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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04073/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -- che la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata ha rideterminato il trattamento sanzionatorio degli appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. in ordine ai reati allo stesso contestati, concernenti la violazione della disciplina sugli stupefacenti -- che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, lamentando il Pengue il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e la [OSCURATO:PERSONA] ed il Cotena la erronea qualificazione del fatto, che avrebbe dovuto essere inquadrato nella meno grave fattispecie di cui all'art. 73, comma V d.P.R. 309\90 -- che la pena risulta determinata, secondo quanto specificato in sentenza, sulla base della concorde richiesta delle parti le quali avevano peraltro rinunciato anche, come espressamente indicato in sentenza, alle richieste di riqualificare la condotta nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma V d.P.R. 309\90; -- che quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17/12/2021 Il Consigliere e nsore i Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] T A3- A IN C,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -- che la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata ha rideterminato il trattamento sanzionatorio degli appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. in ordine ai reati allo stesso contestati, concernenti la violazione della disciplina sugli stupefacenti -- che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, lamentando il Pengue il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e la [OSCURATO:PERSONA] ed il Cotena la erronea qualificazione del fatto, che avrebbe dovuto essere inquadrato nella meno grave fattispecie di cui all'art. 73, comma V d.P.R. 309\90 -- che la pena risulta determinata, secondo quanto specificato in sentenza, sulla base della concorde richiesta delle parti le quali avevano peraltro rinunciato anche, come espressamente indicato in sentenza, alle richieste di riqualificare la condotta nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma V d.P.R. 309\90; -- che quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17/12/2021 Il Consigliere e nsore i Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] T A3- A IN C,
Sentenza Cassazione n. 04073/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris