CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 39026/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che a chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Crotone per la decisione sul reclamo in oggetto; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Crotone ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del medesimo ufficio del 26 maggio 2021 di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio. Il Presidente del Tribunale ha rilevato che nella fattispecie non si versava in ipo- tesi di revoca della liquidazione, bensì in quella di revoca di ammissione al beneficio, disposta dal Giudice ai sensi dell'art. 112, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002. Ha quindi escluso la propria competenza funzionale ritenendo applicabile il disposto di cui all'art. 113 d.P.R. cit. secondo cui, contro il decreto che decide sulla richiesta di re- voca ai sensi dell'art. 112, lett. d), comma 1, l'interessato può proporre ricorso per Cassazione. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione degli artt. 99, 112 e 113 d.P.R. n. 115 del 2002, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Si deduce che, in caso di revoca su richiesta dell'[OSCURATO:PERSONA], l'inte- ressato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, può proporre direttamente ricorso per Cassazione per violazione di legge. In particolare, nella fattispecie in esame, il beneficio era stato revocato, in base ad un'informativa della G.d.F., sull'erroneo presupposto del superamento dei limiti di reddito per l'anno di imposta del 2018, contrastante con la certificazione dell'Agenzia delle Entrate di Crotone rilasciata in data 2 aprile 2021 e nei CUCI di [OSCURATO:PERSONA], componente del nucleo familiare del ricorrente. 2.2. Violazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.. Si rileva che, indipendentemente dal nomen iuris attribuito al mezzo di impugna- zione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il Giudice avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Giudice competente, senza operare nessuna valutazione in or- dine all'inammissibilità del mezzo di gravame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che, contro l'atto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando il Giudice ritenga di avere disposto l'ammissione stessa in assenza delle condizioni di legge, è esperibile, quale mezzo di impugnazione ordinario, il reclamo di cui all'art. 99 cit. decreto, da- vanti allo stesso ufficio giudiziario nell'ambito del quale è stato emesso.In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il provvedi- mento di revoca dell'ammissione al patrocino disposto a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 112 è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione (Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667). Tale indirizzo trova giustific:azione nel fatto che, poiché la situazione che viene a determinarsi a seguito della revoca è analoga a quella scaturente dall'originario diniego di ammissione al beneficio, deve ritenersi il provve- dimento impugnabile con le stesse modalità previste per il caso di reiezione della domanda. Questa Corte ha poi ripetutamente ribadito tale principio, affermando che av- verso il provvedimento di revoca dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non è esperibile il ricorso per Cassazione, bensì il ricorso in opposizione innanzi al Presidente dell'ufficio giudiziario cui appartiene il Giudice che ha disposto il rigetto (Sez. 4, Ord. n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv. 282573; Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851; Sez. 4, n. 18592 del 19/03/2013, Be- giqi, Rv. 255816). 2. Ciò posto sui principi operanti in materia, nella fattispecie in esame, trattan- dosi di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio disposta ai sensi dell'art. 112, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002 (d'ufficio a seguito di comunicazione della G.d.F.), il Mantia ha legittimamente proposto opposizione ex art. 99 d.P.R. cit. dinanzi al Pre- sidente del Tribunale e non ricorso per Cassazione ex art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002. La circostanza che il Mantia abbia impropriamente denominato l'impugnazione come ricorso e non come opposizione è irrilevante. Il Presidente del Tribunale ha erroneamente ritenuto non esperibile il mezzo di impugnazione in questione, dichiarando l'inammissibilità del ricorso. Al contrario, l'in- teressato aveva correttamente individuato il Presidente del Tribunale quale Giudice funzionalmente competente a decidere. 3. Per tali ragioni, restando assorbito il primo motivo di ricorso, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Presidente del Tri- bunale di Crotone per l'ulteriore corso. ,5( P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Pre- sidente del Tribunale di Crotone per l'ulteriore corso. Co