CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 49573/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nei confronti: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Sassari; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; 1k [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 28 ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Sassari, in parziale accoglimento del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], che era sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), disponeva che, limitatamente alle ipotesi di restrizioni conseguenti all'emergenza pandemica da Covid-19, l'Amministrazione penitenziaria consentisse al detenuto di effettuare il colloquio telefonico mensile della durata di dieci minuti mediante l'uso della piattaforma DGSIA. Secondo il Tribunale di sorveglianza di Sassari, il colloquio in videocollegamento, in sostituzione del colloquio telefonico mensile, di cui il reclamante aveva diritto ex art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen., doveva svolgersi, nel rispetto delle disposizioni emesse dall'Amministrazione penitenziaria, tra il luogo dove [OSCURATO:PERSONA] era ristretto e l'istituto penitenziario più vicino al luogo dove risiedevano i suoi familiari ovvero, in caso di situazioni di impossibilità connesse all'emergenza epidemiologica non ancora cessata, presso l'ufficio di polizia più vicino al luogo di residenza degli stessi familiari. 2. Avverso questa ordinanza il Ministero della Giustizia, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, ricorreva per cassazione, deducendo, mediante tre correlate censure difensive, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti dello svolgimento del colloquio in videocollegamento, in sostituzione del colloquio telefonico mensile riconosciuto al detenuto. Si deduceva, in proposito, che la possibilità di applicare tali modalità sostitutive di svolgimento del colloquio telefonico mensile nei confronti del detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. poteva riconoscersi esclusivamente in relazione a situazioni eccezionali, insussistenti nel caso di specie, strettamente connesse alla condizione personale dei soggetti interessati, rispetto alla quale non assumeva un rilievo decisivo l'emergenza epidemiologica, peraltro in fase recessiva. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, è infondato. 4. 2. Osserva il Collegio che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato, che occorre ulteriormente ribadire, il principio secondo cui è ritenuta possibile l'esecuzione dei colloqui periodici, telefonici o visivi, con strumenti di videocollegamento anche nei casi di detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., in presenza di situazioni di fatto tali da integrare condizioni di impossibilità o di gravissima difficoltà a effettuare i colloqui con modalità regolamentari, ferme restando le cautele previste dalla legge per le finalità di sicurezza pubblica connesse alla peculiarità del regime restrittivo in questione. Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui: «Il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41- bis Ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis» (Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221-01). Si muove, a ben vedere, in una direzione ermeneutica analoga la pronuncia, precedente l'esplosione dell'emergenza pandemica, secondo cui: «La sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis Ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica» (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2004, dep. 2015, Trigilia, Rv. 262417-01). Si tratta, del resto, di forme derogatorie delle modalità ordinarie di esecuzione dei colloqui periodici dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui 41-bis Ord, pen. che non attenuano i profili di sicurezza e che sono da ritenersi giustificate, sia pur temporaneamente, in rapporto alle esigenze di contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19, sulle quali il Tribunale di sorveglianza di Sassari si soffermava in termini ineccepibili. Basti, in proposito, richiamare il passaggio argomentativo esplicitato a pagina 6 del provvedimento impugnato, in cui si osservava che occorreva «consentire al detenuto di effettuare mediante videochiamate L.] durante il periodo di perdurante emergenza sanitaria, i colloqui di cui abbia diritto ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen.». 3. Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso, cui non consegue la condanna alle spese della parte ricorrente, in linea con quanto statuito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 2716