CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 novembre 1967
Cassazione n. 16205/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona — in riforma della sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputato ex art. 131-bis cod. pen. previa derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 217 legge fai!. — ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, a lui ascritto in qualità di amministratore della "[OSCURATO:PERSONA] srl", società dichiarata fallita il 19 marzo 2014. 2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Le risultanze istruttorie e, in particolare, la relazione del curatore fallimentare avrebbero dimostrato che, dal momento in cui l'imputato ebbe ad assumere la carica di amministratore (anno 2009), la società sarebbe rimasta inattiva e non sarebbero stati incassati corrispettivi. Difetterebbe pertanto il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, poiché la omessa tenuta delle scritture contabili sarebbe ascrivibile a una condotta meramente colposa e non all'intenzione di realizzare un profitto ingiusto o di recare pregiudizio ai creditori. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la contraddittorietà o mancanza della motivazione per: «travisamento del fatto (mancanza di prova di atti di amministrazione compiuti dall'imputato)/ omessa considerazione delle prove agli atti de/processo specificamente indicati: s.i.t. [OSCURATO:PERSONA], relazione ex art. 33 legge fall.». La pronuncia di condanna avrebbe omesso di considerare: - che dal 2009 la società non ha più operato; - che l'imputato si sarebbe trovato nella impossibilità di redigere un bilancio a causa della originaria mancanza di documentazione contabile sulla quale impostare la tenuta delle scritture; - che l'esposizione debitoria, pari a un milione di euro, si è creata negli anni antecedenti a quelli in cui l'imputato ha assunto la carica di amministratore. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche; il difensore dell'imputato ha accompagnato le conclusioni con una memoria attraverso cui illustra i motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. L'imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale. La condotta materiale oggetto di addebito è consistita nella omessa tenuta dei libri e le scritture contabili nel periodo in cui l'imputato ebbe ad assumere la carica di amministratore unico della società "immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]" (vale a dire dal 29 maggio 2009 al 19 marzo 2014, data del fallimento). 2.1. La questione giuridica posta dal ricorrente involge principi consolidati negli arresti della giurisprudenza di legittimità. L'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Rimanendo all'interno della prima ipotesi, va ricordato che l'occultamento delle scritture contabili, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, rileva anche sotto forma della loro omessa tenuta, atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a fortiori ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa. Si è peraltro costantemente precisato che l'omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione fosse quello di recare pregiudizio ai creditori, giacché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita a titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992). 2.2. La decisione impugnata si conforma pienamente agli insegnamenti della Corte di cassazione laddove desume la sussistenza del dolo specifico dalla circostanza — riferita dal curatore fallimentare, riascoltato in ossequio all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. — che, sino al mese di agosto 2009, l'imputato ha incassato degli assegni versati da alcuni clienti e intestati alla società, senza annotare in contabilità l'avvenuta riscossione e senza lasciare traccia della destinazione di quelle somme (cfr. pagg. 7 e 8 sentenza impugnata). Si tratta di motivazione congrua, immune da vizi di illogicità, con la quale il ricorso evita di misurarsi, limitandosi a esporre tesi difensive, recepite dal primo giudice, ma superate dalle nuove acquisizioni assunte a seguito di rinnovazione istruttoria.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] la Morosini StearPa t, CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE