CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08548/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 19 febbraio 2022, che in parziale riforma della a sentenza di condanna del Tribunale di Verona in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., commesso in Verona il 30 settembre 2014, ha rideterminato la pena in mesi 3 di reclusione e euro 60,00 di multa. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e alla qualificazione giuridica del fatto, 'è inammissibile in quanto prospetta censure generiche, prive di indicazioni di ragioni di fatto e di diritto a sostegno. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso )4/