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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 ottobre 2021

Cassazione n. 30062/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14 gennaio 2022 il Tribunale per il riesame di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicatagli con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 18 ottobre 2021, nella ritenuta indiziaria integrazione di alcune ipotesi delittuose di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 31), commesse tra il 13 maggio ed il 28 giugno 2018.

1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, accolto l'istanza con cui la difesa del Giustiniani aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata in applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza 3 novembre 2005, n. 408, e cioè della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare al momento di esecuzione di un precedente provvedimento, nello specifico avendo ravvisato la presenza di un'ordinanza applicativa di un'identica misura custodiale, per lo stesso titolo di reato, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 21 novembre 2019 - a seguito di applicazione di un precedente fermo del 15 novembre 2019 -.

Ed infatti, il Tribunale del riesame ha ritenuto che le ordinanze del 18 ottobre 2021 e del 21 novembre 2019 - pur emesse in relazione a procedimenti diversi e per fatti tra loro non connessi - si connotino per essere state originate da una medesima nota investigativa riepilogativa dei Carabinieri, depositata presso la locale Procura della Repubblica in data 15 maggio 2019.

Da essa era, poi, scaturita la proposizione in data 21 ottobre 2019 della richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare (poi accolta dal G.I.P. con ordinanza del 18 ottobre 2021), in un momento antecedente, quindi, rispetto all'esecuzione dell'altra ordinanza - avvenuta il 21 novembre 2019, a seguito di fermo del 15 novembre 2019 -.

Ciò ha legittimato la retrodatazione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 18 ottobre 2021 alla data del 21 novembre 2019, con conseguente intervenuta decorrenza del termine di fase e perdita di efficacia della misura.

2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.I giudici del riesame avrebbero, infatti, irrazionalmente accolto la richiesta difensiva in ragione di una non corretta interpretazione della norma dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

Le due ordinanze cautelari - nella cui ricorrenza il Tribunale del riesame ha disposto la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare - non sarebbero state emesse per un medesimo fatto e non riguarderebbero reati avvinti da connessione qualificata.

Al momento dell'applicazione della prima misura non vi sarebbe stato un quadro indiziario legittimante l'adozione della custodia cautelare anche per i fatti successivamente contestati con la seconda ordinanza. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non sarebbe stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti contestati con la prima ordinanza anteriormente all'adozione del secondo provvedimento custodiale.

I due procedimenti penali sarebbero scaturiti da una differente attività di indagine e la nota conclusiva della polizia giudiziaria, redatta in data 15 maggio 2019, sarebbe stata di complessità e ponderosità tale da non consentire alla Procura della Repubblica di poterne avere un'immediata e compiuta cognizione.

Allorché era stata disposta l'applicazione della prima ordinanza, pertanto, non vi era alcuna logica possibilità, da parte del P.M., di avere la cognizione delle risultanze investigative emerse a carico dell'indagato nel differente procedimento.

Al momento dell'emissione del primo provvedimento custodiale, cioè, non vi sarebbe stata la possibilità di desumere gli elementi necessari a consentire l'emanazione anche della seconda ordinanza cautelare, con ciò che ne consegue in termini di impossibilità di applicazione dell'istituto della retrodatazione.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. Con la disposizione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. il legislatore ha disciplinato il cosiddetto istituto della "contestazione a catena", codificando la regula iuris, derivata dall'elaborazione giurisprudenziale formatasi già sotto la vigenza del precedente codice di rito, con la quale si era inteso limitare un'eccessiva diluizione nel tempo della "carcerazione provvisoria", attuata emettendo nei confronti della stessa persona, in momenti diversi, più provvedimenti coercitivi concernenti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero riguardanti fatti di reato diversi tra loro ma comunque connessi.

Nella formulazione attuale, il comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen. prevede, in modo espresso, che «se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave.

La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma».

La portata applicativa della norma è stata, poi, significativamente ampliata dalle sentenze della Corte costituzionale n. 408 del 3 novembre 2005, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui «non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza», e n. 233 del 22 luglio 2011, che ne ha, del pari, dichiarato l'illegittimità nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - «non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura».

Nella cornice normativa così tratteggiata è, pertanto, ravvisabile la ricorrenza di tre diverse situazioni, ben distinte tra loro, in cui può trovare applicazione l'istituto della "contestazione a catena".

2.1. In primo luogo, può verificarsi l'ipotesi in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologia (casi di connessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio.

In queste circostanze trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per cui, senza dubbio di sorta, la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima opera automaticamente, e dunque, per come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, «indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure.

Detta automatica retrodatazione della decorrenza dei termini risponde, infatti, all'esigenza "di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabiliti dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così Corte cost., n. 89 del 1996) e si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale» (così, espressamente, Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, 235911-01);

2.2. La seconda situazione è una variante della prima, presupponendo, comunque, che sia stata accertata l'esistenza, tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate, ma è caratterizzata dall'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo.

Tale ipotesi presuppone, ovviamente, che le due o più ordinanze sìano state emesse in distinti procedimenti, ma è irrilevante che gli stessi siano "gemmazione" di un unico procedimento, nel senso di essere la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini.

In siffatta situazione si applica la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per cui la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano già desumibili dagli atti prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza.

2.3. La terza situazione di operatività dell'istituto della "concatenazione a catena" è, infine, quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione non qualificata - e cioè diversa da quelle, sopra considerate, del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologico -.

Tale ipotesi, per come precedentemente osservato, è stata inserita nel campo applicativo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. dalla citata sentenza "manipolativa" della Corte costituzionale n. 408 del 2005.

Alla stregua di quanto ivi chiarito, ne consegue che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze.

Il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, glì elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi come "elementi idonei e sufficienti" per adottare il provvedimento cronologicamente posteriore.

Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (cfr., in questi termini: Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, deo. 2007, Librato, 235909-01; ma cfr. anche, in ordine a tale aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895-01; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099-01).

In questa ipotesi - così come nel caso delle due indicate in precedenza - è, comunque, necessario, perché si possa parlare di "contestazione a catena" e perché possa eventualmente trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, che i delitti oggetto dell'ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (in questo senso cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511-01).

3. Orbene, in tal maniera rappresentati i parametri ermeneutici alla cui stregua verificare la corretta operatività dell'istituto previsto dal comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., il Collegio rileva come di essi abbia fatto buon governo il Tribunale del riesame, correttamente riconoscendo la possibilità di applicazione della "contestazione a catena" nel caso di specie, stante la compiuta verificazione in fatto della terza ipotesi sopra descritta.

Alla stregua di quanto diffusamente evidenziato, infatti, risulta in concreto accertato che: il Giustiniani era stato destinatario di due ordinanze applicative della misura cautelare della custodia in carcere (rispettivamente emesse in data 18 ottobre 2021 e 21 novembre 2019), in riferimento a due diversi procedimenti penali pendenti davanti alla stessa autorità giudiziaria (G.I.P. del Tribunale di Palermo), per il medesimo titolo di reato (art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990), ma per fatti privi di connessione qualificata tra loro; la misura emessa con ordinanza del 18 ottobre 2021 era stata applicata in accoglimento di una richiesta del P.M. datata 21 ottobre 2019, perciò antecedente al momento di esecuzione dell'altra ordinanza, avvenuta il 21 novembre 2019 (a seguito di fermo del 15 novembre 2019); entrambe le ordinanze, sia del 18 ottobre 2021 che del 21 novembre 2019, avevano tratto origine da una medesima nota investigativa riepilogativa dei Carabinieri, depositata presso la locale Procura della Repubblica in data 15 maggio 2019.

Appare evidente, allora, come, alla stregua di quanto congruamente e logicamente esplicato dai giudici del riesame, risultino fattualmente sussistenti i presupposti per la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare al momento di esecuzione del precedente provvedimento applicativo di misura, in ossequio all'accezione ermeneutica considerata nella terza ipotesi in precedenza indicata.

Ed infatti, in ragione dei dati fattuali evidenziati, risulta comprovato che: tra le fattispecie oggetto dei due provvedimenti cautelari non è configurabile alcuna forma di connessione qualificata; le due ordinanze, pur afferenti a procedimenti penali distinti, sono pendenti dinanzi alla stessa autorità giudiziaria - legittimando, quindi, la possibilità che la separazione tra essi sia stata il frutto di una scelta operata da parte del pubblico ministero -; i delitti oggetto dell'ordinanza cautelare cronologicamente posteriore sono stati commessi in data anteriore rispetto a quella di emissione dell'ordinanza cautelare cronologicamente anteriore; al momento dell'emissione della prima ordinanza ricorrevano elementi idonei e sufficienti a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza.

Per come adeguatamente e logicamente chiarito dal Tribunale del riesame, infatti, gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già noti al P.M., o, comunque, erano da lui facilmente desumibili dalla lettura di atti di cui già aveva la disponibilità al momento dell'emissione della precedente ordinanza, «atteso che la richiesta del P.M. di emissione dell'ordinanza di custodia cautelare nel presente procedimento risulta basata sulla medesima nota investigativa riepilogativa dei Carabinieri depositata presso la Procura della Repubblica in data 15.5.2019 e che, soprattutto, tale richiesta, presentata in data 21.10.2019, ha data antecedente rispetto alla esecuzione della prima ordinanza di custodia cautelare nei confronti del Giustiniani, emessa in data 21.11.2019 dopo il provvedimento di fermo del 15.11.2019».

