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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 luglio 2019

Cassazione n. 23117/2022

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8768/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in fallimento, con sede in [OSCURATO:PERSONA] n.7 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in qualità di incorporante della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.''(C.F.: 005414920727 ) , in persona dei curatori fallimentari Dott. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) e Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentata e difesa. giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CNVFNC5SP28E205P) ed elettivamente domiciliata in Roma al [OSCURATO:PERSONA] IIn. 18; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] accertamento Ires, Irap ed Iva – Rinuncia al ricorso per cassazione dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 3270 /20 19 emessa dalla CTR Lombard i a il 30/07/2019e non notificata; udita la relazione della causa svolta all’adunanza del 22/06/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi incorporata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano avverso l’avviso di accertamento e irrogazione sanzioni emesso dalla Agenzia delle Entrate il 19.4.2017, relativo ad Ires, Irap ed IVA anno 2012, che aveva tratto origine dalle risultanze di un pvc redatto dalla Guardia di Finanza di Bitonto a conclusione di una verifica eseguita per gli anni di imposta dal 2010 al 2015 e con il quale, una volta disconosciuto costi afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, era stato rideterminato il reddito d’impresa.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso limitatamente al recupero a tassazione delle imposte non versate all’Erario dalle società formalmente fornitrici della manodopera.

3. Sugli appelli dell’Agenzia delle Entrate e della incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in fallimento, la CommissioneTributaria [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame proposto dalla contribuente ed accoglieva quello dell’Agenzia, confermando, per l’effetto, la legittimità dell’accertamento impugnato.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorioa ll’esito del quale, con atto depositato in data 06/06/2022, la società ricorrente, in persona dei curatori fallimentari, ha dichiarato di rinunciare incondizionatamente agli atti del processo.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza, per motivazione apparente e per relationem, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 546/1992 e la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per essersi la sentenza emessa dalla CTR, avuto riguardo alle censure sollevate avverso la sentenza di primo grado, sovrapposta a quest’ultima attraverso una generica ed acritica condivisione del fatto e delle ragioni giuridiche svolte dallaCTP.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza, per motivazione apparente e per relationem, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 546/1992 e la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per essersi la sentenza emessa dalla CTR, avuto riguardo alla doglianza concernente la ricezione nell’avviso di accertamento, quale fonte di prova, delle dichiarazioni rese da terzi, sovrapposta alla pronuncia di primo grado attraverso una generica ed acritica condivisione del fatto e delle ragioni giuridiche svolte dalla CTP.

3. Con atto del 31 maggio 2022, depositato il 6 giugno 2022, la ricorrente, in persona dei curatori fallimentari, ha dichiarato di rinunciare incondizionatamente agli atti del processo.In proposito, va ricordato che, in difetto dell'autorizzazione del comitato dei creditori prevista dall'art. 35 l.fall.o, come nel caso di specie, nell’eventualità in cui il comitato no n sia costituito, del giudice delegato (ai sensi del quarto comma dell’art. 41 l. fall.), la rinuncia del curatore fallimentare al ricorso per cassazione è inidonea a produrre effetti(Sez. 5, Ordinanza n. 34213 del 20/12/2019 ) .

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Sez. 6 -L, Sentenza n. 3971 del 2015) .

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Sez. 6 -1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; conf.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo; condanna laricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 10.000,00pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8768/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in fallimento, con sede in [OSCURATO:PERSONA] n.7 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in qualità di incorporante della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.''(C.F.: 005414920727 ) , in persona dei curatori fallimentari Dott. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) e Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentata e difesa. giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CNVFNC5SP28E205P) ed elettivamente domiciliata in Roma al [OSCURATO:PERSONA] IIn. 18; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] accertamento Ires, Irap ed Iva – Rinuncia al ricorso per cassazione dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 3270 /20 19 emessa dalla CTR Lombard i a il 30/07/2019e non notificata; udita la relazione della causa svolta all’adunanza del 22/06/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi incorporata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano avverso l’avviso di accertamento e irrogazione sanzioni emesso dalla Agenzia delle Entrate il 19.4.2017, relativo ad Ires, Irap ed IVA anno 2012, che aveva tratto origine dalle risultanze di un pvc redatto dalla Guardia di Finanza di Bitonto a conclusione di una verifica eseguita per gli anni di imposta dal 2010 al 2015 e con il quale, una volta disconosciuto costi afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, era stato rideterminato il reddito d’impresa. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso limitatamente al recupero a tassazione delle imposte non versate all’Erario dalle società formalmente fornitrici della manodopera. 3. Sugli appelli dell’Agenzia delle Entrate e della incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in fallimento, la CommissioneTributaria [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame proposto dalla contribuente ed accoglieva quello dell’Agenzia, confermando, per l’effetto, la legittimità dell’accertamento impugnato. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorioa ll’esito del quale, con atto depositato in data 06/06/2022, la società ricorrente, in persona dei curatori fallimentari, ha dichiarato di rinunciare incondizionatamente agli atti del processo. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza, per motivazione apparente e per relationem, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 546/1992 e la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per essersi la sentenza emessa dalla CTR, avuto riguardo alle censure sollevate avverso la sentenza di primo grado, sovrapposta a quest’ultima attraverso una generica ed acritica condivisione del fatto e delle ragioni giuridiche svolte dallaCTP. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza, per motivazione apparente e per relationem, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 546/1992 e la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per essersi la sentenza emessa dalla CTR, avuto riguardo alla doglianza concernente la ricezione nell’avviso di accertamento, quale fonte di prova, delle dichiarazioni rese da terzi, sovrapposta alla pronuncia di primo grado attraverso una generica ed acritica condivisione del fatto e delle ragioni giuridiche svolte dalla CTP. 3. Con atto del 31 maggio 2022, depositato il 6 giugno 2022, la ricorrente, in persona dei curatori fallimentari, ha dichiarato di rinunciare incondizionatamente agli atti del processo.In proposito, va ricordato che, in difetto dell'autorizzazione del comitato dei creditori prevista dall'art. 35 l.fall.o, come nel caso di specie, nell’eventualità in cui il comitato no n sia costituito, del giudice delegato (ai sensi del quarto comma dell’art. 41 l. fall.), la rinuncia del curatore fallimentare al ricorso per cassazione è inidonea a produrre effetti(Sez. 5, Ordinanza n. 34213 del 20/12/2019 ) . La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Sez. 6 -L, Sentenza n. 3971 del 2015) . Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Sez. 6 -1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; conf. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo; condanna laricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 10.000,00pe
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