CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 37522/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23293-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 80425650589, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 2824/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 23293 sez. ML -ud. 29-09-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]: con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell’appello delle odierne intimate e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il diritto delle predette, pro quotaereditaria, allo speciale assegno vitalizio previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, della legge nr. 206 del 2004 per le vittime del terrorismo, esteso alle vittime del dovere e soggetti equiparati dall’art. 2, comma 105, della legge nr. 244 del 2007, con condanna del Ministero della D ifesa a pagare i consequenziali ratei dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; per quanto più di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha osservato come quella della «vittima del dovere» rappresentasse un vero e proprio status , come tale non suscettibile di estinguersi per prescrizione, in quanto mero presupposto dei diritti conse q uenziali, soggetti, invece, a prescrizione: la prescrizione di questi ultimi era, nella fattispecie, esclusa dal Tribunale con statuizione non impugnata dal Ministero; avverso tale decisione, il Ministero della Difesa ha ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; sono rimaste intimate le parti in epigrafe; la proposta del giudice relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo–ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.– è dedotta la violazione degli art. 2934, 2935 e 2936 cod.civ. per avere la Corte di merito ritenuto, peraltro con argomentazioni tra loro contraddittorie, che la condizione di vittima del dovere costituisse uno status e conseguentemente fosse imprescrittibile, salva nondimeno la prescrizione dei ratei delle singole prestazioni assistenziali ad essa correlate: ad avviso della parte ricorrente, infatti, il termine status adoperato nella giurisprudenza di questa Ric. 2021 n. 23293 sez. ML -ud. 29-09-2022 -3- Corte per descrivere la condizione di vittima del dovere sarebbe da intendersi in senso atecnico, ossia come insieme di posizioni di vantaggio accordate ad un soggetto, senza in nulla correlarsi alla posizione che quel soggetto riveste nella collettività, ciò che invece costituisce il proprium della nozione di status ; nella specie , trattandosi di condizione correlata ad un evento verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge nr. 266 del 2005, il diritto al riconoscimento della qualità di vittima del dovere o di soggetto ad essa equiparato poteva essere fatto valere nel decennio successivo all’entrata in vigore della legge (1°gennaio 2006) o -al più tardi- in ̀quello successivo all’entratain vigore del regolamento attuativo di cui al d.P.R. nr. 243 del 2006 (23 agosto 2006). Tardiva risulterebbe, dunque, la domanda, presentata in sede amministrativa, il 24 maggio 2017; il motivo è infondato; la questione concernente la possibilità di intendere la qualifica di vittima del dovere in termini di statusè stata di recente affrontata dalla Corte, con la pronuncia nr. 17440 del 2022, affermativa del principio per cui «la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge»; all’indicato precedente e alle ragioni che lo sorreggono, qui da intendersi integralmente richiamate, anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ., occorre assicurare continuità in questa sede, senza peraltro che si ravvisino le condizioni -in difetto di un contrasto sulla « medesima questione oggetto di decisione» e/o di una questione di massima di particolare importanza- stabilite dall' art. 374 c od .p roc .c iv . , per larimessione della causa alle sezioni unite , come invece richiesto dalla ricorrente con la memoria exart. 380 bis cod.proc.civ. ; Ric. 2021 n. 23293 sez. ML -ud. 29-09-2022 -4- con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 4 c.p.c. - è dedotta la violazione dell’art. 112, 324 cod.proc.civ.e dell’art. 2909 cod.civ.per avere la sentenza impugnata ritenuto che , con l’appello, fosse (ri)proposta solo la questione di prescrizione dello statuse non anche quella –consequenziale – della prescrizione dei diritti connessi al riconoscimento dello status di vittima del dovere , così omettendo di pronunciare a tale riguardo; il motivova respinto, sia pure correggendo la motivazione della sentenza impugnata; come specificamente dedotto dal Ministero, con l’impugnazione, era devol uta alla Corte di appello di Roma la questione della prescrizione, relativa sia all’azione di accertamento dello statusche a quella volta ad ottenere i diritti consequenziali . L ’appellante aveva eccepito, infatti, la prescrizione estintiva decennale di «tutti i diri t ti ex adversorichiesti, ivi compreso il riconoscimento della qualità di vittima del dovere e (di) tuttii diri t ti derivati [ … ]» ; sussiste, dunque, la denunciata omissione di pronuncia ed il rilievo non è in contrasto con l’insegnamento della Corte in base al quale «l’interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito» poiché il principio incontra un limite quando, come nella specie « la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitumcon violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato(v., ex multis, Cass . nr. 11103 del 2020); tuttavia, nel caso che occupa, può ometter si la cassazione con rinvio della sentenza impugnata perché la questione posta con il suddetto motivo è, all’evidenza,infondata; risulta dalla sentenza impugnata che i ratei per i quali vi è stata condanna riguardano il periodo successiv o alla domanda amministrativa presentata, come si è detto, nel m a ggio 2017 ( v. pag. 2, ultimo capoverso, della sentenza impugnata, per i benefici riconosciuti dal Tribunale, e lett. b) del dispositivo della sentenza , per quanto riguarda il beneficio riconosciuto in sede di appello) sicché, in concreto, non sussist e alcun a prescrizione dei benefici Ric. 2021 n. 23293 sez. ML -ud. 29-09-2022 -5- economici riconosciuti ovvero dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge e accertate come dovute. Il dispositivo della sentenza impugnata è, quindi, conforme a diritto; alla stregua di quanto precede, il ricorso va respinto; non deve provvedersi in ordine alle spese, in difetto di attività difensiva da parte delle intimate; sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso p