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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 novembre 2019

Cassazione n. 12313/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3011/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA],N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 10, presso A A [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , P [OSCURATO:PERSONA], N.5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 10, presso A A [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI n. 5882/2019R.G.N. 204/2019 depositata i l 06/11/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 5882/2019, ha rigettato il reclamo avverso la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:PERSONA] spa e della [OSCURATO:PERSONA] spa, diretta, in sintesi, ad ottenere, sul presupposto di una codatorialità o collegamento nella gestione del rapporto da parte delle tre società, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, l’accertamento della natura dirigenziale delle funzioni da lui svolte nonché la nullità del recesso intimatogli in forma orale nel gennaio-febbraio 2013 con ogni conseguenza di tipo reintegratorio e risarcitorio.

2. I giudici di seconde cure, ritenuta assorbita la qu estione relativa alla riconducibilità del rapporto di lavoro di cui è causa ad una o a tutte e tre le società, hanno ritenuto non dimostrata la sussistenza di un atto di recesso orale alla stregua delle allegazioni di parte e delle acquisite risultanze istruttorie.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a nove motivi cui hanno resistito con controricorso le tre società in epigrafe indicate.

4. Le parti hanno depositato memorie.

Considerato che

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 1 commi 47 e ss. legge n. 92 del 2012, anche in relazione agli artt. 2094 e 2118 cc e all’art. 112 cpc, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per essersi la Corte di merito pronunciata sulla insussistenza di un licenziamento, senza prima accertare se il rapporto di lavoro effettivamente intercorso tra le parti fosse di natura subordinata, così violando le disposizioni della legge n. 92/2012 per il mancato esame della questione della subordinazione.

3. Con il secondo motivo si contesta la violazione e/o falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 4 co. 3 d.lgs. n. 150/2011 nonché degli artt.426, 427 e 439 cpc, anche in relazione all’art. 121 cpc, all’art. 1 commi 47 e ss. legge n. 92/2012 e all’art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per non avere la Corte distrettuale, nonostante la ritenuta insussistenza di un licenziamento, proceduto ad un esame nel merito delle altre domande previa, se del caso, conversione del cd.

“Fornero” in rito ordinario.

4. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 2094 cc, per avere omesso la Corte di merito di pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 2094 cc e, dunque, di sussumere gli indici fattuali allegati nella fattispecie del rapporto di lavoro subordinato, pure configuratosi tra le parti in causa.

5. Con il quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in relazione ali artt. 2094 e ss. cc e all’art. 69 bis D.lgs. n. 276/2003, nella sua versione ratione temporis applicabile, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc, per non essersi la Corte territoriale pronunciata con riguardo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.

6. Con il quinto motivo si sostiene la violazione e /o falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 1 commi 47 e ss., legge n. 92/012, degli artt. 2 e 3 della legge n. 604/1966 e dell’art. 437 cpc, anche in relazione agli artt. 1965 e ss. cc, all’art. 2697 cc, all’art. 112 cpc e all’art. 32 della legge n. 183/2010, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, perché la Corte di appello, per escludere la sussistenza di un licenziamento, non aveva accertato tutte le questioni preliminari e pregiudiziali connesse al recesso.

7. Con il sesto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 132 co. 1 n. 4 cpc e dell’art. 118 co. 1 e 2 disp att. cpc, anche in relazione agli artt. 115, 116, 421 e 437 cpc nonché all’art. 1 co. 47 e ss. legge n. 92/2012, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per l’errata valutazione della deposizione del teste Barbato e per non essere state considerate le altre testimonianze rese nel primo grado di giudizio.

8. Con il settim o motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc, per avere i giudici di seconde cure erroneamente valutato le ragioni delle dimissioni presentate da esso Valanzano a causa dell’isolamento patito dal quale sarebbe poi derivato il mancato rinnovo del contratto di franchising tra le parti.

9. Con l’ottavo motivo si eccepisce la nullità della sentenza e/o del procedimento per mancata acquisizione a parte della Corte distrettuale, del fascicolo di ufficio di primo grado che non era onere della parte reclamante allegare trattandosi di atti acquisibili dall’organo giudicante.

10. Con il nono motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione ed interpretazionedegli artt. 246 e ss. cpc, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per non essere stato compiuto dai giudici di seconde cure alcun giudizio sulla inammissibilità e sulla inattendibilità della deposizione del teste Barbato.

11. I motivi, che per la loro interferenza possono essere esaminati congiuntamente, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.

12. Il problema concerne, nell’ambito della disamina delle varie domande formulate, l’applicazione del principio della cd.

“ragione più liquida” che la Corte distrettuale ha richiamato e posto a fondamento del suo impianto decisorio; in particolare privilegiando l’esame sulla sussistenza o meno del licenziamento ritenuto prodromico e pregiudiziale rispetto alle altre domande sulla natura del rapporto di cui è causa e, a fortiori, sull’accertamento di una riconducibilità della prestazione di lavoro a tutte e tre le società.

13. Il ricorrente censura tale impostazione, in verità con argomentazioni non sempre ossequiose dei criteri di chiarezza e sinteticità richiesti dall’art. 366 co. 1 n. 3 e 4 cpc (Cass. n. 8425/2020; Cass. n. 8117/2022), ma la doglianza non è meritevole di accoglimento perché l’ordine di trattazione delle questioni, imposto dall’art. 276 co. 2 cpc, lascia libero il giudice di scegliere, tra le varie questioni di merito, quella che ritiene “più liquida (Cass. n. 30745/2019).

14. Infatti, i n applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comportila verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.276 c.p.c(Cass. n. 363/2019).

15. Né vi era un obbligo, per i giudici di seconde cure, di disporre il mutamento del rito per le domande ulteriori rispetto a quella esaminata del licenziamento.

16. Questa Corte, infatti, ha affermato (Cass. n. 17775/2016) che, nulla prevedendo le disposizioni della cd. legge Fornero, una volta venuta meno la possibilità di applicare le tutele di cui all’art. 18 legge n. 300/1970 che, come si è detto, giustificano l’adozione del rito ex legen. 92/2012, i giudici del merito o possono dichiarare inammissibili, sotto un profilo processuale, le altre domande o possono disporre il mutamento del rito.

17. Nella fattispecie, la Corte distrettuale, non avendo aderito a quest’ultima opzione, ha in sostanza ritenuto inammissibili le domande dirette all’accertamento della codatorialità e della natura del rapporto di lavoro, reputando la loro trattazione, rispetto a quanto stabilito in primo grado, assorbita dalla mancata dimostrazione di un avvenuto licenziamento orale la cui prova incombeva sul lavoratore (Cass. n. 3822/2019)e non era stata fornita.

18. Alcuna violazione né dell’art. 112 cpc, sotto il profilo dell’omessa pronuncia su domande, né dell’art. 2697 cc, in tema di riparto dell’onere della prova, essendo state valutate tutte le istanze ed il materiale istruttorio sottoposto all’attenzione della Corte territoriale è, pertanto, ravvisabile.

19. Inammissibili, invece, sono tutte le altre censure dirette ad ottenere una rivisitazione della vicenda in punto di fatto nonché una diversa valutazione delle prove, che sono attività precluse in sede di legittimità se dai giudici di merito adeguatamente motivate come nel caso in esame.20.

Va precisato che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass.n. 16467 del 2017).

21. Nella fattispecie, la Corte distrettuale, con una motivazione esente dai vizi di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 cpc, con ciò superando anche il denunciato vizio ex art. 132 co. 1 n. 4 cpc, e attraverso una congrua analisi delle risultanze processuali, ha ritenuto non raggiunta la prova su un asserito licenziamento orale intimato al Valanzano.

22. Inammissibi le, infine, è anche la doglianza sulla dedotta violazione processuale determinata dalla mancata acquisizione del fascicolo di ufficio, contenente le prove testimoniali raccolte in sede di opposizione, perché la questione si rivela priva di decisività.

23. Il r iferimento alle suddette prove orali non esaminate dalla Corte di appello (per la mancata produzione di esse da parte del reclamante) è stato, infatti, oggetto, di una argomentazione “ ad abundantiam” operata dalla Corte territoriale che aveva già ritenuto non dimostrato un licenziamento orale sulla base delle risultanze istruttorie acquisite e di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.

24. Ne consegue che è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazionedella sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (Cass. n. 18429/2022).

25. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

26. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, considerando la medesima posizione processuale delle controricorrenti caratterizzata da serialità nella linea difensiva adottata.27.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3011/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA],N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 10, presso A A [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , P [OSCURATO:PERSONA], N.5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 10, presso A A [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI n. 5882/2019R.G.N. 204/2019 depositata i l 06/11/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 5882/2019, ha rigettato il reclamo avverso la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:PERSONA] spa e della [OSCURATO:PERSONA] spa, diretta, in sintesi, ad ottenere, sul presupposto di una codatorialità o collegamento nella gestione del rapporto da parte delle tre società, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, l’accertamento della natura dirigenziale delle funzioni da lui svolte nonché la nullità del recesso intimatogli in forma orale nel gennaio-febbraio 2013 con ogni conseguenza di tipo reintegratorio e risarcitorio. 2. I giudici di seconde cure, ritenuta assorbita la qu estione relativa alla riconducibilità del rapporto di lavoro di cui è causa ad una o a tutte e tre le società, hanno ritenuto non dimostrata la sussistenza di un atto di recesso orale alla stregua delle allegazioni di parte e delle acquisite risultanze istruttorie. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a nove motivi cui hanno resistito con controricorso le tre società in epigrafe indicate. 4. Le parti hanno depositato memorie. Considerato che 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 1 commi 47 e ss. legge n. 92 del 2012, anche in relazione agli artt. 2094 e 2118 cc e all’art. 112 cpc, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per essersi la Corte di merito pronunciata sulla insussistenza di un licenziamento, senza prima accertare se il rapporto di lavoro effettivamente intercorso tra le parti fosse di natura subordinata, così violando le disposizioni della legge n. 92/2012 per il mancato esame della questione della subordinazione. 3. Con il secondo motivo si contesta la violazione e/o falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 4 co. 3 d.lgs. n. 150/2011 nonché degli artt.426, 427 e 439 cpc, anche in relazione all’art. 121 cpc, all’art. 1 commi 47 e ss. legge n. 92/2012 e all’art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per non avere la Corte distrettuale, nonostante la ritenuta insussistenza di un licenziamento, proceduto ad un esame nel merito delle altre domande previa, se del caso, conversione del cd. “Fornero” in rito ordinario. 4. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 2094 cc, per avere omesso la Corte di merito di pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 2094 cc e, dunque, di sussumere gli indici fattuali allegati nella fattispecie del rapporto di lavoro subordinato, pure configuratosi tra le parti in causa. 5. Con il quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in relazione ali artt. 2094 e ss. cc e all’art. 69 bis D.lgs. n. 276/2003, nella sua versione ratione temporis applicabile, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc, per non essersi la Corte territoriale pronunciata con riguardo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. 6. Con il quinto motivo si sostiene la violazione e /o falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 1 commi 47 e ss., legge n. 92/012, degli artt. 2 e 3 della legge n. 604/1966 e dell’art. 437 cpc, anche in relazione agli artt. 1965 e ss. cc, all’art. 2697 cc, all’art. 112 cpc e all’art. 32 della legge n. 183/2010, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, perché la Corte di appello, per escludere la sussistenza di un licenziamento, non aveva accertato tutte le questioni preliminari e pregiudiziali connesse al recesso. 7. Con il sesto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 132 co. 1 n. 4 cpc e dell’art. 118 co. 1 e 2 disp att. cpc, anche in relazione agli artt. 115, 116, 421 e 437 cpc nonché all’art. 1 co. 47 e ss. legge n. 92/2012, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per l’errata valutazione della deposizione del teste Barbato e per non essere state considerate le altre testimonianze rese nel primo grado di giudizio. 8. Con il settim o motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc, per avere i giudici di seconde cure erroneamente valutato le ragioni delle dimissioni presentate da esso Valanzano a causa dell’isolamento patito dal quale sarebbe poi derivato il mancato rinnovo del contratto di franchising tra le parti. 9. Con l’ottavo motivo si eccepisce la nullità della sentenza e/o del procedimento per mancata acquisizione a parte della Corte distrettuale, del fascicolo di ufficio di primo grado che non era onere della parte reclamante allegare trattandosi di atti acquisibili dall’organo giudicante. 