CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11000/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Potenza, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Matera con la sentenza del 20 febbraio 2018, per i reati di truffa e falso materiale in atto pubblico, realizzati nel contesto di una permuta di veicoli con rilascio, dietro il pagamento di un corrispettivo, di falsi certificati (carta di circolazione, con l'annotazione del passaggio di proprietà del veicolo acquistato dalle persone offese, e certificato di proprietà dello stesso veicolo). 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 6, § 3, lett. D) CEDU, 526, comma 1 bis, 192, 238, comma 3, 512 e 512 bis cod. proc. pen., 111, comma 4 e 5 Cost.; la sentenza aveva confermato il giudizio di responsabilità ritenendo utilizzabili le dichiarazioni rese nel corso delle indagini dalle persone offese, senza che fosse stata raggiunta la prova dell'irreperibilità dei testimoni, che in realtà si erano volontariamente sottratti all'esame dibattimentale. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 476 e 482, in relazione all'art. 110 cod. pen. nonché delle norme processuali di cui agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.; negli atti processuali non risultava alcun elemento di prova idoneo a dimostrare la materiale falsificazione degli atti indicati nell'imputazione da parte del ricorrente, né il suo concorso nell'altrui attività di falsificazione. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 110 e 640 cod. pen., 533 cod. proc. pen., in quanto anche per il giudizio di responsabilità relativo al delitto di truffa gli elementi di prova considerati erano unicamente quelli desunti dalle dichiarazioni delle persone offese (inutilizzabili per le ragioni indicate con il primo motivo), oltre che l'indimostrata realizzazione della condotta di falsificazione dei documenti censurata con il secondo motivo. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato Per quanto riguarda il dedotto profilo di inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite per irreperibilità sopravvenuta delle persone offese, in ragione dell'assenza di specifiche ricerche condotte per il rintraccio delle persone offese, la censura è generica poiché non tiene conto delle peculiarità riconducibili all'essere le persone offese soggetti stranieri, già residenti in Italia, che sono risultati irreperibili in ragione delle ricerche effettuate presso l'ultimo domicilio conosciuto, nonché mediante verifiche attraverso la consultazione delle banche dati delle forze di polizia, unici canali utilizzabili non potendosi effettuare ricerche presso i luoghi di nascita e non risultando dagli atti eventuali luoghi noti di residenza all'estero (come attestato dai verbali redatti in due occasioni, il 6 aprile CèaMON 2017 e il 21 luglio 2017, dalla polizia giudiziaria). Da tali era dipesa l'impossibilità di notificare la citazione a comparire dei testimoni, ricorrendo dunque la sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova in dibattimento (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195 - 01). Per ciò che riguarda la censura che ritiene sussistente l'ipotesi della volontaria sottrazione delle persone offese all'esame dibattimentale, va rilevato che in ragione dell'accertata irreperibilità (dato in sé neutro nella valutazione della volontarietà della sottrazione: Sez. 3, n. 25327 del 19/02/2019, S., Rv. 276040 - 0) e dell'assenza di qualsivoglia comunicazione diretta alle persone offese contenente l'informazione della convocazione quali testimoni, è pacifico che non possa affermarsi la volontaria sottrazione al confronto con la difesa dell'imputato (Sez. 6, n. 57243 del 15/11/2017, Afif, Rv. 271713 - 0; nella motivazione, Sez. Unite, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D.F., Rv. 250198). Quanto, poi, alla lamentata utilizzazione del contenuto delle dichiarazioni così acquisite al fascicolo del dibattimento, quali uniche fonti di prova a carico dell'imputato, va ricordato che la regola della violazione dei principi convenzionali e interni sull'utilizzazione delle dichiarazioni di testimoni, che l'imputato non abbia potuto interrogare per la loro irreperibilità, è esclusa ove il giudizio di responsabilità sia fondato non esclusivamente sulle dichiarazioni raccolte prima del dibattimento: è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il ricorso, quale fonte unica o determinante per emettere una pronuncia di condanna, alla testimonianza resa in fase di indagini da un soggetto che l'imputato non sia stato in grado di interrogare o far interrogare nel corso del dibattimento, integra una violazione dell'art. 6 CEDU - così come interpretato dalla giurisprudenza convenzionale (Corte EDU, del 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA]) - solo se il pregiudizio ai diritti di difesa non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti, ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l'equità del processo nel suo insieme (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D. Rv. 278195 - 03; Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013, dep. 2014, Frangiannore, Rv. 257771 - 01, che ha ritenuto non configurabile la violazione dell'art. 6 CEDU in un caso in cui le dichiarazioni rese in sede di indagini e acquisite in dibattimento ex art. 512 bis cod. proc. pen., non erano da considerarsi indispensabili per sostenere la fondatezza dell'accusa, essendo quest'ultima risultata provata alla luce di ulteriori emergenze processuali). Il ricorrente non si confronta con la lettura integrale della motivazione della sentenza impugnata, ove si è dato conto dei decisivi contributi forniti dai testimoni escussi a dibattimento che hanno fornito specifiche conferme alle narrazioni delle persone offese (trattandosi degli esercenti le agenzie di pratiche ove l'imputato si era recato, per predisporre la documentazione per il trasferimento della vettura intestata al genitore, fornendo false notizie, e esibendo i documenti che, successivamente visionati da quei testimoni, sono stati riconosciuti come palesemente falsi). 1.2. Il secondo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato. La motivazione della sentenza indica, a sostegno del giudizio di responsabilità in ordine al contestato delitto di falso materiale nei certificati indicati dalle persone offese, un argomento logico che il ricorrente non è in grado di superare, risultando dal contenuto dei documenti falsificati che l'unico soggetto interessato a fornire i dati ivi riportati e relativi alla vettura oggetto della condotta truffaldina, era esclusivamente l'imputato, poiché quei documenti erano necessari per giustificare la richiesta del compenso per l'attività prestata. 1.3. Il terzo motivo è generico e reiterativo, poiché non tiene conto delle articolate valutazioni del compendio probatorio condotte dalla Corte territoriale che hanno messo in rilievo, attraverso tutte le fonti di prova (e non solo mediante le dichiarazioni predibattimentali delle persone offese), i dati indicativi della predisposizione degli artifici volti ad indurre in errore le vittime sull'effettività delle operazioni necessarie per formalizzare il trasferimento di proprietà del veicolo offerto in vendita. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/2/2022 Il C