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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 22821/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31860-2020 proposto da: E - [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente Oggetto R.G.N. 31860/2020 Cron.

Rep.

Ud. 20/06/2023 CC all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 132/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 06/07/2020 R.G.N. 189/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 132/20 respingeva l’appello e confermava la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle differenze retributive maturate per mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio dal 31 dicembre 1987 al 31 dicembre 1989, nel periodo lavorato in forza di contratto di formazione e lavoro, ai fini dei supplementi ai minimi e degli scatti biennali.

Per l’annullamento di questa sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] affidando le proprie censure ad un unico motivo; contro cui hanno resistito i due lavoratori con controricorso.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia siccome attestata dall’atto depositato in giudizio con il quale la ricorrente [OSCURATO:SOCIETA] dichiara di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell’art.390 c.p.c., alle domande proposte con il ricorso in oggetto con pagamento delle spese.

L’atto risulta sottoscritto dai controricorrenti costituit i che hanno dato la loro incondizionata adesione, anche con riguardo alla regolazione delle spese processuali ivi disposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso.

Nulla per le spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31860-2020 proposto da: E - [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente Oggetto R.G.N. 31860/2020 Cron. Rep. Ud. 20/06/2023 CC all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 132/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 06/07/2020 R.G.N. 189/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 132/20 respingeva l’appello e confermava la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle differenze retributive maturate per mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio dal 31 dicembre 1987 al 31 dicembre 1989, nel periodo lavorato in forza di contratto di formazione e lavoro, ai fini dei supplementi ai minimi e degli scatti biennali. Per l’annullamento di questa sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] affidando le proprie censure ad un unico motivo; contro cui hanno resistito i due lavoratori con controricorso. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia siccome attestata dall’atto depositato in giudizio con il quale la ricorrente [OSCURATO:SOCIETA] dichiara di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell’art.390 c.p.c., alle domande proposte con il ricorso in oggetto con pagamento delle spese. L’atto risulta sottoscritto dai controricorrenti costituit i che hanno dato la loro incondizionata adesione, anche con riguardo alla regolazione delle spese processuali ivi disposta. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il ricorso. Nulla per le spese.
Sentenza Cassazione n. 22821/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris