CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10773/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 14 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza, pronunciata il 9 luglio 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di estorsione aggravata, concedendogli le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate aggravanti. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata assunzione di una prova decisiva e il difetto della motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate, è manifestamente infondato in quanto non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (v. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; v. anche Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745), fermo restando che le censure appaiono del tutto generiche nonché manifestamente infondate; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, è manifestamente infondato in quanto il bilanciamento fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie a pagina 10, ove la Corte territoriale ha ritenuto di escludere il richiesto regime di prevalenza alla luce delle ingenti somme sottratte alla vittima attraverso vessazioni fisiche e psicologiche, che apparivano espressione di evidenti finalità predatorie, esulando dalla necessità di soddisfare le ordinarie esigenze di vita; evidenziato, invero, che la sentenza appare corretta sotto il menzionato profilo alla luce della giurisprudenza secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01); considerato che le ulteriori deduzioni formulate con la memoria inviata a mezzo PEC in data 28 novembre 2022 - con cui è stata evidenziata la ammissibilità e fondatezza delle censure - non colgono nel segno, dovendosi ribadire, per le ragioni già esposte, la manifesta infondatezza dei motivi proposti dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] !lier