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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14878/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] de Martino, di fiducia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta 1:rattazione orale in presenza ma nessuno è comparso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con correzione della pena in anni uno e mesi cinque di reclusione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati atti-tra loro perfettamente sovrapponibili, ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 10/3/2022 che, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], li ha condannati per il delitto di ricettazione di cui all'art. 648 cpv. cod.pen., alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, il primo, e mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, il secondo, chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen.; deducono l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 603 e 605 cod.proc.pen., avendo la Corte d'appello riformato la sentenza assolutoria senza adempiere all'obbligo di motivazione rafforzata.

Il giudice di appello si sarebbe limitato a sostituire la propria lettura degli atti probatori, a quella del Tribunale, senza confutare le argomentazioni del primo giudice.

Osservano i ricorrenti che, diversamente cta quanto sostenuto in sentenza, le censure del P.G. avverso la sentenza di primo grado, attenevano alla valutazione della prova dichiarativa per cui si imponeva al giudice di appello anche l'obbligo di procedere alla rinnovazione istruttoria.

2. I ricorrenti lamentano, con il secondo motivo, la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione risalendo i fatti a 10 dicembre 2013.

L'avv. de Martino per [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria con la quale ha proposto motivi nuovi insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è basato su motivi infondati e va rigettato.

La Corte di appello ha esposto, in maniera esauriente e coerente, i motivi di carattere giuridico che l'hanno indotta a ritenere fondato l'appello del Procuratore generale (cfr. pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata).

Va precisato che il giudice di primo grado aveva pronunciato sentenza assolutoria poiché ciascuno degli imputati aveva reso una giustificazione in ordine al possesso delle res (bottiglie di liquori provento di rapina rinvenute, in parte, nella disponibilità di Mascolo a bordo della sua autovettura, in parte nel capannone di [OSCURATO:PERSONA]), incompatibile con quella del (=metà resa dal correo, di tal che, non potendosi attribuire rilievo all'una o all'altra ricostruzione dei fatti, in mancanza di elementi univoci circa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, è stata applicata la regola di giudizio in dubio pro reo. 2.Tanto premesso, va posto in rilievo che la Corte di appello ha ribaltato il giudizio di proscioglimento, non sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dagli imputati, ma perché ha ritenuto che il Tribunale avesse pretermesso di esaminare elementi indiziari desumi-bili dalle indagini e da-prove dichiarative acquisite agli atti e, conseguentemente, avesse tratto conclusioni logico-giuridiche errate.

In questo caso, quindi, il cd. overturning da parte della Corte di merito, è stato basato sull'esame di elementi di natura oggettiva di cui è stata omessa o trascurata la valutazione da parte del primo giudice, senza alcuna correlazione con le dichiarazioni rese dagli imputati le quali, tanto in primo grado quanto in grado di appello, sono state giudicate non credibili.

Non si imponeva dunque al giudice di appello l'obbligo di procedere alla rinnovazione istruttoria mediante assunzione di prova dichiarativa ritenuta decisiva poiché, occorre ribadirlo, detto obbligo non sussiste se la riforma della sentenza assolutoria di primo grado sia basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero compendio prolDatorio e non sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva (Sez. 5, n.53210/2018, Rv. 275133; Sez. 5, n. 33272/2017, Rv.270471; Sez. 6,n.27163/2022,Rv.283631;Sez.5, n. 47794/2022,Rv.283981).

La stessa Corte Edu, in varie pronunce (16 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] c.Spagna; 13 settembre 2016, Les c.

Romania; 15 settembre 2020, Dumitrascu c.Romania), ha precisato che l'obbligo positivo di riacquisizione delle prove dichiarative non è richiesto quando la Corte di appello debba unicamente effettuare una rivalutazione di tipo giuridico sulla base del dato fattuale così come accertato dal giudice di primo grado.

Nel nostro caso il giudice di appello, al qual era richiesto solo di adempiere all'obbligo di motivazione rafforzata, ha ben delineato le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio confutando specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.

In diverse pronunce questa Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde c alla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod.proc.pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado) (Sez.U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679; Sez. 4, n. 2474/2021, Rv. 282612).

Ebbene, dalla disamina della sentenza impugnata si evince la sussistenza di un logico e giuridicamente corretto apparato argomentativo che ha conferito alla decisione del secondo giudice, una forza persuasiva superiore rispetto a quanto affermato dalla sentenza di primo grado.

Pacifico, infatti, che gli imputati avessero entrambi il possesso delle bottiglie di li-quori di provenienza illecita ( Mascolo deteneva le bottiglie di liquori-provento di rapina a bordo di un'autovettura, [OSCURATO:PERSONA] era invece il proprietario del capannone all'interno del quale si trovavano i colli contenenti decine di bottiglie di liquori del valore di duecentomila euro, provento di rapina).

