CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 21767/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; - letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - in esito ad un puntuale scrutinio delle istanze difensive con indicazioni fattuali lette in modo lineare e coerente alle emergenze acquisite nonchè con argomenti giuridici corretti- dal giudice di merito sia in relazione alle ragioni illecite della detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del prevenuto ( si veda il punto 2 della sentenza gravata), sia in ordine alle motivazioni spese nel denegare il riconoscimento delle attenuanti atipiche ( stigmatizzando la genericità del rilievo in appello, replicata in questa sede, per l'omessa di indicazione di elementi di segno positivo non valorizzati al fine); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.