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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 aprile 2022

Cassazione n. 30933/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del patrocinio del proprio difensore, ricorre avverso l'ordinanza emessa ex art. 310 cod. proc. pen. in datai 19 aprile 2022 dal Tribunale del riesame di Bologna che, con riferimento ai delitti di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish) ex art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90 e di illegittima detenzione di un revolver calibro 38, ex artt. 2 e 7

I. n. 895/67, ha confermato l'ordinanza del 10 marzo 2022 della Corte di appello di Bologna che aveva aggravato ex art. 276, comma 1, cod. proc. pen. la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere per violazione delle prescrizioni.

2. Con un unico motivo il ricorrente deduce vizi cumulativi di motivazione nella parte in cui tale ordinanza ritiene legittima l'applicazione nei suoi confronti della più gravosa misura della custodia cautelare in carcere fondandola su ipotesi astratte che configurerebbero violazioni imposte al Bengasi.

Il Tribunale avrebbe omesso di considerare l'assoluzione del Bengasi in ordine al reato di cui al capo C - relativo alla illegittima detenzione dell'arma - e l'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità per il reato in materia di stupefacenti, circostanze che avrebbero imposto di considerare attenuate le esigenze cautelari.

Allo stesso modo, erronea risulterebbe la parte della decisione che afferma che il Bengasi aveva violato "con costanza" la prescrizione di non comunicare, tenuto conto che si è reso responsabili di una sola prescrizione.

Il fatto di essere stato trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente, acquistata in occasione della sua frequentazione autorizzata del SERT, non costituirebbe evenienza dimostrativa del mantenimento di rapporti con soggetti adusi al commercio di stupefacenti.

Il Tribunale avrebbe omesso di valutare la gravità della trasgressione del divieto di comunicare con soggetti esterni e, quindi, la sua idoneità a giustificare un aggravamento del regime cautelare.

Sarebbe stata trascurata, altresì, la valenza diseducativa del regime carcerario con definitiva c:ompromissione del percorso riabilitativo intrapreso presso il SERT, nonché la possibilità di iniziare una reperita attività lavorativa tale da costituire un'occasione di risocializzazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e declinato in fatto.

2. La assume, con motivazione apodittic:a, che le risposte fornite da Tribunale della cautela in ordine alla conferma della misura cautelare disposta sarebbero illogiche o lacunose, senza in realtà evidenziare effettive lacune o incoerenze del provvedimento.

È, infatti, necessario ribadire il pacifico principio di diritto dettato da questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla decisione impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441), tenuto anche conto che i motivi devono ritenersi generici, non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).L'impugnazione, infatti, non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945).

Non appare inutile puntualizzare, altresì, come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'impugnazione e motivatamente respinti, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608).

3. Deve rilevarsi come il ricorrente prospetti in questa sede gli stessi argomenti evidenziati in sede di appello, e analiticamente smentiti dal Tribunale della cautela che ha rappresentato come quelle del ricorrente non fossero affatto superficiali mancanze afferenti all'esecuzione della misura autocustodiale applicata, ma reiterate e gravi violazioni delle prescrizioni.

Le violazioni venivano accertate in occasione di due conl:rolli effettuati delle forze di polizia, sia prima che in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza di aggravamento della misura cautelare impugnata, visto che proprio in tale ultimo frangente venivano rilevate analoghe violazioni già in precedenza oggetto di constatazione, tanto da fondare un giudizio di carenza di autocontrollo, vista la reiterazione di condotte in contrasto con la misura scoperte solo alcuni giorni prima.

Né, come tenta di accreditare il ricorrente, le stesse potevano ritenersi di poco momento o - come affermato nel ricorso - costituire una unica violazione, visto che i due controlli accertavano i continui contatti con terze persone per l'intera durata della misura cautelare domiciliare, inibiti dalle prescrizioni imposte (con l'utilizzo della console per video giochi "Nintendo" e la nnessaggistica "Whatsapp") oltre al possesso di grammi 2,78 e un grammo di sostanza stupefacente del tipo hashish, rispettivamente sequestrata in occasione dei controlli del 8 febbraio 2022 e del 11 marzo 2022, contesto, quest'ultimo, in cui gli operanti avevano effettuato la perquisizione prima di eseguire la misura cautelare in carcere per come aggravata ex art. 176 cod. proc. pen. 4.

Rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari (Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D'Albenzio, Rv. 275040) ed il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, ove fornito di adeguata, corretta e logica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Conf.

Sez. 2, n. 3629 del 18/8/1994, Rv. 201400; Sez. 5, n. 36060 del 09/10/2020, Hajdari, Rv. 280036).

Fedele ai richiamati principi, pertanto, si rivela la motivazione dell'ordinanza del Tribunale che ha complessivamente analizzato gli elementi da cui desumere che il Bengasi avesse ininterrottamente violato le prescrizioni imposte con gli arresti domiciliari comunicando con soggetti non conviventi e riprendendo i contatti con persone dedite al traffico di stupefacenti, violazioni che si rivelano sintomatiche dell'assenza di autocontrollo e del pericolo di reiterazione del reato, pertanto idonee a giustificare la scelta di inasprimento del suo regime cautelare; motivazione ineccepibile non efficacemente c:onfutata e comunque non sindacabile in sede di legittimità.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 6.

L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della cancelleria al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del patrocinio del proprio difensore, ricorre avverso l'ordinanza emessa ex art. 310 cod. proc. pen. in datai 19 aprile 2022 dal Tribunale del riesame di Bologna che, con riferimento ai delitti di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish) ex art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90 e di illegittima detenzione di un revolver calibro 38, ex artt. 2 e 7 I. n. 895/67, ha confermato l'ordinanza del 10 marzo 2022 della Corte di appello di Bologna che aveva aggravato ex art. 276, comma 1, cod. proc. pen. la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere per violazione delle prescrizioni. 2. Con un unico motivo il ricorrente deduce vizi cumulativi di motivazione nella parte in cui tale ordinanza ritiene legittima l'applicazione nei suoi confronti della più gravosa misura della custodia cautelare in carcere fondandola su ipotesi astratte che configurerebbero violazioni imposte al Bengasi. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare l'assoluzione del Bengasi in ordine al reato di cui al capo C - relativo alla illegittima detenzione dell'arma - e l'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità per il reato in materia di stupefacenti, circostanze che avrebbero imposto di considerare attenuate le esigenze cautelari. Allo stesso modo, erronea risulterebbe la parte della decisione che afferma che il Bengasi aveva violato "con costanza" la prescrizione di non comunicare, tenuto conto che si è reso responsabili di una sola prescrizione. Il fatto di essere stato trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente, acquistata in occasione della sua frequentazione autorizzata del SERT, non costituirebbe evenienza dimostrativa del mantenimento di rapporti con soggetti adusi al commercio di stupefacenti. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare la gravità della trasgressione del divieto di comunicare con soggetti esterni e, quindi, la sua idoneità a giustificare un aggravamento del regime cautelare. Sarebbe stata trascurata, altresì, la valenza diseducativa del regime carcerario con definitiva c:ompromissione del percorso riabilitativo intrapreso presso il SERT, nonché la possibilità di iniziare una reperita attività lavorativa tale da costituire un'occasione di risocializzazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e declinato in fatto. 2. La assume, con motivazione apodittic:a, che le risposte fornite da Tribunale della cautela in ordine alla conferma della misura cautelare disposta sarebbero illogiche o lacunose, senza in realtà evidenziare effettive lacune o incoerenze del provvedimento. È, infatti, necessario ribadire il pacifico principio di diritto dettato da questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla decisione impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441), tenuto anche conto che i motivi devono ritenersi generici, non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).L'impugnazione, infatti, non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945). Non appare inutile puntualizzare, altresì, come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'impugnazione e motivatamente respinti, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608). 3. Deve rilevarsi come il ricorrente prospetti in questa sede gli stessi argomenti evidenziati in sede di appello, e analiticamente smentiti dal Tribunale della cautela che ha rappresentato come quelle del ricorrente non fossero affatto superficiali mancanze afferenti all'esecuzione della misura autocustodiale applicata, ma reiterate e gravi violazioni delle prescrizioni. Le violazioni venivano accertate in occasione di due conl:rolli effettuati delle forze di polizia, sia prima che in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza di aggravamento della misura cautelare impugnata, visto che proprio in tale ultimo frangente venivano rilevate analoghe violazioni già in precedenza oggetto di constatazione, tanto da fondare un giudizio di carenza di autocontrollo, vista la reiterazione di condotte in contrasto con la misura scoperte solo alcuni giorni prima. Né, come tenta di accreditare il ricorrente, le stesse potevano ritenersi di poco momento o - come affermato nel ricorso - costituire una unica violazione, visto che i due controlli accertavano i continui contatti con terze persone per l'intera durata della misura cautelare domiciliare, inibiti dalle prescrizioni imposte (con l'utilizzo della console per video giochi "Nintendo" e la nnessaggistica "Whatsapp") oltre al possesso di grammi 2,78 e un grammo di sostanza stupefacente del tipo hashish, rispettivamente sequestrata in occasione dei controlli del 8 febbraio 2022 e del 11 marzo 2022, contesto, quest'ultimo, in cui gli operanti avevano effettuato la perquisizione prima di eseguire la misura cautelare in carcere per come aggravata ex art. 176 cod. proc. pen. 4. Rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari (Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D'Albenzio, Rv. 275040) ed il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, ove fornito di adeguata, corretta e logica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Conf. Sez. 2, n. 3629 del 18/8/1994, Rv. 201400; Sez. 5, n. 36060 del 09/10/2020, Hajdari, Rv. 280036). Fedele ai richiamati principi, pertanto, si rivela la motivazione dell'ordinanza del Tribunale che ha complessivamente analizzato gli elementi da cui desumere che il Bengasi avesse ininterrottamente violato le prescrizioni imposte con gli arresti domiciliari comunicando con soggetti non conviventi e riprendendo i contatti con persone dedite al traffico di stupefacenti, violazioni che si rivelano sintomatiche dell'assenza di autocontrollo e del pericolo di reiterazione del reato, pertanto idonee a giustificare la scelta di inasprimento del suo regime cautelare; motivazione ineccepibile non efficacemente c:onfutata e comunque non sindacabile in sede di legittimità. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 6. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della cancelleria al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla C
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