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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13983/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Vallo della Lucania ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto l'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587 - 01); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'inosservanza dell'art. 612 cod. pen. per insussistenza degli elementi costitutivi del reato, è inammissibile sotto due concorrenti profili: al di là della enunciazione, si sostanzia nella deduzione di un vizio motivazionale non consentito nel caso di reati di competenza del giudice di pace; è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Vallo della Lucania ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto l'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587 - 01); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'inosservanza dell'art. 612 cod. pen. per insussistenza degli elementi costitutivi del reato, è inammissibile sotto due concorrenti profili: al di là della enunciazione, si sostanzia nella deduzione di un vizio motivazionale non consentito nel caso di reati di competenza del giudice di pace; è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 13983/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris