CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42560/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da 1. D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 23/09/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 19/01/2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA]Alberto e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannata per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, rispettivamente, ad anni uno e mesi tre di reclusione ed anni uno di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso tale sentenza gli imputati, tramite il proprio difensore di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso congiunto per cassazione, lamentando, con il primY'erronea applicazione della legge (art. 192 cod. proc. pen.) per aver la Corte territoriale erroneamente confermato il giudizio di responsabilità a fronte di elementi probatori che non comprovassero, oltre ogni ragionevole dubbio, la loro responsabilità, fondandosi su elementi meramente congetturali forniti dalla P.G. procedente (la asserita natura di società cartiere di quelle in imputazione, senza che fosse effettuata alcuna indagine in Slovacchia); mentre, con il secondo motivo l'illogicità della motivazione, che manca di un percorso argomentativo logico. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. La motivazione della Corte territoriale risulta congrua e logicamente argomentata nel confermare il giudizio di penale responsabilità dei ricorrenti. Quanto al primo motivo, in particolare, il giudice di seconde cure ha utilizzato, a conferma del giudizio di responsabilità, oltre al processo verbale di constatazione, le risultanze documentali delle banche estere, la parziale tracciabilità delle targhe dei veicoli utilizzati, l'assenza di fatture di vendita, i rapporti di parentela tra gli imputati e le compagini societarie e/o amministrative precedenti, tutti elementi che hanno coerentemente e logicamente portato il giudice di merito al giudizio di conferma della sussistenza del fatto contestato. Con tale motivazione, che appare ampia, congrua e non manifestamente illogica o contraddittoria, il ricorrente non si confronta affatto, risultando così il ricorso inammissibile per genericità. Quanto al secondo motivo, 4 ricorrenti lamentAiizio di motivazione ma non _ „1 indica' in alcun modo in cosa tale vizio consisterebbe, di fatto non coltivando la censura proposta, che risulta parimenti inammissibile per genericità. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,