CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05488/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13866/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] seppe Perna (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] taniello (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 930 del 7/3/2022; udita la relazione della causa svolta all’udienza del 20 / 1 / 202 6 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Al- berto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso l’accoglimento del primo mo- tivo del ricorso; uditoil difensor e del controricorrente e lett e l e memori e. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il Comune di Quindici e l’ASL di Avellino chiedendo il risarcimento dei danni subiti per essere stato aggredito, in data 6/4/2016, da un branco di cani randagi, uno dei quali lo aveva azzannato. 2.Instaurato il contraddittorio con i convenuti e trasformato il rito da ordinario in sommario, con l’ordinanza ex art. 702 - ter c.p.c. del 25/2/2019 il giudice di primo grado respingeva la domanda attorea. 3.Investita dell’impugnazione di Rubinaccio, la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 930 del 7/3/2022, riformava la decisione di primo grado e condannava il Comune e la ASL a risarcire all’appellante la somma di Euro 6.951,73, oltre a interessi e spese. 4.Avverso la predetta sentenza il Comune di Quindici proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi. 5.Resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre non svol- geva difese la ASL di Avellino. 6.All’esito della camera di consiglio del 12/5/2025, con l’ordinanza n. 17098 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio -considerata di rilievo nomofilattico la questione relativa alla necessità di allegare e provare la colpa (se- condo il modello normativo dell’art. 2043 c.c.) dell’ente convenuto e indicato come soggetto responsabile dell’aggressione da parte di cani randagi -rinviava la causa alla pubblica udienza della Sezione. 7.Il Pubblico Ministero concludeva, con la propria memoria e nella discussione durante l’odierna udienza, per l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento delle restanti censure. 8.Le parti depositavano memorie exart. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo il Comune ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 e ss. c.c.; degli artt. 3, 13, 50, Legge n. 281 del 1991; degli artt. 5, 6 e 9 della L.R. Campania n. 16/2001 (applicabile ratione temporis); degli artt. 99, 111, 115, 116 c.p.c., in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.», per avere la Corte d’appello respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’ente; sostiene il ricorrente che la L.R. Campania n. 16/2001, ap- plicabile ratione temporis, attribuiva alle [OSCURATO:PERSONA] i com- piti di attivare il servizio di accalappiamento dei cani randagi e di loro trasferimento presso i canili pubblici, di talché non si poteva nemmeno prospettare una responsabilità del Comune per l’evento occorso al Ru- binaccio. 2.Il motivo è fondato. 3.La Corte d’appello ha affermato che la L.R. Campania n. 16/2001, come interpretata da Cass., Sez. 3, 10/9/2019, n. 22522, fonda la re- sponsabilità solidale delle ASL con i Comuni. 4.In realtà, proprio nella citata decisione di legittimità si legge che, «come affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, la disciplina stabilita a livello nazionale dalla L. 14/8/1991 n. 281 ha de- mandato la competenza a legiferare in materia di randagismo alle Re- gioni e la Regione Campania, con la legge 24/11/2001 n. 16, ha affi- dato la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pub- blici, ai servizi veterinari della ASL, mentre ha riservato ai Comuni il compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture esistenti. … Anche a prescindere dal caso spe- cifico della regione Campania la cui legislazione è tuttavia vincolante nel caso di specie, il principio generale, affermato dalla giurisprudenza di legittimità alla quale si intende dare pienamente continuità, è quello di radicare la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi nell’ente o enti cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle sin- gole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l’at- tribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest’ultimo ad oggetto il mero controllo numerico degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta preven- zione dei vari inconvenienti legati al randagismo (Cass., 3, n. 12495 del 18/5/2017). Sulla base di questo principio generale la ASL è il sog- getto individuato dalla normativa regionale quale competente in mate- ria di prevenzione del fenomeno del randagismo.». 5.Rileva correttamente il Pubblico Ministero, poi, che una recente pronuncia di legittimità (Cass. Sez. 3, 31/08/2025, n. 24260), resa su una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella in esame e per la medesima censura di cui sopra,ha statuito che l ’ art. 5, comma 1, lett. c), della L.R. Campania n. 16 del 2001 impone inequivocabilmente ai servizi veterinari delle [OSCURATO:PERSONA] il compito di «at- tiva(re) il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasfe- rimento presso i canili pubblici», mentre i Comuni, in forza dell’art. 6, comma 1, lett. b), della citata legge regionale, sono tenuti «ad assicu- rare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA.SS.LL.». 6.Risulta così limitata l’applicazione dell’orientamento secondo cui il ricovero «è implicante la cattura» (Cass. 15167/2017; Cass.17060/2018 e Cass. 23633/2019) nei casi in cui sia in modo specifico prevista ed attribuita una competenza separata per l’accalappiamento (con precisa attribuzione di tale compito al Comune); e resta confer- mato l’indirizzo ermeneutico opposto - espresso da Cass. S ez . 3, 08/02/2023 n. 3737, e da Cass. Sez. 6-3, 09/11/2021 n. 32884 - che aveva affermato che la responsabilità civile per danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull’ente a cui le singole leggi regionali, attuative della Legge quadro nazionale n. 281 del 1991, conferiscono il compito di cattura e custodia, con conseguente legittimazione passiva delle sole ASL (alle quali, come esposto, la L.R. Campania n. 16 del 2001, ratione temporisapplicabile, attribuiva il «servizio di accalappia- mento dei cani vaganti»). 7.Perciò, va esclusa la legittimazione passiva e, quindi, la respon- sabilità solidale del Comune di Quindici in relazione alle attività di ac- calappiamento (compito che nella Regione Campania, se non altro in base alla normativa applicabile alla fattispecie,è affidato ai servizi ve- terinari delle ASL), ma - come sarà illustrato in relazione al secondo motivo - potrebbe astrattamente configurarsi una responsabilità dell’ente locale per violazione dei suoi specifici doveri istituzionali. 8.Col secondo motivo il ricorrente deduce «violazione e falsa appli- cazione dell’art. 2043 e ss., art. 2697 e 2700 c.c.; degli artt. 99, 115, 116 c.p.c., in relazione agli art. 360 n. 3 c.p.c.»; nella domanda dell’at- tore mancano l’allegazione e la prova di una condotta colposa ascrivi- bile all’ente e della riconducibilità causale dell’evento a tale condotta. 9.Il motivo non può ritenersi assorbito, per l’autonoma rilevanza della questione attinente all’eventuale configurabilità di una specifica condotta colposa attribuita dal danneggiato all’ente ricorrente. 10. Correttamente ricostruendo l ’ orientamento di Cass. Sez. 3, 26/05/2020, n. 9671 (secondo cui «allorché si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l’esistenza di parti- colari obblighi di prevenzione dell’evento, in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, il nesso di causalità che astringe a quest’ultimo i danni conseguenti, rimane presuntiva- mente provato»), questa Corte - con la pronuncia Cass. Sez. 3, 23/06/2025, n. 16788, Rv. 675020-01 -ha statuito che «La responsa- bilità della P.A. per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell’art. 2043 c.c. e, pertanto, è onere del danneggiato provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito: l’elemento soggettivo del fatto illecito non può essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione dell’insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo; solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio della “concretizzazione del rischio”(il quale è cri- terio di spiegazione causale, non già di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell’avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno.». 11. In altre parole, essendo pacifico che la responsabilità per danni cagionati da cani randagi rientra nell’alveo dell’art. 2043 c.c., il danneggiato ha l’onere di allegare i profili di colpa della condotta omis- siva del Comune e, poi, di darne successivamente la dimostrazione. 12. Col controricorso [OSCURATO:PERSONA] ha contrastato l ’ affer- mazione del Comune circa la mancata allegazione di una specifica colpa dell’ente, ma, in effetti, dall’esame della - sola rilevante - domanda iniziale non emergono specifici profili di negligenza, come sopra rico- struiti, addebitati al Comune. 13. A nche la seconda censura , dunque, risulta fondata. 14. Per quanto esposto, il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata, limitatamente al rapporto tra le odierne parti, mentre costituisce res iudicatala condanna della ASL di Avellino. 15. R esta assorbit o il terzo motivo , riguardante un preteso vi- zio della motivazione della sentenza impugnata. 16. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, a norma dell’art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito: la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Quindici va respinta. 17. Nella regolazione delle spese - anche dei gra di di merito , exart. 385 c.p.c. - i costi del giudizio devono essere posti a carico del controricorrente per soccombenza. 18. L e predette spese sono liquidate, secondo i parametri nor- mativi, nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiarato assorbito il terzo; per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Quindici; condanna il controricorrente a rifondere al ricorrente, in ogni caso oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% e ad ac- cessori di legge, le spese dei gradi di merito, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi Euro 2.000,00 e, quanto al secondo, in complessivi Euro 2.500,00, nonché le spese del giudizi