La Corte d'appello ha sottolineato, quanto a Mascolo (pag. 5), una serie di anomalie alle luce delle quali poteva senz'altro ritenersi provato che egli fosse consapevole della provenienza illecita dei liquori (l'imputato sapeva che [OSCURATO:PERSONA] commerciava in auto e non in liquori pertanto il fatto che nell'approvvigionarsi dei liquori rinvenuti nella sua auto, egli avesse avuto modo di riscontrarne un così ingente quantitativo, oltre al fatto che il capannone non era attrezzato per custodire detta merce, erano elementi senz'altro indicativi dell'anomalo possesso; inoltre, Mascolo aveva asserito di avere acquistato la merce da [OSCURATO:PERSONA], ma non aveva alcun documento di trasporto o fattura) e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha sottolineato (pag. 6), come fosse certa la proprietà e disponibilità del magazzino in cui si trovava la merce di provenienza illecita, atteso che proprio [OSCURATO:PERSONA] vi aveva eseguito lavori edilizi abusivi oggetto di contestazioni amministrative e che detto magazzino non era attrezzato per la conservazione di detta merce.

Sulla base di queste, oggettivamente accertate, anomalie, di cui la sentenza di primo grado non aveva tenuto conto, il giudice di appello, in applicazione di consolidata giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato posto che la prova del dolo del reato di ricettazione può trarsi, per giurisprudenza costante, anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, nonché dagli altri elementi considerati dall'art. 712 c.p. in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla "res" siano così gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre (Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, Rv. 235897).

Al riguardo questa Corte, ha da tempo affermato che risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso medesimo (Sez. 2, n. 37775/2016, v. 268085; Sez. 2, 20193/2017, rv.270120).

Per tutte queste ragioni deve quindi concludersi che il primo motivo di ricorso è infondato. 3.Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso con cui è stata eccepita l'intervenuta estinzione del reato di cui all'art. 648 cpv. c.p:, per il decorso del termine di prescrizione.

Rileva il Collegio che, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p., non costituisce un'autonoma previsione incriminatrice ma una circostanza attenuante speciale, con la conseguenza che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena per il reato base e non a quella per l'ipotesi attenuata (Sez.

U. n. 9567/ 1995, Rv. 202003; Sez. 2 n. 38803/2008, n. 241450; Sez. 2, n. 14767/2017, Rv. 269492).

Il termine massimo di prescrizione da applicarsi nel caso in esame è, quindi, quello di anni dieci (termine ordinario di otto aumentato di un quarto per effetto degli atti interruttivi:5/12/2023) pertanto esso, alla data della sentenza di appello ( 10/3/2022), non era ancora scaduto. 4.Tutto ciò comporta il rigetto dell'impugnazione; ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Roma, 23 febbraio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] de Martino, di fiducia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta 1:rattazione orale in presenza ma nessuno è comparso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con correzione della pena in anni uno e mesi cinque di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati atti-tra loro perfettamente sovrapponibili, ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 10/3/2022 che, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], li ha condannati per il delitto di ricettazione di cui all'art. 648 cpv. cod.pen., alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, il primo, e mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, il secondo, chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen.; deducono l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 603 e 605 cod.proc.pen., avendo la Corte d'appello riformato la sentenza assolutoria senza adempiere all'obbligo di motivazione rafforzata. Il giudice di appello si sarebbe limitato a sostituire la propria lettura degli atti probatori, a quella del Tribunale, senza confutare le argomentazioni del primo giudice. Osservano i ricorrenti che, diversamente cta quanto sostenuto in sentenza, le censure del P.G. avverso la sentenza di primo grado, attenevano alla valutazione della prova dichiarativa per cui si imponeva al giudice di appello anche l'obbligo di procedere alla rinnovazione istruttoria. 2. I ricorrenti lamentano, con il secondo motivo, la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione risalendo i fatti a 10 dicembre 2013. L'avv. de Martino per [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria con la quale ha proposto motivi nuovi insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è basato su motivi infondati e va rigettato. La Corte di appello ha esposto, in maniera esauriente e coerente, i motivi di carattere giuridico che l'hanno indotta a ritenere fondato l'appello del Procuratore generale (cfr. pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata). Va precisato che il giudice di primo grado aveva pronunciato sentenza assolutoria poiché ciascuno degli imputati aveva reso una giustificazione in ordine al possesso delle res (bottiglie di liquori provento di rapina rinvenute, in parte, nella disponibilità di Mascolo a bordo della sua autovettura, in parte nel capannone di [OSCURATO:PERSONA]), incompatibile con quella del (=metà resa dal correo, di tal che, non potendosi attribuire rilievo all'una o all'altra ricostruzione dei fatti, in mancanza di elementi univoci circa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, è stata applicata la regola di giudizio in dubio pro reo. 2.Tanto premesso, va posto in rilievo che la Corte di appello ha ribaltato il giudizio di proscioglimento, non sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dagli imputati, ma perché ha ritenuto che il Tribunale avesse pretermesso di esaminare elementi indiziari desumi-bili dalle indagini e da-prove dichiarative acquisite agli atti e, conseguentemente, avesse tratto conclusioni logico-giuridiche errate. In questo caso, quindi, il cd. overturning da parte della Corte di merito, è stato basato sull'esame di elementi di natura oggettiva di cui è stata omessa o trascurata la valutazione da parte del primo giudice, senza alcuna correlazione con le dichiarazioni rese dagli imputati le quali, tanto in primo grado quanto in grado di appello, sono state giudicate non credibili. Non si imponeva dunque al giudice di appello l'obbligo di procedere alla rinnovazione istruttoria mediante assunzione di prova dichiarativa ritenuta decisiva poiché, occorre ribadirlo, detto obbligo non sussiste se la riforma della sentenza assolutoria di primo grado sia basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero compendio prolDatorio e non sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva (Sez. 5, n.53210/2018, Rv. 275133; Sez. 5, n. 33272/2017, Rv.270471; Sez. 6,n.27163/2022,Rv.283631;Sez.5, n. 47794/2022,Rv.283981). La stessa Corte Edu, in varie pronunce (16 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] c.Spagna; 13 settembre 2016, Les c. Romania; 15 settembre 2020, Dumitrascu c.Romania), ha precisato che l'obbligo positivo di riacquisizione delle prove dichiarative non è richiesto quando la Corte di appello debba unicamente effettuare una rivalutazione di tipo giuridico sulla base del dato fattuale così come accertato dal giudice di primo grado. Nel nostro caso il giudice di appello, al qual era richiesto solo di adempiere all'obbligo di motivazione rafforzata, ha ben delineato le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio confutando specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. In diverse pronunce questa Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde c alla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod.proc.pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado) (Sez.U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679; Sez. 4, n. 2474/2021, Rv. 282612). Ebbene, dalla disamina della sentenza impugnata si evince la sussistenza di un logico e giuridicamente corretto apparato argomentativo che ha conferito alla decisione del secondo giudice, una forza persuasiva superiore rispetto a quanto affermato dalla sentenza di primo grado. Pacifico, infatti, che gli imputati avessero entrambi il possesso delle bottiglie di li-quori di provenienza illecita ( Mascolo deteneva le bottiglie di liquori-provento di rapina a bordo di un'autovettura, [OSCURATO:PERSONA] era invece il proprietario del capannone all'interno del quale si trovavano i colli contenenti decine di bottiglie di liquori del valore di duecentomila euro, provento di rapina). La Corte d'appello ha sottolineato, quanto a Mascolo (pag. 5), una serie di anomalie alle luce delle quali poteva senz'altro ritenersi provato che egli fosse consapevole della provenienza illecita dei liquori (l'imputato sapeva che [OSCURATO:PERSONA] commerciava in auto e non in liquori pertanto il fatto che nell'approvvigionarsi dei liquori rinvenuti nella sua auto, egli avesse avuto modo di riscontrarne un così ingente quantitativo, oltre al fatto che il capannone non era attrezzato per custodire detta merce, erano elementi senz'altro indicativi dell'anomalo possesso; inoltre, Mascolo aveva asserito di avere acquistato la merce da [OSCURATO:PERSONA], ma non aveva alcun documento di trasporto o fattura) e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha sottolineato (pag. 6), come fosse certa la proprietà e disponibilità del magazzino in cui si trovava la merce di provenienza illecita, atteso che proprio [OSCURATO:PERSONA] vi aveva eseguito lavori edilizi abusivi oggetto di contestazioni amministrative e che detto magazzino non era attrezzato per la conservazione di detta merce. Sulla base di queste, oggettivamente accertate, anomalie, di cui la sentenza di primo grado non aveva tenuto conto, il giudice di appello, in applicazione di consolidata giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato posto che la prova del dolo del reato di ricettazione può trarsi, per giurisprudenza costante, anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, nonché dagli altri elementi considerati dall'art. 712 c.p. in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla "res" siano così gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre (Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, Rv. 235897). Al riguardo questa Corte, ha da tempo affermato che risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso medesimo (Sez. 2, n. 37775/2016, v. 268085; Sez. 2, 20193/2017, rv.270120). Per tutte queste ragioni deve quindi concludersi che il primo motivo di ricorso è infondato. 3.Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso con cui è stata eccepita l'intervenuta estinzione del reato di cui all'art. 648 cpv. c.p:, per il decorso del termine di prescrizione. Rileva il Collegio che, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p., non costituisce un'autonoma previsione incriminatrice ma una circostanza attenuante speciale, con la conseguenza che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena per il reato base e non a quella per l'ipotesi attenuata (Sez. U. n. 9567/ 1995, Rv. 202003; Sez. 2 n. 38803/2008, n. 241450; Sez. 2, n. 14767/2017, Rv. 269492). Il termine massimo di prescrizione da applicarsi nel caso in esame è, quindi, quello di anni dieci (termine ordinario di otto aumentato di un quarto per effetto degli atti interruttivi:5/12/2023) pertanto esso, alla data della sentenza di appello ( 10/3/2022), non era ancora scaduto. 4.Tutto ciò comporta il rigetto dell'impugnazione; ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Roma, 23 febbraio 202
Sentenza Cassazione n. 14878/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris