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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34567/2021

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ente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6552/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 10/E, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Paola, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via delle Fornaci, n. 38; - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1462/2019, depositata il 4 luglio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Paola il Santuario di [OSCURATO:PERSONA] di Paola chiedendone la condanna, ex art. 2051 cod. civ., al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso il 4 agosto 2011, alle ore 23,00 circa, allorquando, all'uscita dalle prove di una rappresentazione teatrale, era caduta in terra a causa di un insidioso dislivello della pavimentazione del parcheggio antistante la basilica.

2. Nel contraddittorio con la convenuta, il tribunale rigettò la domanda, avendo attribuito la genesi del sinistro all'assenza di diligenza dell'attrice, che ben conoscendo lo stato dei luoghi avrebbe potuto evitare il danno, scegliendo un percorso alternativo nella consapevolezza della inesistenza di qualsivoglia affidamento di stabilità sul tratto pavimentato utilizzato.

3. Con sentenza n. 1462/2019, depositata il 4 luglio 2019, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato tale decisione osservando che: — appare accertato, sulla base del coincidente narrato dei testi, che la zona sulla quale ebbe a verificarsi il sinistro era interessata da lavori, con presenza di sabbia; — non risulta smentito il fatto che la odierna appellante fosse abituale frequentatrice dei luoghi e fosse dunque ben consapevole della peculiare situazione nella quale si trovava il sito; — la sua scelta di percorrere un luogo privo di sicurezza, da lei ben conosciuto si configura allora alla stregua di condotta anomala, abnorme, tale da recidere il nesso causale tra la custodia e la res.4.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la soccombente, con tre mezzi.

Resiste il Santuario, depositando controricorso.

Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «omessa o insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 116 cod. proc. civ.».

Lamenta che la corte d'appello ha omesso di considerare che: sul luogo del sinistro non era più presente alcun cantiere; i lavori vi erano stati ma al momento del sinistro erano terminati; nessuno dei due testimoni oculari aveva riferito la presenza di macchinari o materiali da lavoro, ma la semplice presenza di sabbia, di due transenne addossate al muro e, soprattutto, entrambi avevano detto che non vi era segnalazione del presunto cantiere.

Argomenta che: l'errata rappresentazione del fatto emerso dalle dichiarazioni testimoniali determina l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia; le dichiarazioni non esaminate o erroneamente esaminate, offrono la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi viene a trovarsi priva di fondamento.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione di legge ex art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., in relazione all'art. 2051 cod. proc. civ. e omessa, insufficiente e contradditoria motivazione ex art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., circa la condotta anomala della vittima».Lamenta che la corte di merito non ha detto in che modo la ricorrente abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo così omettendo di indicare con precisione quali atti incauti e abnormi avesse tenuto la vittima durante la condotta, non essendo sufficiente a tal fine addurre la conoscenza dei luoghi.

Argomenta che ritenere la semplice conoscenza dei luoghi presupposto sufficiente ad interrompere il nesso di causalità equivarrebbe ad ammettere che sull'utente grava sempre l'obbligo di ricordare la morfologia di ogni singolo centimetro dell'area da percorrere e in sostanza imporre a parte attrice l'onere della prova dell'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento così riconducendo la responsabilità per i danni da cose in custodie nell'alveo della responsabilità per colpa, ovvero della dalla ipotesi della c.d. insidia e trabocchetto.

Soggiunge che la Corte non ha inoltre tenuto in considerazione che il piazzale era aperto al libero transito, circostanza — sostiene — di per sé sufficiente a ritenere il custode quanto meno corresponsabile.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, infine, «error in procedendo ex art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., in relazione alla mancata concessione di un termine a difesa ex art. 101 cod. proc. civ. e omessa motivazione sul punto».

Afferma che, alla rilevazione d'ufficio del caso fortuito, sarebbe dovuta conseguire la concessione di un termine a difesa ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ. e che, in mancanza di ciò, la decisione impugnata deve ritenersi nulla per violazione del contraddittorio.

4. Reputa il Collegio che, avuto riguardo alla questione di diritto posta con il secondo motivo, non sussistano le condizioni per definire il ricorso ai sensi dei nn. 1 o 5 dell'art. 375 cod. proc. civ. e che pertanto la causa vada rimessa, ai sensi dell'art. 380-bis, comma Ai terzo, cod. proc. civ., alla sezione semplice per essere trattata in pubblica udienza.

P.Q.M. rimette quindi la causa alla Sezione Terza per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma il giorno 19 ottobre 2021. en

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6552/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 10/E, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Paola, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via delle Fornaci, n. 38; - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1462/2019, depositata il 4 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Paola il Santuario di [OSCURATO:PERSONA] di Paola chiedendone la condanna, ex art. 2051 cod. civ., al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso il 4 agosto 2011, alle ore 23,00 circa, allorquando, all'uscita dalle prove di una rappresentazione teatrale, era caduta in terra a causa di un insidioso dislivello della pavimentazione del parcheggio antistante la basilica. 2. Nel contraddittorio con la convenuta, il tribunale rigettò la domanda, avendo attribuito la genesi del sinistro all'assenza di diligenza dell'attrice, che ben conoscendo lo stato dei luoghi avrebbe potuto evitare il danno, scegliendo un percorso alternativo nella consapevolezza della inesistenza di qualsivoglia affidamento di stabilità sul tratto pavimentato utilizzato. 3. Con sentenza n. 1462/2019, depositata il 4 luglio 2019, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato tale decisione osservando che: — appare accertato, sulla base del coincidente narrato dei testi, che la zona sulla quale ebbe a verificarsi il sinistro era interessata da lavori, con presenza di sabbia; — non risulta smentito il fatto che la odierna appellante fosse abituale frequentatrice dei luoghi e fosse dunque ben consapevole della peculiare situazione nella quale si trovava il sito; — la sua scelta di percorrere un luogo privo di sicurezza, da lei ben conosciuto si configura allora alla stregua di condotta anomala, abnorme, tale da recidere il nesso causale tra la custodia e la res.4. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la soccombente, con tre mezzi. Resiste il Santuario, depositando controricorso. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «omessa o insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 116 cod. proc. civ.». Lamenta che la corte d'appello ha omesso di considerare che: sul luogo del sinistro non era più presente alcun cantiere; i lavori vi erano stati ma al momento del sinistro erano terminati; nessuno dei due testimoni oculari aveva riferito la presenza di macchinari o materiali da lavoro, ma la semplice presenza di sabbia, di due transenne addossate al muro e, soprattutto, entrambi avevano detto che non vi era segnalazione del presunto cantiere. Argomenta che: l'errata rappresentazione del fatto emerso dalle dichiarazioni testimoniali determina l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia; le dichiarazioni non esaminate o erroneamente esaminate, offrono la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi viene a trovarsi priva di fondamento. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione di legge ex art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., in relazione all'art. 2051 cod. proc. civ. e omessa, insufficiente e contradditoria motivazione ex art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., circa la condotta anomala della vittima».Lamenta che la corte di merito non ha detto in che modo la ricorrente abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo così omettendo di indicare con precisione quali atti incauti e abnormi avesse tenuto la vittima durante la condotta, non essendo sufficiente a tal fine addurre la conoscenza dei luoghi. Argomenta che ritenere la semplice conoscenza dei luoghi presupposto sufficiente ad interrompere il nesso di causalità equivarrebbe ad ammettere che sull'utente grava sempre l'obbligo di ricordare la morfologia di ogni singolo centimetro dell'area da percorrere e in sostanza imporre a parte attrice l'onere della prova dell'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento così riconducendo la responsabilità per i danni da cose in custodie nell'alveo della responsabilità per colpa, ovvero della dalla ipotesi della c.d. insidia e trabocchetto. Soggiunge che la Corte non ha inoltre tenuto in considerazione che il piazzale era aperto al libero transito, circostanza — sostiene — di per sé sufficiente a ritenere il custode quanto meno corresponsabile. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, infine, «error in procedendo ex art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., in relazione alla mancata concessione di un termine a difesa ex art. 101 cod. proc. civ. e omessa motivazione sul punto». Afferma che, alla rilevazione d'ufficio del caso fortuito, sarebbe dovuta conseguire la concessione di un termine a difesa ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ. e che, in mancanza di ciò, la decisione impugnata deve ritenersi nulla per violazione del contraddittorio. 4. Reputa il Collegio che, avuto riguardo alla questione di diritto posta con il secondo motivo, non sussistano le condizioni per definire il ricorso ai sensi dei nn. 1 o 5 dell'art. 375 cod. proc. civ. e che pertanto la causa vada rimessa, ai sensi dell'art. 380-bis, comma Ai terzo, cod. proc. civ., alla sezione semplice per essere trattata in pubblica udienza. P.Q.M. rimette quindi la causa alla Sezione Terza per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma il giorno 19 ottobre 2021. en