CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 48599/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Avezzano (Aq) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 782/22 della Corte di appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche; lette le conclusioni scritte depositate per il ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ordine al reato di cui all'att. 337 cod. pen., rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione, previa disapplicazione della contestata recidiva. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con un primo motivo deduce vizi di legge e di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre con il secondo si duole di un vizio motivazionale riguardante la mancata concessione dello invocato beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. Con riferimento al dedotto vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deve osservarsi che benché sintetica, la motivazione posta dalla Corte di merito a sostegno del diniego appare presente e congrua. Infatti i giudici di appello non solo hanno dato conto dell'insussistenza di ragioni atte a giustificarle - del resto dallo stesso imputato non indicate nell'atto di gravame se non mediante l'improprio riferimento alla particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pag. 8) — ma hanno rilevato che il trattamento sanzionatorio non era suscettibile di ulteriori mitigazioni, essendo la pena stata determinata in misura lievemente superiore al minimo edittale (nove mesi anziché sei di reclusione) nonostante i precedenti penali, ancorché non specifici, da cui l'imputato era gravato (v. pag. 4 sent.). Quanto al beneficio della sospensione condizionale, va rilevato che la sentenza di primo grado dedica ampia parte della motivazione ai precedenti penali dell'imputato, dando conto che essi risultano ostativi al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. per avere dato anzi luogo alla contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Con motivazione del pari sintetica i giudici di appello hanno, infatti, escluso l'incidenza della contestata recidiva, in ragione della ritenuta occasionalità del fatto e della relativa gravità della condotta, ma ciò non comporta in automatico che venga meno l'effetto preclusivo di quei precedenti alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, che il ricorrente si limita ad invocare nonostante l'avvenuta fruizione in precedente giudizio, tacendo oltre tutto delle condanne medio tempore riportate (pag. 5-6 ricorso). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 2 novembre 2022 I