4. La logicità e correttezza giuridica delle superiori argomentazioni, del tutto avulse dall'eccepi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 gennaio 2022 il Tribunale per il riesame di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicatagli con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 18 ottobre 2021, nella ritenuta indiziaria integrazione di alcune ipotesi delittuose di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 31), commesse tra il 13 maggio ed il 28 giugno 2018. 1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, accolto l'istanza con cui la difesa del Giustiniani aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata in applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza 3 novembre 2005, n. 408, e cioè della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare al momento di esecuzione di un precedente provvedimento, nello specifico avendo ravvisato la presenza di un'ordinanza applicativa di un'identica misura custodiale, per lo stesso titolo di reato, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 21 novembre 2019 - a seguito di applicazione di un precedente fermo del 15 novembre 2019 -. Ed infatti, il Tribunale del riesame ha ritenuto che le ordinanze del 18 ottobre 2021 e del 21 novembre 2019 - pur emesse in relazione a procedimenti diversi e per fatti tra loro non connessi - si connotino per essere state originate da una medesima nota investigativa riepilogativa dei Carabinieri, depositata presso la locale Procura della Repubblica in data 15 maggio 2019. Da essa era, poi, scaturita la proposizione in data 21 ottobre 2019 della richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare (poi accolta dal G.I.P. con ordinanza del 18 ottobre 2021), in un momento antecedente, quindi, rispetto all'esecuzione dell'altra ordinanza - avvenuta il 21 novembre 2019, a seguito di fermo del 15 novembre 2019 -. Ciò ha legittimato la retrodatazione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 18 ottobre 2021 alla data del 21 novembre 2019, con conseguente intervenuta decorrenza del termine di fase e perdita di efficacia della misura. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.I giudici del riesame avrebbero, infatti, irrazionalmente accolto la richiesta difensiva in ragione di una non corretta interpretazione della norma dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Le due ordinanze cautelari - nella cui ricorrenza il Tribunale del riesame ha disposto la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare - non sarebbero state emesse per un medesimo fatto e non riguarderebbero reati avvinti da connessione qualificata. Al momento dell'applicazione della prima misura non vi sarebbe stato un quadro indiziario legittimante l'adozione della custodia cautelare anche per i fatti successivamente contestati con la seconda ordinanza. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non sarebbe stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti contestati con la prima ordinanza anteriormente all'adozione del secondo provvedimento custodiale. I due procedimenti penali sarebbero scaturiti da una differente attività di indagine e la nota conclusiva della polizia giudiziaria, redatta in data 15 maggio 2019, sarebbe stata di complessità e ponderosità tale da non consentire alla Procura della Repubblica di poterne avere un'immediata e compiuta cognizione. Allorché era stata disposta l'applicazione della prima ordinanza, pertanto, non vi era alcuna logica possibilità, da parte del P.M., di avere la cognizione delle risultanze investigative emerse a carico dell'indagato nel differente procedimento. Al momento dell'emissione del primo provvedimento custodiale, cioè, non vi sarebbe stata la possibilità di desumere gli elementi necessari a consentire l'emanazione anche della seconda ordinanza cautelare, con ciò che ne consegue in termini di impossibilità di applicazione dell'istituto della retrodatazione. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Con la disposizione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. il legislatore ha disciplinato il cosiddetto istituto della "contestazione a catena", codificando la regula iuris, derivata dall'elaborazione giurisprudenziale formatasi già sotto la vigenza del precedente codice di rito, con la quale si era inteso limitare un'eccessiva diluizione nel tempo della "carcerazione provvisoria", attuata emettendo nei confronti della stessa persona, in momenti diversi, più provvedimenti coercitivi concernenti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero riguardanti fatti di reato diversi tra loro ma comunque connessi. Nella formulazione attuale, il comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen. prevede, in modo espresso, che «se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma». La portata applicativa della norma è stata, poi, significativamente ampliata dalle sentenze della Corte costituzionale n. 408 del 3 novembre 2005, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui «non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza», e n. 233 del 22 luglio 2011, che ne ha, del pari, dichiarato l'illegittimità nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - «non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura». Nella cornice normativa così tratteggiata è, pertanto, ravvisabile la ricorrenza di tre diverse situazioni, ben distinte tra loro, in cui può trovare applicazione l'istituto della "contestazione a catena". 2.1. In primo luogo, può verificarsi l'ipotesi in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologia (casi di connessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In queste circostanze trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per cui, senza dubbio di sorta, la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima opera automaticamente, e dunque, per come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, «indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure. Detta automatica retrodatazione della decorrenza dei termini risponde, infatti, all'esigenza "di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabiliti dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così Corte cost., n. 89 del 1996) e si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale» (così, espressamente, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, 235911-01); 2.2. La seconda situazione è una variante della prima, presupponendo, comunque, che sia stata accertata l'esistenza, tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate, ma è caratterizzata dall'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo. Tale ipotesi presuppone, ovviamente, che le due o più ordinanze sìano state emesse in distinti procedimenti, ma è irrilevante che gli stessi siano "gemmazione" di un unico procedimento, nel senso di essere la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. In siffatta situazione si applica la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per cui la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano già desumibili dagli atti prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. 2.3. La terza situazione di operatività dell'istituto della "concatenazione a catena" è, infine, quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione non qualificata - e cioè diversa da quelle, sopra considerate, del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologico -. Tale ipotesi, per come precedentemente osservato, è stata inserita nel campo applicativo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. dalla citata sentenza "manipolativa" della Corte costituzionale n. 408 del 2005. Alla stregua di quanto ivi chiarito, ne consegue che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze. Il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, glì elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi come "elementi idonei e sufficienti" per adottare il provvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (cfr., in questi termini: Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, deo. 2007, Librato, 235909-01; ma cfr. anche, in ordine a tale aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895-01; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099-01). In questa ipotesi - così come nel caso delle due indicate in precedenza - è, comunque, necessario, perché si possa parlare di "contestazione a catena" e perché possa eventualmente trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, che i delitti oggetto dell'ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (in questo senso cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511-01). 3. Orbene, in tal maniera rappresentati i parametri ermeneutici alla cui stregua verificare la corretta operatività dell'istituto previsto dal comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., il Collegio rileva come di essi abbia fatto buon governo il Tribunale del riesame, correttamente riconoscendo la possibilità di applicazione della "contestazione a catena" nel caso di specie, stante la compiuta verificazione in fatto della terza ipotesi sopra descritta. Alla stregua di quanto diffusamente evidenziato, infatti, risulta in concreto accertato che: il Giustiniani era stato destinatario di due ordinanze applicative della misura cautelare della custodia in carcere (rispettivamente emesse in data 18 ottobre 2021 e 21 novembre 2019), in riferimento a due diversi procedimenti penali pendenti davanti alla stessa autorità giudiziaria (G.I.P. del Tribunale di Palermo), per il medesimo titolo di reato (art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990), ma per fatti privi di connessione qualificata tra loro; la misura emessa con ordinanza del 18 ottobre 2021 era stata applicata in accoglimento di una richiesta del P.M. datata 21 ottobre 2019, perciò antecedente al momento di esecuzione dell'altra ordinanza, avvenuta il 21 novembre 2019 (a seguito di fermo del 15 novembre 2019); entrambe le ordinanze, sia del 18 ottobre 2021 che del 21 novembre 2019, avevano tratto origine da una medesima nota investigativa riepilogativa dei Carabinieri, depositata presso la locale Procura della Repubblica in data 15 maggio 2019. Appare evidente, allora, come, alla stregua di quanto congruamente e logicamente esplicato dai giudici del riesame, risultino fattualmente sussistenti i presupposti per la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare al momento di esecuzione del precedente provvedimento applicativo di misura, in ossequio all'accezione ermeneutica considerata nella terza ipotesi in precedenza indicata. Ed infatti, in ragione dei dati fattuali evidenziati, risulta comprovato che: tra le fattispecie oggetto dei due provvedimenti cautelari non è configurabile alcuna forma di connessione qualificata; le due ordinanze, pur afferenti a procedimenti penali distinti, sono pendenti dinanzi alla stessa autorità giudiziaria - legittimando, quindi, la possibilità che la separazione tra essi sia stata il frutto di una scelta operata da parte del pubblico ministero -; i delitti oggetto dell'ordinanza cautelare cronologicamente posteriore sono stati commessi in data anteriore rispetto a quella di emissione dell'ordinanza cautelare cronologicamente anteriore; al momento dell'emissione della prima ordinanza ricorrevano elementi idonei e sufficienti a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza. Per come adeguatamente e logicamente chiarito dal Tribunale del riesame, infatti, gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già noti al P.M., o, comunque, erano da lui facilmente desumibili dalla lettura di atti di cui già aveva la disponibilità al momento dell'emissione della precedente ordinanza, «atteso che la richiesta del P.M. di emissione dell'ordinanza di custodia cautelare nel presente procedimento risulta basata sulla medesima nota investigativa riepilogativa dei Carabinieri depositata presso la Procura della Repubblica in data 15.5.2019 e che, soprattutto, tale richiesta, presentata in data 21.10.2019, ha data antecedente rispetto alla esecuzione della prima ordinanza di custodia cautelare nei confronti del Giustiniani, emessa in data 21.11.2019 dopo il provvedimento di fermo del 15.11.2019». 4. La logicità e correttezza giuridica delle superiori argomentazioni, del tutto avulse dall'eccepi
Sentenza Cassazione n. 30062/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris