CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 12424/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 25.6.2025 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Rilevato che il primo motivo di ricorso è palesemente privo di pregio, in quanto si dubita in modo manifestamente infondato della prova sia dell'elemento oggettivo del reato, a fronte di un accertamento della polizia giudiziaria (integralmente utilizzabile a seguito della scelta difensiva di procedere con il rito speciale) che aveva rinvenuto [OSCURATO:PERSONA] in un comune diverso da quello in cui era obbligato a soggiornare, sia dell'elemento soggettivo, ma senza formulare alcuna critica specifica alla sentenza di appello che aveva evidenziato, peraltro, la spudorata falsità della versione giustificativa dell'imputato; Considerato che anche il secondo motivo di ricorso sia meramente reiterativo dell'omologo motivo d'appello, contestando - piuttosto che la ragionevole motivazione del giudice di primo grado espressamente richiamata dalla Corte d'appello, in cui erano stati sfavorevolmente valutati i numerosi e gravi precedenti dell'imputato - la stessa granitica giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899 - 01), essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti, che possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente o c lo [OSCURATO:PERSONA] GidQo Pos 3