CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 37881/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di assise di Catania ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale emessa dalla stessa Corte di assise in data 19 aprile 2021, confermata dalla Corte di appello, definitiva il 4 ottobre 2021, per mancata conoscenza del relativo processo. Rilevava, a ragione della decisione, che ai sensi dell'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., la richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale doveva essere presentata a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento, e che tale termine perentorio doveva, nel caso di specie, ritenersi inutilmente trascorso, poiché l'istanza era stata depositata il 21 luglio 2023, laddove il condannato era stato tratto in arresto per quel titolo, in esecuzione dell'ordine emesso dalla procura della Repubblica di Catania, in data 6 luglio 2022; pertanto, a tale data vi era stata la piena conoscenza della condanna a suo carico. 2. Ricorre il condannato per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo di ricorso violazione di legge e il correlato vizio di motivazione, giacché il termine perentorio di cui all'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. non poteva essere applicato, poiché detta norma, all'epoca dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, «non prevedeva il termine dei trenta giorni per la legittimazione dell'istanza». 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 21 febbraio 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Corte ha già chiarito che la domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale, secondo la disciplina prevista dal previgente art. 175, commi 2 e 2-bis cod. proc. pen., come introdotti dal d.l. n. 17 del 2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 60 del 2005, è tempestiva se presentata al giudice competente entro trenta giorni dal momento in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (Sez. 3, Sentenza n. 10409 del 16/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278773). E', inoltre, fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, «l'effettiva conoscenza del provvedimento presuppone la sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi (autorità, data, oggetto), collegata o alla comunicazione di un atto formale o allo svolgimento di un'attività procedimentale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si é verificata e di far così decorrere, da quest'ultimo, il termine di trenta giorni per la proposizione dell'istanza di restituzione» (Sez. 6, n. 26834 del 24/03/2015, Kkobernyk, Rv. 263992; Sez. 2, n. 5443 del 22/01/2010, Sadraoui, Rv. 246436) 3. In applicazione di detto principio, correttamente l'ordinanza impugnata ha individuato nella data dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione riguardante la sentenza della corte di appello di Catania, irrevocabile il 4 ottobre 2021, il dies a quo da cui era decorso il termine previsto dall'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen e ne ha tratto la tardività dell'istanza, presentata in data 21 luglio 2023, quando il termine di trenta giorni era già abbondantemente scaduto. 4. All'inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i