CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35725/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 9 luglio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Ravenna il 21 ottobre 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di 4 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000; fatto accertato in Ravenna il 27 dicembre 2017. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura, sotto il duplice motivo del vizio di motivazione e dell'erronea applicazione della legge penale, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", ha omesso il versamento dell'iva per l'anno di imposta 2016, per l'importo di euro 286.648, non essendovi incertezze sulla quantificazione della somma evasa (e sulla conseguente determinazione dell'oggetto della confisca disposta dal Tribunale), avendo l'imputato ricevuto contezza della comunicazione dell'errore materiale da parte dell'Amministrazione finanziaria. Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale ci si duole del diniego delle attenuanti generiche e dell'eccessività della pena, è anch'esso manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale richiamato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva di mitigazione del trattamento sanzionatorio, i precedenti penali anche specifici a carico del ricorrente (pag. 2 della sentenza impugnata), non potendosi in ogni caso sottacere che la pena finale irrogata a [OSCURATO:PERSONA] (4 mesi di reclusione) non risulta affatto esorbitante. Ritenuto che, rispetto a ogni tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Evidenziato infine che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta "la mancata disapplicazione delle sanzioni accessorie di cui agli art. 12 e 12 bis d. Igs. 74 del 2000", dovendosi rilevare che, come già evidenziato dai giudici di appello, in base alle norme appena richiamate, le pene accessorie e la confisca scaturiscono ex lege dall'accertamento della sussistenza dei reati tributari. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il