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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 18969/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03N1QQV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 !etto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su censure -afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare alla misura delle generiche siccome erroneamente non riconosciute nella loro massima espansione- manifestamente infondate perché la relativa decisione risulta sorretta da sufficiente e non illog,ica motivazione all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03N1QQV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 !etto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su censure -afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare alla misura delle generiche siccome erroneamente non riconosciute nella loro massima espansione- manifestamente infondate perché la relativa decisione risulta sorretta da sufficiente e non illog,ica motivazione all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023.
Sentenza Cassazione n. 18969/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris