CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 13964/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCE. dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si denuncia la mancata assoluzione dell'imputato per difetto di imputabilità ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen., risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito, che ha rilevato come - in base alle perizie mediche prodotte dalla stessa difesa - fosse stata accertata la semi-infermità in relazione al periodo in contestazione, purtuttavia inidonea ad escludere del tutto la capacità di intendere e di volere del ricorrente; Considerato che il secondo motivo, afferente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta parimenti riproduttivo di un profilo di censura già vagliato e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello valorizzato - con motivazione sufficiente e non illogica - l'assenza di elementi positivamente valutabili, quali la resipiscenza o il risarcimento del danno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il Consigliere e nsore [OSCURATO:PERSONA] Ji4cVii [OSCURATO:PERSONA] 1) E [OSCURATO:PERSONA] Ti CAticy _Lin