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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 05688/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitata- mentealla applicabilità della sanzione so s titu tiva ; rigetto nel resto . [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo , con sentenza emessa in data 10 aprile 2025, confermava la sentenza, emessa in data 17novembre 2022, con la quale il Giudice dell’udienza preliminare di Marsala, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannatoAntonino [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 220,00 di multa, per il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 , n. 115, in quanto, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 4282/2015 R.G.N.R., a seguito di istanza presentata in data 20febbraio 2020, aveva omesso di comunicare nei termini di legge la variazione del proprio reddito nell’anno 2019 (accertato dalla Guardia di Finanza per un importo pari ad euro 46.770,00).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito sinte- tizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentavizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fatto contestatosul piano oggettivo e sog- gettivo.

Si assume, invero, che la Corte territoriale si sarebbe limitata a sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di primo grado, in ordine alla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, atti a dimostrare la colpevolezza del ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio, omettendo di motivare in ordine alle specifiche do- glianze avanzate in sede di gravame,relative alla corretta individuazione del ter- mine entro il quale doveva essere adempiuto l’obbligo di comunicazione (da com- putarsi dalla data di presentazione dell’istanza di ammissione) ed alla conseguente valenza da attribuire, sul piano materiale e psichico, alla dichiarazione integrativa ex art. 3, comma 8-ter, d.P.R.22 luglio 1998, n. 322, trasmessa dall’imputato il 17 marzo 2022, con cui veniva rettificata la precedente dichiarazione relativa all’anno 2019, indicando un reddito inferiore, il cui importo non superava i limiti per l’ammissione al beneficio.

2.2. Con il secondo motivo si lamentavizio di motivazione e violazione di legge,per aver la Corte di appello omesso di valutare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità ex art. 20 bis cod. pen. e 53 e ss. legge24 novembre 1981, n. 689 , avanzata in sede di motivi ag- giunti e ribadita in sede di conclusioni cartolari.

Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. di questa Corte ha depositato requisitoria scritta,con cui ha concluso nei termini riportati in epigrafe.

4. Con atto,depositato in data 15 dicembre 2025, il difensore dello [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi aggiunti.

4.1. Con il primo motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di proscioglimento ex art. 131bis cod. pen.

Si osserva, al riguardo, che la Corte territoriale si sarebbe limitata, con moti- vazione inadeguata, a qualificare la condotta del ricorrente in termini di gravità, omettendo di valutare le circostanze evidenziate dalla difesa inerenti alleconcrete modalità di commissione del reato, avendo inviato la dichiarazione integrativa nel momento in cui aveva avuto contezza dell’errore commesso, alla modesta inten- sità del doloe al l’assenza di precedenti specifici.

4.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Si assume, invero, che la Corte di appello avrebbe disatteso la richiesta, omet- tendo di valutare, ancora una volta, le circostanze evidenziate dalla difesa in rela- zione alla modesta gravità del reato, alla non particolare intensità del dolo, alla assenza di precedenti specifici, già richiamate ai fini del proscioglimento ex art. 131bis cod. pen. 5.

In data 29 dicembre 2025 il difensore dello [OSCURATO:PERSONA] ha deposito memoria, con cui ha ulteriormente argomentato in ordine ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ilprimo motivo risulta fondato, là dove evidenzia le lacune giuridico -moti- vazionali della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza,sul piano oggettivo e soggettivo, del reato in disamina.

2. L'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 punisce con la reclusione e con la multa «la falsitào le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle di- chiarazioni,nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'art. 79, comma 1, lettere b), e) ed)».

A sua volta, quest'ultima disposizione prescrive che «l'istanza (di ammissione algratuito patrocinio) [...] contiene: d) l'impegno a comunicare, fino a che il pro- cesso non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giornidalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o dalla eventuale precedente comunica- zione di variazione».

Con tale dichiarazione, dunque, chi sia stato ammesso al patrocinio a spese delloStato assume l'obbligo, penalmente sanzionato, di comunicare le eventuali modifichedelle condizioni reddituali — rispetto a quelle esistenti alla data di pre- sentazione dell'istanza o dell'ultima comunicazione — che possano incidere sulla fruizione del beneficio.

Il dettato dell'art. 79, lett. d) d.P.R. n. 115del 2002 impone all'istante l'im- pegno di «comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'i- stanza o della precedente eventuale comunicazione di variazione».

