CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00885/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, pur nell'asserita assenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del delitto de quo, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda la pag. 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che deve osservarsi come la medesima doglianza sia comunque anche manifestamente infondata, poiché, ai fini della configurabilità del coefficiente psicologico doloso in capo al ricorrente, i giudici di appello (come emerge dalla pag. 5 dell'impugnata sentenza) si sono correttamente conformati ai principi affermati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 53017 del 22/11/201.6, Alotta, Rv. 268713-01); che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 648, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale, nel ritenere non sussistente, nel caso di specie, l'attenuante della particolare tenuità del fatto, ha congruamente applicato i principi affermati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340-01), atteso che il non esiguo importo dell'assegno oggetto del delitto de quo depone, palesemente, per l'insussistenza della stessa diminuente; che, con riferimento alla medesima doglianza deve ritenersi anche del tutto eccentrico l'argomento sostenuto dal ricorrente circa l'incongruenza tra l'applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., poiché si tratta di due istituti che presentano presupposti applicativi diversi e che sono rimessi a valutazioni basate su differenti criteri; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1