CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43662/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. a Fucecchio (FI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2378/2019 del 10/02/2020 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto della tempestiva richiesta difensiva di discussione in presenza; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di L'Aquila confermava la pronuncia resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo in data 20/03/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 81 cpv., 110, 112, comma 1 n. 1, 624, 625, commi 2, 5 e 7 cod. pen. (capo 14) alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 100,00 di multa. Secondo l'Accusa il Serra, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto, poneva in essere - con i sunnominati concorrenti - atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del denaro contenuto nella cassa contanti dello sportello ATM di proprietà dell'Istituto di credito [OSCURATO:PERSONA] di Bari - [OSCURATO:PERSONA] - agenzia di [OSCURATO:PERSONA]Angelo (TE) n. 303, mediante l'introduzione all'interno della bocchetta di erogazione del denaro di un ordigno artigianalmente confezionato, denominato "marmotta", carico di polvere esplosiva che provocava la deflagrazione dell'apparato elettronico arrecando gravi danni ai locali, pur non riuscendo nell'intento per ragioni indipendenti dalla propria volontà. Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto in più di cinque persone, con violenza su cose esposte per necessità a pubblica fede. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue. -Primo motivo: violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità. -Secondo motivo: vizio di motivazione, travisamento del fatto storico e delle prove dichiarative in contrasto con le dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio, omessa valutazione del contenuto della prova dichiarativa assunta nel corso dell'incidente probatorio. -Terzo motivo: vizio di motivazione in ordine all'omessa enucleazione della condotta antigiuridica contestata in quella della connivenza non punibile. -Quarto motivo: violazione di legge nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con evidente disparità di trattamento rispetto agli altri coimputati, omessa e/o erronea motivazione in ordine alla richiesta di concessione dei benefici ex art. 163 cod. pen. 2.1. In relazione al primo motivo, si censura la mancanza di autonoma valutazione da parte della sentenza di appello, dal momento che il percorso logico argomentativo seguito risulta scarso, insignificante e soprattutto manifestamente contraddittorio, laddove omette di prendere in seria considerazione l'alibi dell'imputato che emerge incontestabilmente dalla prova dichiarativa, resa dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia la mancanza di autonoma valutazione sulle censure proposte in sede di gravame con le quali si chiedeva una rilettura delle affermazioni rese dai succitati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in sede di incidente probatorio ovvero una corretta interpretazione dei loro contenuti, al fine di esaltare le manifeste contraddizioni emerse. 2.3. In relazione al terzo motivo, si censura la totale mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di ricomprensione della condotta antigiuridica nell'alveo della connivenza non punibile. I giudici di merito non hanno assolutamente chiarito il ruolo del Serra, dal momento che questi non conosceva i luoghi in cui quella sera del 23/08/2019 vi sarebbe stato condotto da [OSCURATO:PERSONA], luoghi peraltro ben lontani dall'Istituto di credito preso d'assalto da individui del tutto sconosciuti al Serra e con i quali non aveva avuto alcun contatto. La condotta incriminata, oggettivamente, non abbraccia alcuno degli elementi caratteristici della fattispecie in contestazione e si riduce ad una presenza inerte, circoscritta ed inidonea ad apportare alcun valido contributo causale alla realizzazione del reato. 2.4. In relazione al quarto motivo, si evidenzia come la Corte territoriale, senza alcuna coerenza, ha omesso di motivare in ordine alla richiesta di mitigazione della pena e, dunque, al riconoscimento delle circostanze attenuanti richieste, non esprimendo alcun giudizio, nonostante avesse proceduto a ridurre la pena nei confronti degli altri coimputati, tutti gravati da precedenti seri e addirittura alcuni recidivi. A sostegno della decisione, la Corte territoriale si limita a richiamare in maniera del tutto iniqua ed inappropriata la personalità del ricorrente, facendo esclusivo riferimento all'unico precedente penale a suo carico di natura contravvenzionale punito, in sede di decreto penale, con la sola ammenda. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Aspecifici e comunque manifestamente infondati sono sia il primo che il secondo motivo, trattabili congiuntamente per i loro reciproci collegamenti. Invero, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), va evidenziato come nella fattispecie si sia comunque in presenza di doglianze prive di specificità in tutte le loro articolazioni. Sempre in premessa va, inoltre, evidenziata la ricorrenza di un'ipotesi di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Fermo quanto precede, il ricorrente ripropone - come detto - questioni già ampiamente esaminate dai giudici a quibus, esponendo una critica motivazionale tutt'altro che perspicua alla luce del più che puntuale ed esauriente ordito argomentativo in forza del quale i giudici del gravame hanno disatteso le censure poste a base della impugnazione sui singoli profili, oggettivi e soggettivi, ora nuovamente rievocati. Evocando censure in fatto, si pretende poi, del tutto inammissibilmente, una rilettura nel merito, del tutto vietata nella presente sede di legittimità. 3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il terzo motivo. Riconosce la Corte territoriale che, pur potendosi affermare che il Serra non abbia avuto la possibilità di vedere ciò che succedeva nel luogo in cui veniva fatta esplodere la "marmotta", nondimeno non vi è dubbio che lo stesso partecipò all'azione criminale svolgendo la consapevole rilevante funzione "attiva" di palo, finalizzata a verificare se vi fosse il pericolo di interferenza nel compimento del delitto da parte delle forze dell'ordine o di altri soggetti. Riconosce la giurisprudenza come, in tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede - come verificatosi nella fattispecie - un contributo partecipativo positivo (morale o materiale) all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (cfr., Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953; Sez. 1, n. 40248 del 26/09/2012, Mazzotta, Rv. 254735, nella quale si afferma che, nel concorso di persone nel reato, l'elemento soggettivo si caratterizza nella consapevole rappresentazione e nella volontà della persona del partecipe di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della condotta delittuosa). 4. Aspecifico e manifestamente infondato è anche il quarto motivo. La censura proposta limita il controllo di legittimità alla presenza di una giustificazione del decisum congrua ed esente da manifesti vizi logico-giuridici. 4.1. Le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute con regime di equivalenza rispetto alle contestate e riconosciute circostanze aggravanti. La Corte ha escluso la concedibilità di un giudizio di comparazione nel senso della prevalenza ritenendo insussistenti particolari ragioni giustificative. Tale giudizio è assistito da congrua e logica motivazione che lo rende insindacabile nella presente sede di legittimità. Invero, ricorda il Collegio come le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 4.2. Il ricorrente ha altresì denunciato la disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ai coimputati che hanno definito la loro posizione con il c.d. patteggiamento in appello. Anche qui, la giurisprudenza ha ripetutamente riconosciuto come, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati la cui posizione sia stata definita mediante patteggiamento, anche con riferimento al riconoscimento o all'esclusione di circostanze attenuanti o aggravanti (Sez. 3, n. 51002 del 25/05/2018, R., Rv. 274091): principio che, in ragione della medesima ratio sottostante, ben può essere applicato anche nei confronti delle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che implicano un accordo sulla pena tra accusa e difesa. 4.3. Nel titolo del motivo si censura infine il vizio motivazionale in ordine alla richiesta ex art. 163 cod. pen.; nel corpo dell'esposizione della censura, si omette qualsivoglia riferimento alla richiesta e pari "silenzio" si registra anche in ordine alle ragioni a sostegno della stessa. Anche nell'atto di appello, la difesa del Serra aveva avanzato la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena (nonché quello della non menzione) censurando il mancato riconoscimento con l' "erronea valutazione dei parametri ex art. 133 cod. pen.". Ulteriore consolidato orientamento giurisprudenza a cui si intende dar corso afferma che, in tema di impugnazione, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, lallow, Rv. 275841). L'assoluta genericità del motivo di appello sul punto ha giustificato la mancata risposta da parte della Corte territoriale. Alla genericità dell'appello ha fatto seguito un'ulteriore ed ancor più evanescente indicazione (senza esposizione delle ragioni, come detto) del motivo in sede di ricorso per cassazione che rende la censura, sotto questo profilo, del tutto inscrutinabile. 5. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila