CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 21292/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7906/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Moldova a Milano, Governo della Repubblica Moldova, Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e dell'Integrazione Europea della Repubblica Moldova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elett. dom.ti in Via G. Livraghi n. 1, Bologna, rappresentatie difes i da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta in [OSCURATO:PERSONA] n. 6, Bologna , rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1059/2018 pubblicata in data 07/12/2018 , n.r.g. 103/2018 , notificata in data 28/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22/06/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: tempestività del ricorso per cassazione -termine breve -prova della notifica della sentenza d'appelloa mezzo servizio postale-compiuta giacenza 1.-Avverso la sentenza indicata in epigrafe il Consolato Generale della Repubblica Moldova a Milano, il Governo della Repubblica Moldova ed il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e dell'Integrazione Europea della Repubblica Moldovahanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 2.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, con cui in via pregiudiziale ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione. 3.-Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per cassazione è inammissibile perché tardivo. In via di principio va ribadito l’orientamento di questa Corte, secondo cui in tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestivitàdell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti. E dunque, ove ilricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., mentre nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cuiricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art.325 c.p.c., sorgendo a carico delricorrente l'onere di depositare, unitamente alricorso o nei modi di cui all'art. 372 , co. 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, co. 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità delricorso. Tale conseguenza è esclusa nel cas o in cui la notificazione delricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e nel caso in cui in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o risulti comunque presente nel fascicolo d'ufficio (Cass. ord. n. 15832/2021; Cass. n. 1295/2018). Nel caso di specie i ricorrenti hanno depositato la sentenza con allegata l’istanza di notificadella controparte, non pure la relata, invece necessaria per la verifica della tempestività dell’impugnazione. Dunque, deve ritenersi che abbiano dedotto che la sentenza d’appello era stata notificata. Dall’esame del fascicolo della controricorrente risulta che quella notifica è stata eseguita a mezzo del servizio postale e, nella temporanea irreperibilità del destinatario, è stato lasciato apposito avviso, cui è seguita rituale comunicazione di avvenuto deposito presso l’ufficio postale con invito al ritiro. In via di principio questa Corte ha affermato che in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della legge n. 890/1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (Cass. ord. n. 16601/2019; Cass. ord. n. 5077/2019). Nel caso in esame la controricorrente ha depositato come doc. 2 l’originale della “cartolina avviso di ricevimento” contenente l’attestazione del deposito e della spedizione della raccomandata contenente, a sua volta, la relativa comunicazione, nonché come doc. 3 l’originale avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), da cui risulta che effettivamente il destinatario della notifica della sentenza (ossia il difensorecostituito in appello per gli odierni ricorrenti) ha ricevuto avviso di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Quindida tale data decorrono i dieci giorni per la compiuta giacenza ex art. 8 della legge n. 890/1982, sicché quella notifica deve dirsi perfezionata in data 28/12/2018. Ne consegue che il termine c.d. breve di sessanta giorni per proporre il ricorso per cassazione sarebbe scaduto in data 26/02/2019, che cadeva di martedì. Quindi il ricorso per cassazione notificato soltanto il giorno 01/03/2019 è tardivo e pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali , euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso principale a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., s