CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14109/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 del TRIBUNALE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, che, riqualificando il delitto di lesioni in percosse e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado del Giudice di Pace di Treviso, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di minaccia e lesioni personali; Considerato che il primo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio — con particolare riferimento alla mancata escussione del teste Oragliolo e alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa — ed in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 'ebbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione di un termine a difesa, è generico, per indeterminatezza della allegazione del fatto processuale da cui discenderebbe il vizio denunciato, e, dunque, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Considerato che il terzo motivo, in relazione alla mancata dichiarazione di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., è generico per indeterminatezza, giacchè non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere esten