risultate alla contribuente ben chiare le ragioni della pretesa, dovendo sul punto osservarsi che il Giudice regionale ha ritenuto la compiutezza motivazionale dell’atto uniformandosi ai principi di diritto della Corte, secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’”an” ed il “quantum” dell’imposta, esigendo il requisito motivazionale, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a comprovare la pretesa impositiva (Cass., Sez. T, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. T, 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., Sez. V, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. T, 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., Sez. T, 15 novembre 2004, n. 21571); 11.risulta inammissibile anche il secondo motivo, concernente la mancata indicazione nell’avviso della qualità di usufruttaria (al 50%) della contribuente e l’inconciliabilità dell’ammontare della pretesa con la suddetta quota di usufrutto; 11.1. la Commissione regionale, difatti, ha dato espressamente atto che «la tassazione ha riguardato la quota del 50% di usufrutto dell’appellante» (così nella sentenza impugnata); 11.2. il motivo utilizza in modo improprio il canone dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. civ. proc., ponendosi, da un lato, in frontale contrasto con l’accertamento di fatto operato dal Giudice del gravame, il quale ha rilevato - come anticipato - che nella scheda tecnica allegata all’avviso erano stati «elencati gli immobili tassati con indicazione della misura dell’imponibile, cioè il 50% del valore dell'immobile» (v. pagina n. 2 della sentenza impugnata), coinvolgendo, per altro verso, la Corte in un’inammissibile rivalutazione del merito della pretesa, anche in relazione al suo quantum della pretesa; 11.3. nemmeno risulta possibile scrutinare la dedotta violazione dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, giacchè il motivo è stato formulato in maniera incompiuta ed in termini non specifici, come tali inammissibili (cfr. Cass., Sez. L. 18 agosto 2020, n. 17224, che richiama Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860), non avendo illustrato le ragioni della dedotta violazione di legge, a cominciare dal valore della base imponibile su cui calcolare l’aliquota, limitandosi ad una generica, quanto non perscrutabile, contestazione circa la dedotta misura sperequata della pretesa; 12. pure inammissibile si rivela il terzo motivo del ricorso nella parte in cui è stata dedotta, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ, la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per diversa estensione della superfice e la sua erronea determinazione in relazione alla superficie tassata (723,78 mq) rispetto a quella effettiva del lotto (620 mq), nonché l’omessa considerazione del limite di edificabilità, stante la prossimità del terremo alla linea ferroviaria; 12.1. la censura non riproduce il contenuto dei motivi di appello dei quali si denuncia l’omessa considerazione delle predette questioni, né può ritenersi che vi sia stato omesso esame del rogito notarile (unico dato riportato dalla Commissione regionale nelle conclusioni dell’appellante, ritrascritte nella sentenza impugnata), di cui, invece, il Giudice del gravame ha tenuto conto per escluderne la concludenza ai fini della determinazione della superficie edificabile, mentre generica è la censura sui criteri di determinazione del valore venale dell’area edificabile, senza peraltro precisare come e quando la relativa questione sia stata posta nel giudizio di merito; 12.2. anche in tal caso emerge, in realtà, un utilizzo incoerente ed irrituale del canone censorio di cui al citato num. 3 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., come è reso manifesto dal passaggio argomentativo con cui la difesa dell’istante ha assunto che è «palese il difettodi motivazione dell’atto impositivo impugnato ed il travisamento dei fatti ad opera della Commissione di secondo cure […]» (v. pagina n. 9 del ricorso), con ciò quindi richiamando un deficit motivazionale dell’avviso impugnato, su cui valgono le osservazioni sopra svolte, ed una generica erronea valutazione dei fatti da parte del Giudice regionale, che integra un’ipotesi non riconducibile al predetto parametro; 13. va ritenuto inammissibile ed infondato il