10. Con il nono motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione ed interpretazionedegli artt. 246 e ss. cpc, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per non essere stato compiuto dai giudici di seconde cure alcun giudizio sulla inammissibilità e sulla inattendibilità della deposizione del teste Barbato. 11. I motivi, che per la loro interferenza possono essere esaminati congiuntamente, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza. 12. Il problema concerne, nell’ambito della disamina delle varie domande formulate, l’applicazione del principio della cd. “ragione più liquida” che la Corte distrettuale ha richiamato e posto a fondamento del suo impianto decisorio; in particolare privilegiando l’esame sulla sussistenza o meno del licenziamento ritenuto prodromico e pregiudiziale rispetto alle altre domande sulla natura del rapporto di cui è causa e, a fortiori, sull’accertamento di una riconducibilità della prestazione di lavoro a tutte e tre le società. 13. Il ricorrente censura tale impostazione, in verità con argomentazioni non sempre ossequiose dei criteri di chiarezza e sinteticità richiesti dall’art. 366 co. 1 n. 3 e 4 cpc (Cass. n. 8425/2020; Cass. n. 8117/2022), ma la doglianza non è meritevole di accoglimento perché l’ordine di trattazione delle questioni, imposto dall’art. 276 co. 2 cpc, lascia libero il giudice di scegliere, tra le varie questioni di merito, quella che ritiene “più liquida (Cass. n. 30745/2019). 14. Infatti, i n applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comportila verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.276 c.p.c(Cass. n. 363/2019). 15. Né vi era un obbligo, per i giudici di seconde cure, di disporre il mutamento del rito per le domande ulteriori rispetto a quella esaminata del licenziamento. 16. Questa Corte, infatti, ha affermato (Cass. n. 17775/2016) che, nulla prevedendo le disposizioni della cd. legge Fornero, una volta venuta meno la possibilità di applicare le tutele di cui all’art. 18 legge n. 300/1970 che, come si è detto, giustificano l’adozione del rito ex legen. 92/2012, i giudici del merito o possono dichiarare inammissibili, sotto un profilo processuale, le altre domande o possono disporre il mutamento del rito. 17. Nella fattispecie, la Corte distrettuale, non avendo aderito a quest’ultima opzione, ha in sostanza ritenuto inammissibili le domande dirette all’accertamento della codatorialità e della natura del rapporto di lavoro, reputando la loro trattazione, rispetto a quanto stabilito in primo grado, assorbita dalla mancata dimostrazione di un avvenuto licenziamento orale la cui prova incombeva sul lavoratore (Cass. n. 3822/2019)e non era stata fornita. 18. Alcuna violazione né dell’art. 112 cpc, sotto il profilo dell’omessa pronuncia su domande, né dell’art. 2697 cc, in tema di riparto dell’onere della prova, essendo state valutate tutte le istanze ed il materiale istruttorio sottoposto all’attenzione della Corte territoriale è, pertanto, ravvisabile. 19. Inammissibili, invece, sono tutte le altre censure dirette ad ottenere una rivisitazione della vicenda in punto di fatto nonché una diversa valutazione delle prove, che sono attività precluse in sede di legittimità se dai giudici di merito adeguatamente motivate come nel caso in esame.20. Va precisato che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass.n. 16467 del 2017). 21. Nella fattispecie, la Corte distrettuale, con una motivazione esente dai vizi di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 cpc, con ciò superando anche il denunciato vizio ex art. 132 co. 1 n. 4 cpc, e attraverso una congrua analisi delle risultanze processuali, ha ritenuto non raggiunta la prova su un asserito licenziamento orale intimato al Valanzano. 22. Inammissibi le, infine, è anche la doglianza sulla dedotta violazione processuale determinata dalla mancata acquisizione del fascicolo di ufficio, contenente le prove testimoniali raccolte in sede di opposizione, perché la questione si rivela priva di decisività. 23. Il r iferimento alle suddette prove orali non esaminate dalla Corte di appello (per la mancata produzione di esse da parte del reclamante) è stato, infatti, oggetto, di una argomentazione “ ad abundantiam” operata dalla Corte territoriale che aveva già ritenuto non dimostrato un licenziamento orale sulla base delle risultanze istruttorie acquisite e di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. 24. Ne consegue che è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazionedella sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (Cass. n. 18429/2022). 25. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 26. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, considerando la medesima posizione processuale delle controricorrenti caratterizzata da serialità nella linea difensiva adottata.27. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni
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