Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 agosto 1997

Cassazione n. 30745/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 del TRIBUNALE di ROMA‘Qh3ta-.34th4se-3440~ ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 41877_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di motivazione in relazione all'art. 129, cod. proc. pen. (dolendosi, in particolare, della mancata verifica della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129, cod. proc. pen., segnatamente per non aver prosciolto l'imputato per non aver commesso il fatto); Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla

I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01); che, ancora, nell'ipotesi di patteggiamento non spetta al giudice alcun obbligo di specifica motivazione sulla responsabilità, in quanto l'accordo sull'applicazione della pena costituisce una forma implicita di riconoscimento della responsabilità da parte dell'imputato che rinuncia ad avvalersi della presunzione di innocenza e del diritto di difendersi provando, rimanendo affidato al giudice il potere-dovere di pronunziare il proscioglimento quando la prova dell'innocenza risulti evidente dagli atti acquisiti (Sez. 1, n. 845 del 25/02/1993, Rv. 193633 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'11 aprile 2025 Il consiglJee estensor9.

DEPOSITATA Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 del TRIBUNALE di ROMA‘Qh3ta-.34th4se-3440~ ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 41877_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di motivazione in relazione all'art. 129, cod. proc. pen. (dolendosi, in particolare, della mancata verifica della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129, cod. proc. pen., segnatamente per non aver prosciolto l'imputato per non aver commesso il fatto); Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01); che, ancora, nell'ipotesi di patteggiamento non spetta al giudice alcun obbligo di specifica motivazione sulla responsabilità, in quanto l'accordo sull'applicazione della pena costituisce una forma implicita di riconoscimento della responsabilità da parte dell'imputato che rinuncia ad avvalersi della presunzione di innocenza e del diritto di difendersi provando, rimanendo affidato al giudice il potere-dovere di pronunziare il proscioglimento quando la prova dell'innocenza risulti evidente dagli atti acquisiti (Sez. 1, n. 845 del 25/02/1993, Rv. 193633 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 aprile 2025 Il consiglJee estensor9. DEPOSITATA Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 30745/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris