Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:253
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0732_INF

Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 23 marzo 2023 –

G-[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO

(causa C‑732/22 P) «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione»

1. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punto 10)

2. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punti 11, 12)

3. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Domanda di ammissione che non dimostra l’influenza degli errori di diritto asseritamente commessi dal Tribunale sul risultato della decisione impugnata – Non ammissione (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punti 14‑17) Dispositivo 1) L’impugnazione non è ammessa. 2) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si fa carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0732_INF Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 23 marzo 2023 – G-[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO (causa C‑732/22 P) «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione» 1. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punto 10) 2. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punti 11, 12) 3. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Domanda di ammissione che non dimostra l’influenza degli errori di diritto asseritamente commessi dal Tribunale sul risultato della decisione impugnata – Non ammissione (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punti 14‑17) Dispositivo 1) L’impugnazione non è ammessa. 2) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si fa carico delle proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris