CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2023
Cassazione n. 36781/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] l. Premesso che con sentenza del 14/11/2023 la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa il17/2/2022 dal Tribunale di Urbino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando alla sentenza di aver confermato la condanna senza che risultasse la previa istituzione della documentazione contabile, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la censura proposta non aveva costituito motivo di gravame, e dunque sulla stessa non si è pronunciato il Giudice di appello. Come riportato nella sentenza impugnata, non contestato nel ricorso e riscontrato da questa Corte, il Duranti aveva, per un verso, chiesto l'assoluzione sul presupposto che l'Agenzia delle Dogane non fosse riuscita a notificare all'imputato la richiesta di esibizione della documentazione (che, peraltro, avrebbe potuto essere viziata o non veritiera), e, per altro verso, censurato l'applicazione della confisca. Nessun riferimento, pertanto, al tema dell'effettiva istituzione delle scritture contabili. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1