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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 35060/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15991-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] CATANIA, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N.15991/2018 Cron.

Rep.

Ud.21/11/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1354/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 20/12/2017 R.G.N. 583/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO -che, con sentenza del 20 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Catania confermava la decisione resa dal Tribunale di Caltagirone e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Militello in Val di Catania e di [OSCURATO:PERSONA], quale controinteressato, avente ad oggetto la condanna dell’Ente, alle cui dipendenze la Messina prestava servizio quale istruttore direttivo amministrativo con inquadramento nella categoria D, ex VII livello e di seguito in D2, all’assegnazione dell’istante a mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza ed al risarcimento del danno conseguente alla dequalificazione; -che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto aver il primo giudice correttamente, alla luce dell’istruttoria espletata, considerato assolto dall’ istante l’onere della prova del denunciato demansionamento per aver il trasferimento della stessa all’area servizi del territorio, per quanto disposto in vista della disponibilità di una posizione di pari qualifica e perciò equivalente sul piano formale, determinato un sostanziale svuotamento di mansioni; -che per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la sola Messina, non avendo il Giordano, pur intimato, svolto alcuna attività difensiva; -che entrambe le parti hanno poi presentato memoria; CONSIDERATO -che, con l’unico motivo, il Comune ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 52, d.lgs. n. 165/2001, lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento della Corte territoriale circa il denunciato demansionamento atteso che la nuova assegnazione ai servizi del territorio, lungi dal comportare il ravvisato svuotamento delle mansioni, del resto mai denunciato dalla stessa Messina, si era concretata nell’assunzione di una posizione equivalente sul piano formale e, come tale, di per sé legittimamente disposta e non sindacabile sotto il profilo dell’equivalenza professionale in sede giudiziaria; -che il motivo si rivela inammissibile incentrandosi la censura sollevata dall’Ente ricorrente sul rilievo per cui la Messina non avrebbe mai lamentato lo svuotamento di mansioni ma soltanto l’incongruità delle mansioni assegnate rispetto alla superiore qualifica posseduta, evenienza nella specie mai verificatasi per essere stata la Messina assegnata ad una posizione equivalente sul piano formale a fronte di un pronunciamento della Corte territoriale che assume verificata quella situazione in relazione ad un accertamento di fatto, insindacabile in questa sede, per cui la Messina non aveva mai operato con l’autonomia e la responsabilità propria della posizione che l’Ente ricorrente asserisce esserle stata assegnata, limitandosi a svolgere attività meramente operative a sostegno della responsabile del servizio; -che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; -le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15991-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] CATANIA, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N.15991/2018 Cron. Rep. Ud.21/11/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1354/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 20/12/2017 R.G.N. 583/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO -che, con sentenza del 20 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Catania confermava la decisione resa dal Tribunale di Caltagirone e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Militello in Val di Catania e di [OSCURATO:PERSONA], quale controinteressato, avente ad oggetto la condanna dell’Ente, alle cui dipendenze la Messina prestava servizio quale istruttore direttivo amministrativo con inquadramento nella categoria D, ex VII livello e di seguito in D2, all’assegnazione dell’istante a mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza ed al risarcimento del danno conseguente alla dequalificazione; -che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto aver il primo giudice correttamente, alla luce dell’istruttoria espletata, considerato assolto dall’ istante l’onere della prova del denunciato demansionamento per aver il trasferimento della stessa all’area servizi del territorio, per quanto disposto in vista della disponibilità di una posizione di pari qualifica e perciò equivalente sul piano formale, determinato un sostanziale svuotamento di mansioni; -che per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la sola Messina, non avendo il Giordano, pur intimato, svolto alcuna attività difensiva; -che entrambe le parti hanno poi presentato memoria; CONSIDERATO -che, con l’unico motivo, il Comune ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 52, d.lgs. n. 165/2001, lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento della Corte territoriale circa il denunciato demansionamento atteso che la nuova assegnazione ai servizi del territorio, lungi dal comportare il ravvisato svuotamento delle mansioni, del resto mai denunciato dalla stessa Messina, si era concretata nell’assunzione di una posizione equivalente sul piano formale e, come tale, di per sé legittimamente disposta e non sindacabile sotto il profilo dell’equivalenza professionale in sede giudiziaria; -che il motivo si rivela inammissibile incentrandosi la censura sollevata dall’Ente ricorrente sul rilievo per cui la Messina non avrebbe mai lamentato lo svuotamento di mansioni ma soltanto l’incongruità delle mansioni assegnate rispetto alla superiore qualifica posseduta, evenienza nella specie mai verificatasi per essere stata la Messina assegnata ad una posizione equivalente sul piano formale a fronte di un pronunciamento della Corte territoriale che assume verificata quella situazione in relazione ad un accertamento di fatto, insindacabile in questa sede, per cui la Messina non aveva mai operato con l’autonomia e la responsabilità propria della posizione che l’Ente ricorrente asserisce esserle stata assegnata, limitandosi a svolgere attività meramente operative a sostegno della responsabile del servizio; -che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; -le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma
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