CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 22821/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31860-2020 proposto da: E - [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente Oggetto R.G.N. 31860/2020 Cron. Rep. Ud. 20/06/2023 CC all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 132/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 06/07/2020 R.G.N. 189/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 132/20 respingeva l’appello e confermava la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle differenze retributive maturate per mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio dal 31 dicembre 1987 al 31 dicembre 1989, nel periodo lavorato in forza di contratto di formazione e lavoro, ai fini dei supplementi ai minimi e degli scatti biennali. Per l’annullamento di questa sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] affidando le proprie censure ad un unico motivo; contro cui hanno resistito i due lavoratori con controricorso. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia siccome attestata dall’atto depositato in giudizio con il quale la ricorrente [OSCURATO:SOCIETA] dichiara di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell’art.390 c.p.c., alle domande proposte con il ricorso in oggetto con pagamento delle spese. L’atto risulta sottoscritto dai controricorrenti costituit i che hanno dato la loro incondizionata adesione, anche con riguardo alla regolazione delle spese processuali ivi disposta. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il ricorso. Nulla per le spese.