quarto motivo di impugnazione con il quale la contribuente ha eccepitola violazione del vincolo storico architettonico; 13.1. la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, giacchè con essa l’istante rivendica una esenzione o una riduzione, invocando un vincolo storico ed architettonico derivante dalle delibere comunali, il cui contenuto però non è riportato nel ricorso, come invece era necessario, avendo questa Corte affermato che qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (cfr. tra le tante, anche da ultimo; Cass.; Sez. V, 15 febbraio 2023, n. 4814; Cass., 11 febbraio 2021, n. 3437; Cass., 23 gennaio 2014, n. 1391; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 27 gennaio 2009, n. 1893; Cass., 15 dicembre 2008, n. 29322; Cass., 12 giugno 2007, n. 13711); 13.2. va inoltre osservato che non risulta essere stata allegata e provata la dichiarazione di interesse culturale del bene, da reputarsi necessaria ai fini che occupano, giacchè «Alla stregua dell'art. 10, per i beni di proprietà privata vige un sistema di tutela del solo patrimonio culturale dichiarato, nel senso che essi godono di tutela solo in presenza della "dichiarazione di interesse culturale" prevista dal D. Lgs. n. 42 del 2004, art. 13, rilasciata dalle competenti autorità, che ne attesti il valore storico e archeologico (cfr. Cass. n. 12307 del 27 aprile 2017; Cass. n. 11664 del 10 marzo 2017; Cass. n. 29194 del 6.12.2017; Cass. n. 19878 del 05/10/2016 ). In altri termini è necessario per il riconoscimento del valore storico-culturale l'ufficializzazione del vincolo da parte della Soprintendenza ex lege n. 42 del 2004: la notificazione del provvedimento impositivo, da eseguire in formaamministrativa ai sensi del R.D. 30 gennaio 1913, n. 263, art. 53 (tuttora in vigore in virtù del richiamo fattone nella L. n. 1089 del 1939, art. 73), costituisce elemento costitutivo della fattispecie (anche ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione spettante allo Stato); la qualificazione dei beni culturali di cui agli artt. 2 e 3, dipende dunque esclusivamente dalla notifica del provvedimento che riconosce dette qualità» (così, Cass. Sez. V, 7 marzo 2019, n. 6636); 13.3. come si desume dalla stessa sentenza TAR evocata in ricorso ([OSCURATO:PERSONA], 25 giugno 2018, n. 467) si trattava, in effetti, di vincolo apposto nel piano regolatore e correttamente il Giudice del gravame ne ha escluso la rilevanza ai fini della reclamata esenzione; 13.4 come chiarito dalla Corte, infatti, l’agevolazione prevista dall'art. 2, comma 5, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, per gli immobili qualificati d'interesse storico-artistico (secondo il cui disposto «Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504»), trova la sua ratio nella necessità di contemperare l'entità del tributo con le ingenti spese che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili stessi, per cui è applicabile esclusivamente agli immobili sottoposti al vincolo diretto di cui all'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, richiamato dall'art. 2, comma 5, cit., e, trattandosi di norma di stretta interpretazione, non può essere estesa a quelli sottoposti al vincolo indiretto di cui all'art. 21 della medesima legge, genericamente apposto a salvaguardia di altri beni, con la conseguenza che incombe al contribuente l'onere – nella specie non adempiuto - di provare la natura diretta o indiretta del vincolo apposto, al fine di dimostrare la ricorrenza dei presupposti della fattispecie agevolativa (Cass., Sez. V, 5 febbraio 2019, n. 3266; Cass., Sez. T, 15 novembre 2017, n. 27077; Cass., Sez. VI/V, 3 maggio 2017, n. 10760; Cass., Sez. T, 7 novembre 2012, n. 19226; Cass. Sez. U., 9 marzo 2011, n. 5518; Cass., Sez. V, 24 ottobre 2008, n. 25703); 14. sul quinto motivo valgono le considerazioni in precedenza svolte sulla inammissibilità della censura a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.; 15. alla luce delle complessive riflessioni sin qui svolte, tenuto conto comunque dell’infondatezza del quarto motivo di impugnazione, il ricorso va rigettato; 16. le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo; 17. va dato, infine, atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 20572/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris