CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11933/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12282/2023DE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiN umero sezionale 856/2026Numero di raccolta generale 11933/2026VINCENZO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- controricorrente -avverso la sentenza n. 4520/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 22/11/2022 R.G.N. 2352/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Roma rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] controla sentenza del Tribunale della medesima sede n. 665/2021, cheaveva rigettato le domande proposte dalla Puzzovio neiconfronti della UDC – Unione dei [OSCURATO:PERSONA] e deiDemocratici di Centro, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eDe [OSCURATO:PERSONA], volte al riconoscimento della sussistenza di unrapporto di lavoro subordinato inter partes, nel periodosettembre 2014-febbraio 2016, con inquadramento dellaricorrente come dirigente del CCNL commercio, e alla condannadei resistenti, in via solidale, al pagamento della complessivasomma di € 232.761,22 a titolo di differenze retributive, ratei dimensilità aggiuntive, ferie non godute, permessi per ex-festività, di € 104.760,33 a titolo di indennità sostitutiva delpreavviso, di € 12.068,54 a titolo di integrazione sul TFR, e di €54.902,01 a titolo di indennità supplementare.2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, premessoquanto deciso dal primo giudice, giudicava infondato il primomotivo di impugnazione, con il quale l’appellante rimproveravaal Tribunale di aver sottolineato che la Puzzovio non avesseimpugnato tempestivamente il licenziamento, laddove, invece,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12282/2023Numero sezionale 856/2026la ricorrente non aveva mai chiesto di vagliare la legittimNuimtàer od dei ral ccolta generale 11933/2026Data pubblicazione 30/04/2026recesso posto in essere dall’UDC in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].3. La Corte riteneva privo di fondamento anche il secondomotivo, a mezzo del quale l’appellante sosteneva la naturasubordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti, dalsettembre 2014 al febbraio 2016, ai sensi degli artt. 2094 e2095 c.c., alla luce delle risultanze processuali (orali edocumentali) raccolte nel giudizio di primo grado, considerando,altresì, le mansioni dirigenziali svolte dalla Puzzovio neiconfronti dell’UDC.4. Infine, la Corte giudicava assorbiti sia gli ulteriori motivid’appello della Puzzovio, riguardanti le sue rivendicazionieconomiche, retributive e risarcitorie, nonché le eccezioni didifetto di legittimazione passiva e di intervenuta decadenza exart. 1957 c.c., sollevate dagli appellati Cesa e [OSCURATO:PERSONA].5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi.6. Resistono i tre intimati con distinti controricorsi.7. Le parti contrapposte hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Nullità delgiudizio: difetto di integrazione del contraddittorio conINPS; con violazione nel corso del giudizio di primo esecondo grado dell’art. 102 Cod. Proc. Civ.; e violazionenel giudizio di secondo grado dell’art. 354, comma 1, Cod.Proc. Civ. (art. 360, n. 4, Cod. Proc. Civ.), in quanto nonNumero registro generale 12282/2023Numero sezionale 856/2026essendo stato integrato contradditorio con l’INPS – litiscNounmseoro rdti era ccolta generale 11933/2026Data pubblicazione 30/04/2026necessario ex art. 102 Cod. Proc. Civ. in ragione delle domandeformulate con il ricorso volte all’accertamento dell’omissionecontributiva e al versamento dei contributi dovuti – l’interoprocesso va annullato con rimessione degli atti al primo Giudice(Cass. civ., Sez. Lavoro, 14 maggio 2020, n. 8956, ribadita daCass. civ. Sez. Lavoro, Ordinanza, 06 novembre 2020, n.24924)”.2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 2094, 1706, 2697, secondocomma, Cod. Civ., 416, terzo comma Cod. Proc. Civ.; (art.360, n. 3, Cod. Proc. Civ.), in quanto la sentenza impugnata,nella parte in cui ha escluso la riconducibilità dell’attivitàlavorativa svolta dalla ricorrente dal settembre 2014 al febbraio2016 ad un rapporto di lavoro dirigenziale, riconducendola aduna mera collaborazione volontaria, ha violato la legge avendoimplicitamente e presuntivamente assunto la natura volontariae gratuita di detta collaborazione, violando il principio generaledi onerosità della prestazione (lavoro, mandato, collaborazione)che opera nell’ordinamento in via principale e presuntiva, senzache fosse stata fornita la prova – a carico dei convenuti – inordine alla gratuità della collaborazione/lavoro prestato dalladott.ssa Pozzuvio, in grado di superare la predetta presunzionedi onerosità”;nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e2697, secondo comma, Cod. Civ. e dell’art. 1 CCNL 31luglio 2013 CCNL dei dirigenti di aziende del terziariodella distribuzione e di servizi (art. 360, n. 3, Cod. Proc.Civ.), nella parte in cui la sentenza ha escluso la sussistenza diun rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale sullaNumero registro generale 12282/2023scorta di elementi non dirimenti rispetto alla qualifica delN umero sezionale 856/2026Numero di raccolta generale 11933/2026dirigente ignorando invece gli effettivi indici rivelatori di taleData pubblicazione 30/04/2026tipologia negoziale quale l’autonomia, il contenuto delle funzionisvolte, le responsabilità e prerogative che gli fanno capo,l’inserimento organico funzionale del dirigente nella strutturaaziendale ed il coordinamento funzionale della prestazione congli obiettivi dell’organizzazione aziendale;nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2697,secondo comma, Cod. Civ. (art. 360, n. 3, Cod. Proc. Civ.),perché la Corte di Appello non ha tenuto conto della circostanzapacifica che fino ad agosto 2014 tra le parti era intercorso unformale rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale, eche, pertanto, a fronte delle deduzioni ed allegazioni di parteidentiche modalità sino al febbraio 2016, sarebbe spettato aiconvenuti fornire la prova della novazione del rapporto di lavoro,ovvero del cambiamento del tipo negoziale in essere;nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112Cod. Proc. Civ. e dell’art. 69 D.lgs. n. 276 del 2003 (art.360, n. 3, Cod. Proc. Civ.), in quanto la Corte di Appello, dopoaver escluso la ricorrenza del dedotto rapporto di lavorosubordinato, non si è minimamente pronunciata sullaricorrenza “residuale” di un rapporto di collaborazionecoordinata e continuativa che, in mancanza di un progetto,avrebbe comunque ricondotto la fattispecie nel novero dellavoro subordinato ex art. 69 D.Lgs. n. 276 del 2003 (applicabileratione temporis).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12282/20233. Occorre muovere dall’esame del secondo motivo diN umero sezionale 856/2026Numero di raccolta generale 11933/2026ricorso, la cui inammissibilità riveste carattere assorbenteData pubblicazione 30/04/2026rispetto al primo motivo.3.1. Preliminarmente osserva il Collegio che tale motivo,come già emerge chiaramente dalla sua sintesi proposta dallastessa ricorrente (cfr. pagg. 3-4 del ricorso), assomma in séplurime censure. Queste, peraltro, nel loro successivoestesissimo sviluppo (cfr. pagg. 14-49 del ricorso), non sonoesposte con le rubriche in neretto che nella sintesi del “motivo”distinguono i molteplici profili di doglianza.Nota, inoltre, il Collegio che in complesso nelle censureraccolte in tale motivo la ricorrente denuncia esclusivamente exart. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. la violazione e, nelcontempo, la falsa applicazione di una congerie di numerosenorme di diritto (sostanziale e processuale), nonché di un’unicanorma di CCNL.4. Ebbene, nell’ultimo profilo di censura la ricorrenteaddebita alla Corte di merito un vizio di omessa pronuncia exart. 112 c.p.c. perché non si sarebbe “minimamentepronunciata, pur in presenza di specifiche allegazioni edeccezioni da parte della ricorrente, sulla ricorrenza “residuale”di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che,in mancanza di un progetto, avrebbe comunque ricondotto lafattispecie nel novero del lavoro subordinato ex art. 69, D.Lgs.n. 276 del 2003 …” (v. in extenso pagg. 48-49 del ricorso).4.1. Tale profilo di censura è inammissibile per una dupliceragione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12282/2023Numero sezionale 856/2026In primo luogo, un tale error in procedendo dovevaN uemsesroe dri era ccolta generale 11933/2026Data pubblicazione 30/04/2026fatto valere, non con il mezzo di cui al n. 3) dell’art. 360, commaprimo, c.p.c., bensì con quello di cui al n. 4), dello stessocomma, deducendo, quindi, la nullità della sentenza impugnataper tale vizio.In secondo luogo, detta censura è comunque del tuttogenerica, perché non precisa quali siano le asseritamente“specifiche allegazioni ed eccezioni da parte della ricorrente” cuisi allude, non essendo richiamato in proposito alcun atto odocumento del processo.4.2. Va da sé, perciò, che il punto di censura èinammissibile anche per la parte in cui vi si deduce la violazionee falsa applicazione dell’art. 69 d.l.gs. n. 276/2003, che lastessa ricorrente configura come un error in iudicando derivatoda quello processuale di omessa pronuncia.5. In ordine, quindi, a tutti gli altri profili di censura, essisono accomunati dall’assunto che la sentenza impugnatasarebbe “viziata ed illegittima nella parte in cui ha escluso lanatura subordinata del rapporto controverso tra le parti, dalsettembre 2014 al febbraio 2016, ai sensi degli artt. 2094 e2095 c.c., riconducendolo ad una mera collaborazionevolontaria prestata per il Partito” (così a pag. 14 del ricorso).5.1. Orbene, come già emerge dalla sintesi di parte delsecondo motivo e meglio risulta dallo svolgimento dei vari profilidi censura, la ricorrente propone una critica dell’accertamentoprobatorio operato a riguardo dalla Corte distrettuale cuicontrappone una propria completa rilettura di tutte le risultanzeprocessuali (v. pagg. 16-48 del ricorso); laddove, secondo unconsolidato indirizzo di legittimità, è inammissibile il ricorso perNumero registro generale 12282/2023cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio diN umero sezionale 856/2026Numero di raccolta generale 11933/2026violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta diData pubblicazione 30/04/2026motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito (così per tutte, ex plurimis, Cass.,sez. un., 27.12.2019, n. 34476).6. Come anticipato, l’inammissibilità del secondo motivocomporta l’assorbimento del primo motivo.7. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore dei difensori dei trecontroricorrenti, dichiaratisi anticipatari, delle spese di questogiudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenutaal versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, dichiaratoassorbito il primo motivo. Condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPAcome per legge, per ciascuno dei tre controricorrenti; e distraein favore dei difensori di questi ultimi;Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12282/2023Numero sezionale 856/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19.2Nu.m2e0ro2 d6i r.a ccolta generale 11933/2026Data pubblicazione 30/04/2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]