2.1. Quanto al termine entro il quale quest'ultimo adempimento deve essere espletato— che è la questione centrale del presente giudizio — ritiene il collegio di condividere le argomentazioni già espresse da questa stessa Sezione nella sen- tenza n. 29383 del 26/05/2022, non mass., richiamata anche dal ricorrente, se- condo cui una corretta esegesi di tale disposto normativo, che sia rispettosa della lettera e della ratio della norma, impone di agganciare l'obbligo in esame non all'adempimento fiscale, ma alla data di presentazione dell'istanza di ammissione o della precedente comunicazione di variazione.

Milita in favore di tale interpretazione il dato letterale dell’art. 79, lett. d), cit. che fa chiaro riferimento alla data di presentazione dell’istanza o della precedente comunicazione di variazione,diversamente da quanto previsto dall’art. 79, lett. c), che stabilisce l'obbligo di accompagnare l'istanza con «una dichiarazione sostitu- tiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2002, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specificadeterminazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76»; norma, quest’ultima, che a sua volta fa riferimento al reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito «risul- tante dall'ultima dichiarazione», con ciò intendendo quella relativa ai redditi dell'anno precedente la presentazione dell'istanza.

Tale interpretazione è, inoltre, conforme all’intento del legislatoredi monito- rare, tenuto conto della natura solidaristica dell’istituto,secondo una cadenza an- nuale, non necessariamente coincidente con quella fiscale, le condizioni reddituali, al fine di revocare, se necessario, il beneficio per il superamento delle condizioni reddituali di ammissione.

L'obbligo imposto dall'art. 79, lett.d) tende, infatti, ad evitare che il soggetto non meritevole continui a godere di un beneficio che non gli spetta, obbligando chi sia ammesso a comunicare la variazione reddituale entro l'anno dalla presentazione dell'istanza, senza attendere la scadenza fiscale.

E tut- tavia, il legislatore non chiede che le variazioni reddituali vengano comunicate su- bito, perché è comunque necessario che il limite soglia vada valutato su scala annuale, con la conseguenza che colui che viene ammesso dovrà dichiarare even- tuali redditi superiori solo alla scadenza di un anno dalla domanda(in termini con- formi, Sez. 4, n. 29383 del 26/05/2022, non mass.).

2.2. Giova,ancora, precisare che l 'obbligo di comunicazione perdura sino a quando il procedimento non sia definito, così come ha ribadito la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260955- 01 , secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca del beneficio, occorre considerare esclusivamente le modifiche intervenute precedentemente alla data di definizione del procedimento).

3. In fatto, la vicenda in esame, come ricostruita dai giudici di merito, può essere così sintetizzata. [OSCURATO:PERSONA] veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento penale n. 262/19 S.I.G.E., pendente innanzi al Tribunale di Mar- sala, quale giudice dell’esecuzione, a seguito di istanza presentata in data 21feb- braio 2020, con cui dichiarava di aver percepito nell’anno 2018 un reddito com- plessivo pari ad euro 5.000,00.

Il procedimento veniva definito in data 10marzo 2021.

A seguito di un controllo dell’Agenzia delle Entrate di Marsala emergeva che il reddito complessivo dello [OSCURATO:PERSONA] nell’anno di imposta 2019 era pari ad euro 46.770,00 (di cui euro 44.807,00 risultanti dal mod. redditi P.F. inviato in data 7 agosto 2020 e la residua somma dal mod. 770 inviato il 2marzo 2020 dal sostituto di imposta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) per cui il Tribunale di Marsala, con provve- dimento emesso in data 24 giugno 2021, revocava il decreto di ammissione al beneficio.

3.1. Nel confermare la pronuncia di colpevolezza del ricorrente, la Corte ter- ritoriale, al pari del giudice di primo grado, riteneva integrata la fattispecie in con- testazione, sul presupposto che l’obbligo di comunicazione era sorto dal 30 no- vembre 2020, data in cui scadeva il termine per la presentazione della dichiara- zione dei redditi prodotti nell’anno di imposta 2019, quando il procedimento era ancora pendente. 3.2.Ciò precisato, risulta evidente l’errore di lettura normativa commesso dai giudici di merito e la conseguente carenza della motivazione fondata, esclusiva- mente, su un erroneo presupposto.

3.3. Secondo la corretta interpretazione dell’art. 79, lett. d), d.P.R. 115/2002, sopra indicata, l’obbligo di comunicazione in capo all’imputato (del tutto sganciato dall’adempimento fiscale) scadeva,infatti, il 20 marzo 2021 , dopo la definizione del procedimento, con conseguente disarticolazione del ragionamento posto dalla Corte alla base della pronuncia di condanna.

4. La sentenza impugnata deve essere,pertanto, annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio, alla stregua dei prin- cipi sopra affermati.

