CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 02527/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28923/2020 R.G.anno proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per il Riciclaggio dei Rifiuti del Beni a base di Polietene -PolieCo, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso quest’ultimo ; controricorrente avverso la sentenza n. 2381 /2020 depositat a il 18 maggio 2020 della Corte di appello di Roma. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 dicembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 28923/2020 camera di consiglio1.12.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― E’ impugnata per c assazione la sentenza della Corte di appello di Roma del 18 maggio 2020, con cui è stato respinto il gravame proposto dal Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti del Beni a base di Polietene – PolieCo avverso la sentenza resa il 27 m arzo 2012 dal Tribunale della capitale. Il nominato Tribunale , per parte sua, aveva accolto l'opposizionespiegata da [OSCURATO:SOCIETA]. c ontro un decreto ingiuntivo per la somma di euro 146.904,00: decreto emesso a fronte del mancato pagamento del contributo riconosciutocome dovuto dalla società ai sensidell’art. 48 d.lgs. n. 22 del 1997. 2. ― I l ricorso per c assazione del PolieCo è articolato in due motivi. Resiste con controricorso T ecnoplast ica. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 152, 154 e 345 c.p.c.. Si duole la ricorrente che la Corte di meritoabbia ritenuto tardivo il deposito , da par te di essa istante, del proprio fascicolo di parte: deposito attuatosidopo lo spirare deltermine assegnato dal Giudice di appello per permettere la ricostruzione del fascicolo d’ufficio. Si sostiene che la ricostruzione del fascicolo smarrito non è attività processuale sottoposta a decadenza,per modo che non poteva configurarsi l'inutilizzabilità dei documenti tardivamente depositati. Col secondo mezzo si denunciala violazione e falsa applicazione dell’art. 48 d.lgs. n. 22/1997. L’istante deduce che l'obbligo d i partecipazione di [OSCURATO:SOCIETA] al consorzio era stato escluso dalla Corte di merito, la quale avevamancato di considerare le prove offerte da essa istante sulla base del rilievo per cui controparte era azienda produttrice di sola materia prima: cosa non vera. 2. ― Entrambi i motivi sono inammissibili . Gli stessi si rivelano palesemente carenti di autosufficienza . [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 28923/2020 camera di consiglio1.12.2023 ricorrente non riproduce, nemmeno parzialmente, il contenuto dei documenti che la Corte di appello avrebbe dovuto ammettere e nemmeno spiega in quale frangente processuale essi siano stati originariamente prodotti. Questa Corte reputa inammissibili, per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass. 1 luglio 2021, n. 18695). T ale onere è stato solo parzialmente ridimensionato, di recente, in una prospettiva che valorizza il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU:questa S.C. ha infattiprecisato come l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi possa avvenire alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481); è stato difatti osservato che il principio di autosufficienza non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U. 18 marzo 2022, n. 8950).Precisazioni in tal senso sono però assenti nel ricorso per cassazione di cui qui si dibatte. Il primo mezzo mostra inoltre di non confrontarsi con la ratio decidendi posta alla base della statuizione qui impugnata : ratio decidendi centrata sul principio per cuiil decorso dei termini ordinatori Sez. I–RG 28923/2020 camera di consiglio1.12.2023 senza la presentazione di un’istanza di proroga determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori(Cass. 19 gennaio 2005, n. 1064, citata nella sentenza della Corte di appello). Il secondo motivo è inammissibile, oltre che per il difetto di autosufficienza, di cui si è sopra detto, per l’ulteriore ragione che si viene ad esporre. Il consorzio ricorrentecontesta la decisione impugnata nellaparte in cui ha ritenuto che Tecnoplasticanon rientrasse tra i soggetti tenuti a partecipare al Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene; è spiegato, al riguardo,che la detta società commercializzava materie prime e non già beni in polietilene, ossia prodotti trasformati e lavorati, destinati a diventare rifiuti. Ora, il secondo mezzo di censura risulta fondato sul richiamo di documenti per i quali è stato già rimarcato il difetto di autosufficienza. In più, proprio in quanto il motivo risulta imperniato sul contenuto di prove documentali, esso non veicola la censura di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.. Come è noto, infatti, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315). E del resto, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di Sez. I–RG 28923/2020 camera di consiglio1.12.2023 dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare ― con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni ― la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745): e proprio in quanto il motivo è versato in fatto,tali indicazioni sono estranee al motivo in esame. 3. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito