CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09776/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Genova ha correttamente applicato i principi da tempo enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che afferma che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), e che il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, non è, in alcun modo, vinc:olato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01); Ritenuto, invero, che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza - pur prendendo atto del corretto comportamento infrannurario, dell'avvio di un percorso di revisione critica degli agiti devianti e dell'esistenza di una rete familiare di supporto - ha tuttavia ritenuto ostativa alla concessione dei benefici richiesti la pericolosità e l'inaffidabilità del detenuto, desunta la prima dai reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente e di ricettazione commessi nel corso del tempo, dai carichi pendenti e dalle notizie provenienti dagli uffici di polizia, e la seconda dal disinteresse dimostrato dal condannato verso l'UEPE, quando era sospeso l'ordine di esecuzione, per la definizione del percorso risocializzante quando era sospeso l'ordine di esecuzione e dalla circostanza che egli non ha mai fruito di permessi premio e del lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 Ord. pen.; Rilevato, pertanto, che, a fronte di tale motivazione adeguata e non manifestamente illogica, il ricorrente suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dal giudice a quo per respingere le sue richieste; non lacunosa, e a tali risultanze perfettamente aderente, il ricorrente deduce il mancato confronto con le positive relazioni trattamentali, di contro effettuato, e Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il