CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22471/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione con particolare riferimento all'affermazione della penale responsabilità, sono inammissibili perché articolati in fatto e perché meramente riproduttivi di censure che la Corte di merito ha rigettato con una motivazione immune da profili di illogicità manifesta, evidenziando che la responsabilità degli imputati si fonda su quanto caduto sotto la diretta osservazione degli agenti operanti, che videro l'Esposito sia all'atto di prelevare "qualcosa", poi rivelatosi essere sostanza stupefacente del tipo hashish, da un'aiuola per poi consegnarlo ai clienti in cambio di denaro, sia, datosi in cambio con il Granata, sorvegliare la zona dal balcone dell'abitazione di quest'ultimo; osservato che il secondo motivo articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che eccepisce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è, altresì, inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, escluso i presupposti per una mitigazione della pena alla luce dei precedenti penali (per estensione tentata in concorso, porto d'armi e gestione illecita di rifiuti), di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1