L’accoglimento del primo motivo assorbe le re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitata- mentealla applicabilità della sanzione so s titu tiva ; rigetto nel resto . [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo , con sentenza emessa in data 10 aprile 2025, confermava la sentenza, emessa in data 17novembre 2022, con la quale il Giudice dell’udienza preliminare di Marsala, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannatoAntonino [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 220,00 di multa, per il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 , n. 115, in quanto, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 4282/2015 R.G.N.R., a seguito di istanza presentata in data 20febbraio 2020, aveva omesso di comunicare nei termini di legge la variazione del proprio reddito nell’anno 2019 (accertato dalla Guardia di Finanza per un importo pari ad euro 46.770,00). 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito sinte- tizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentavizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fatto contestatosul piano oggettivo e sog- gettivo. Si assume, invero, che la Corte territoriale si sarebbe limitata a sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di primo grado, in ordine alla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, atti a dimostrare la colpevolezza del ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio, omettendo di motivare in ordine alle specifiche do- glianze avanzate in sede di gravame,relative alla corretta individuazione del ter- mine entro il quale doveva essere adempiuto l’obbligo di comunicazione (da com- putarsi dalla data di presentazione dell’istanza di ammissione) ed alla conseguente valenza da attribuire, sul piano materiale e psichico, alla dichiarazione integrativa ex art. 3, comma 8-ter, d.P.R.22 luglio 1998, n. 322, trasmessa dall’imputato il 17 marzo 2022, con cui veniva rettificata la precedente dichiarazione relativa all’anno 2019, indicando un reddito inferiore, il cui importo non superava i limiti per l’ammissione al beneficio. 2.2. Con il secondo motivo si lamentavizio di motivazione e violazione di legge,per aver la Corte di appello omesso di valutare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità ex art. 20 bis cod. pen. e 53 e ss. legge24 novembre 1981, n. 689 , avanzata in sede di motivi ag- giunti e ribadita in sede di conclusioni cartolari. Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. di questa Corte ha depositato requisitoria scritta,con cui ha concluso nei termini riportati in epigrafe. 4. Con atto,depositato in data 15 dicembre 2025, il difensore dello [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi aggiunti. 4.1. Con il primo motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di proscioglimento ex art. 131bis cod. pen. Si osserva, al riguardo, che la Corte territoriale si sarebbe limitata, con moti- vazione inadeguata, a qualificare la condotta del ricorrente in termini di gravità, omettendo di valutare le circostanze evidenziate dalla difesa inerenti alleconcrete modalità di commissione del reato, avendo inviato la dichiarazione integrativa nel momento in cui aveva avuto contezza dell’errore commesso, alla modesta inten- sità del doloe al l’assenza di precedenti specifici. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si assume, invero, che la Corte di appello avrebbe disatteso la richiesta, omet- tendo di valutare, ancora una volta, le circostanze evidenziate dalla difesa in rela- zione alla modesta gravità del reato, alla non particolare intensità del dolo, alla assenza di precedenti specifici, già richiamate ai fini del proscioglimento ex art. 131bis cod. pen. 5. In data 29 dicembre 2025 il difensore dello [OSCURATO:PERSONA] ha deposito memoria, con cui ha ulteriormente argomentato in ordine ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ilprimo motivo risulta fondato, là dove evidenzia le lacune giuridico -moti- vazionali della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza,sul piano oggettivo e soggettivo, del reato in disamina. 2. L'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 punisce con la reclusione e con la multa «la falsitào le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle di- chiarazioni,nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'art. 79, comma 1, lettere b), e) ed)». A sua volta, quest'ultima disposizione prescrive che «l'istanza (di ammissione algratuito patrocinio) [...] contiene: d) l'impegno a comunicare, fino a che il pro- cesso non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giornidalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o dalla eventuale precedente comunica- zione di variazione». Con tale dichiarazione, dunque, chi sia stato ammesso al patrocinio a spese delloStato assume l'obbligo, penalmente sanzionato, di comunicare le eventuali modifichedelle condizioni reddituali — rispetto a quelle esistenti alla data di pre- sentazione dell'istanza o dell'ultima comunicazione — che possano incidere sulla fruizione del beneficio. Il dettato dell'art. 79, lett. d) d.P.R. n. 115del 2002 impone all'istante l'im- pegno di «comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'i- stanza o della precedente eventuale comunicazione di variazione». 2.1. Quanto al termine entro il quale quest'ultimo adempimento deve essere espletato— che è la questione centrale del presente giudizio — ritiene il collegio di condividere le argomentazioni già espresse da questa stessa Sezione nella sen- tenza n. 29383 del 26/05/2022, non mass., richiamata anche dal ricorrente, se- condo cui una corretta esegesi di tale disposto normativo, che sia rispettosa della lettera e della ratio della norma, impone di agganciare l'obbligo in esame non all'adempimento fiscale, ma alla data di presentazione dell'istanza di ammissione o della precedente comunicazione di variazione. Milita in favore di tale interpretazione il dato letterale dell’art. 79, lett. d), cit. che fa chiaro riferimento alla data di presentazione dell’istanza o della precedente comunicazione di variazione,diversamente da quanto previsto dall’art. 79, lett. c), che stabilisce l'obbligo di accompagnare l'istanza con «una dichiarazione sostitu- tiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2002, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specificadeterminazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76»; norma, quest’ultima, che a sua volta fa riferimento al reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito «risul- tante dall'ultima dichiarazione», con ciò intendendo quella relativa ai redditi dell'anno precedente la presentazione dell'istanza. Tale interpretazione è, inoltre, conforme all’intento del legislatoredi monito- rare, tenuto conto della natura solidaristica dell’istituto,secondo una cadenza an- nuale, non necessariamente coincidente con quella fiscale, le condizioni reddituali, al fine di revocare, se necessario, il beneficio per il superamento delle condizioni reddituali di ammissione. L'obbligo imposto dall'art. 79, lett.d) tende, infatti, ad evitare che il soggetto non meritevole continui a godere di un beneficio che non gli spetta, obbligando chi sia ammesso a comunicare la variazione reddituale entro l'anno dalla presentazione dell'istanza, senza attendere la scadenza fiscale. E tut- tavia, il legislatore non chiede che le variazioni reddituali vengano comunicate su- bito, perché è comunque necessario che il limite soglia vada valutato su scala annuale, con la conseguenza che colui che viene ammesso dovrà dichiarare even- tuali redditi superiori solo alla scadenza di un anno dalla domanda(in termini con- formi, Sez. 4, n. 29383 del 26/05/2022, non mass.). 2.2. Giova,ancora, precisare che l 'obbligo di comunicazione perdura sino a quando il procedimento non sia definito, così come ha ribadito la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260955- 01 , secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca del beneficio, occorre considerare esclusivamente le modifiche intervenute precedentemente alla data di definizione del procedimento). 3. In fatto, la vicenda in esame, come ricostruita dai giudici di merito, può essere così sintetizzata. [OSCURATO:PERSONA] veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento penale n. 262/19 S.I.G.E., pendente innanzi al Tribunale di Mar- sala, quale giudice dell’esecuzione, a seguito di istanza presentata in data 21feb- braio 2020, con cui dichiarava di aver percepito nell’anno 2018 un reddito com- plessivo pari ad euro 5.000,00. Il procedimento veniva definito in data 10marzo 2021. A seguito di un controllo dell’Agenzia delle Entrate di Marsala emergeva che il reddito complessivo dello [OSCURATO:PERSONA] nell’anno di imposta 2019 era pari ad euro 46.770,00 (di cui euro 44.807,00 risultanti dal mod. redditi P.F. inviato in data 7 agosto 2020 e la residua somma dal mod. 770 inviato il 2marzo 2020 dal sostituto di imposta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) per cui il Tribunale di Marsala, con provve- dimento emesso in data 24 giugno 2021, revocava il decreto di ammissione al beneficio. 3.1. Nel confermare la pronuncia di colpevolezza del ricorrente, la Corte ter- ritoriale, al pari del giudice di primo grado, riteneva integrata la fattispecie in con- testazione, sul presupposto che l’obbligo di comunicazione era sorto dal 30 no- vembre 2020, data in cui scadeva il termine per la presentazione della dichiara- zione dei redditi prodotti nell’anno di imposta 2019, quando il procedimento era ancora pendente. 3.2.Ciò precisato, risulta evidente l’errore di lettura normativa commesso dai giudici di merito e la conseguente carenza della motivazione fondata, esclusiva- mente, su un erroneo presupposto. 3.3. Secondo la corretta interpretazione dell’art. 79, lett. d), d.P.R. 115/2002, sopra indicata, l’obbligo di comunicazione in capo all’imputato (del tutto sganciato dall’adempimento fiscale) scadeva,infatti, il 20 marzo 2021 , dopo la definizione del procedimento, con conseguente disarticolazione del ragionamento posto dalla Corte alla base della pronuncia di condanna. 4. La sentenza impugnata deve essere,pertanto, annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio, alla stregua dei prin- cipi sopra affermati. L’accoglimento del primo motivo assorbe le re
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