CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16181/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26998-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce anche a nome personale e inoltre dei soci accomandatari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1489/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 18/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La soc. [OSCURATO:PERSONA] sas di de [OSCURATO:PERSONA] e C. e i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Oreste e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate rettificava il reddito e operava, per l'anno 2001, la ripresa delle imposte Irpef, Iva e Irap. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso annullando l'avviso sul presupposto della violazione del principio del contraddittorio. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava l'appello, ritenendo, in conformità con quanto argomentato dal giudice di prime cure, che la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, determinava la nullità dell'avviso. In particolare i giudici di seconde cure rilevavano che la CTP aveva correttamente evidenziato che gli elementi rappresentati dal contribuente avrebbero potuto incidere sulla valutazione dell'ufficio con riguardo al tributo armonizzato e che sul punto l'Agenzia delle Entrate non aveva censurato la Ric. 2019 n. 26998 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- sentenza del giudice di primo grado con argomentazioni precise limitandosi a ripercorrere la linea difensiva adottata nel precedente giudizio. La CTR, pur dando atto che l'accertamento si riferiva anche a tributi diversi dall'IVA, affermava che la violazione del contraddittorio rendeva nullo l'intero atto impositivo, stante la sua unitarietà e la reciproca influenza dei tributi, anche nella parte in cui si procedeva al recupero dei tributi non armonizzati. 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. I contribuenti hanno svolto difese depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con il primo motivo l'Ufficio denuncia la violazione dell'art. 12 comma 7 1.212/2000 in relazione all'art. 360 10 comma nr.3 cpc ; si argomenta che l'impugnata sentenza, in contrasto con quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza, ha ritenuto che si dovesse applicare anche ai tributi non armonizzati accertati << a tavolino>> il contraddittorio endoprocedimentale. 1.2 Con il secondo motivo si deduce violazione e la falsa applicazione degli artt 112 e 53 del d.lvo 546/92, in relazione all'ad 360 nr 4 cpc , si sostiene che l'Ufficio ha mosso precise censure alla sentenza di primo grado relative agli elementi probatori offerti dal contribuente. 2. Il primo motivo è fondato Ric. 2019 n. 26998 sez. MT - ud. 08-03-2022 -3- 2.1 E' pacifico che, nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria ha espletato un accertamento, avente ad oggetto tributi [OSCURATO:PERSONA] e Iva, c.d. a tavolino, esaminando nei propri uffici la documentazione consegnata dal rappresentante della società e, quindi, senza procedere ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio dell'attività commerciale. 2.2 Secondo il recente e consolidato orientamento giurisprudenziale formatasi in materia di tributi non armonizzati << Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto>> (Cass.S.U. n. 24823/2015 Cass 2192/2018, 6219/2018) 2.3 Si è, inoltre, precisato ( Cass. S.U. n. 24823/2015) che la previsione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non è fonte di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Amministrazione fiscale; che deve essere attivato esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali ciò per la peculiarità di tali verifiche, caratterizzate dall'autoritativa intromissione dell'Amministrazione finanziaria nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli, peculiarità che giustifica quale Ric. 2019 n. 26998 sez. MT - ud. 08-03-2022 -4- controbilanciamento, il contraddittorio. Nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica ("Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali") e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1, (coniugato con la circostanza che l'intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli "accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali. 2.4 Contrariamente a quanto affermato dall'impugnata sentenza, trattandosi di un indagini a tavolino, non sussisteva alcun obbligo di contraddittorio relativamente alla parte di accertamento che riguarda i tributi Irpef e Irap. 3 In difformità della proposta del relatore il Collegio ritiene fondato anche il secondo motivo. 3.1 Ai fini Iva, che è tributo armonizzato, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che << in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela Ric. 2019 n. 26998 sez. MT - ud. 08-03-2022 -5- dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto >>. (Cass S.U. n. 24823/2015, 2192/2018 e 6219/2018). 3.1 Per potersi ritenere assolta la prova di resistenza è sufficiente che il privato sia in grado di dedurre che il mancato avviamento del contraddittorio non gli ha consentito di addurre elementi potenzialmente idonei ad incidere sulle valutazioni dell'Amministrazione a prescindere dalla loro intrinseca validità e attendibilità 3.2 Nella fattispecie in esame i giudici di seconde cure hanno ritenuto che l'Ufficio non ha confutato, in modo specifico, quanto argomentato dal giudice di primo grado in punto di «prova di resistenza».In particolare, secondo l'impugnata sentenza la CTP, sulla scorta della documentazione bancaria e contabile versata in atti, aveva evidenziato come gli elementi rappresentati dai contribuenti, avrebbero potuto incidere sulle determinazioni finali dell'Agenzia delle Entrate 3.3 Sostiene l'[OSCURATO:PERSONA] che l'impugnata sentenza non aveva tenuto conto delle specifiche critiche mosse dall'appellante alla sentenza in punto di prova resistenza, in particolare la difesa erariale , come si evince dalla trascrizione nel corpo del ricorso di ampi stralci dell'atto di appello, ha allegato le ragioni, non esaminate dalla CTR, della infondatezza delle produzioni documentali che il contribuente avrebbe potuto mettere a disposizione dell'Ufficio in sede di contraddittorio. La CTR dovrà, quindi, accertare alla luce, delle argomentazioni contenute nel motivo di appello, se gli elementi difensivi che il contribuente avrebbe potuto presentare ove fosse stato attivato il contraddittorio erano potenzialmente idonei a determinare un diverso esito del procedimento o se le ragioni addotte erano semplicemente pretestuose e strumentali. Ric. 2019 n. 26998 sez. MT - ud. 08-03-2022 -6- 4 In accoglimento del ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Campania in diversa composizione affinchè riesamini la vicenda nei termini di cui sopra e provveda anche in ordine alla spese del presente procedimento. PQM La Corte; accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consi